Art. 25 
 
       Corso di formazione professionale e graduatoria finale 
 
  1.  Il  corso  di  formazione  professionale   per   l'acquisizione
dell'abilitazione  di  elisoccorritore  ha  durata  non  inferiore  a
quattro mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale.  Il
programma didattico comprende insegnamenti di carattere aeronautico e
di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle  competenze
e delle abilita' necessarie per lo  svolgimento  delle  attivita'  di
soccorso tecnico in contesti emergenziali, anche senza l'utilizzo dei
mezzi aerei, in  ambienti  impervi  speleo,  alpino,  fluviali  e  su
superfici d'acqua aperte. 
  2. Con decreto del direttore centrale per la  formazione,  d'intesa
con il direttore centrale per  l'emergenza,  il  soccorso  tecnico  e
l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita'
indicate dal presente articolo, le ulteriori misure  attuative  e  di
dettaglio. 
  3. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche
intermedie, teoriche e pratiche. 
  4. Al termine del corso, gli allievi sostengono  un  esame  finale.
L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di  tutte
le  verifiche  intermedie.  L'esame  finale,  articolato   in   prove
teoriche, in prove pratiche e in  una  prova  orale,  e'  finalizzato
all'accertamento delle capacita'  tecnico-professionali  acquisite  e
dell'idoneita' ad assolvere alle specifiche funzioni del ruolo  degli
elisoccorritori. 
  5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo  20  attribuisce
un punteggio, espresso in trentesimi,  alle  prove.  Il  voto  finale
risulta dalla media dei punteggi  delle  prove.  Per  il  superamento
dell'esame, l'allievo deve riportare un  punteggio  di  almeno  21/30
(ventuno/trentesimi) in ogni prova. 
  6. La commissione esaminatrice, sulla base degli  esiti  dell'esame
di fine corso,  redige  la  graduatoria  di  merito  della  selezione
interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto,
in caso di parita' nella  graduatoria  di  merito,  nell'ordine,  del
criterio di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo  n.
217 del 2005, e dei titoli di cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487 del  1994.  Non  sono  valutati  i
titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a  quanto
prescritto dal bando  della  selezione  ovvero  che  siano  pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel  bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 
  7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto
del  Capo  del  Dipartimento   e   pubblicata   sul   sito   internet
istituzionale www.vigilfuoco.it. 
  8. Al personale del Corpo nazionale collocato  in  posizione  utile
nella  graduatoria  finale  il  Capo  del  Corpo  nazionale  rilascia
l'abilitazione di elisoccorritore del Corpo nazionale. 
  9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di  appartenenza  senza  detrazione  di  anzianita'  ed  e'
restituito al servizio di istituto. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 5 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle  note
          all'art. 7.