Art. 25 Corso di formazione professionale e graduatoria finale 1. Il corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore ha durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Il programma didattico comprende insegnamenti di carattere aeronautico e di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico in contesti emergenziali, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, in ambienti impervi speleo, alpino, fluviali e su superfici d'acqua aperte. 2. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio. 3. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche. 4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale, articolato in prove teoriche, in prove pratiche e in una prova orale, e' finalizzato all'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere alle specifiche funzioni del ruolo degli elisoccorritori. 5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. 6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia l'abilitazione di elisoccorritore del Corpo nazionale. 9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Note all'art. 25: - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7.