Art. 26 
 
          Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione 
 
  1. E' dimesso dal corso di formazione di  cui  all'articolo  25  il
personale che: 
    a) dichiara di rinunciare al corso; 
    b) non supera le verifiche intermedie  di  cui  all'articolo  25,
comma 3; 
    c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 25, comma
4; 
    d)  e'  stato  per  qualsiasi  motivo   assente   dal   corso   o
temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni,  anche  non
consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni  di  durata  del
corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta  durante  il  corso
oppure dipendente da causa  di  servizio  e  i  casi  determinati  da
maternita'. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al  volo
dovute a infermita' contratta durante il corso oppure  dipendente  da
causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare  di  diritto
al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della  sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per
la  partecipazione  alla  selezione.  Nell'ipotesi   di   assenza   o
temporanea inidoneita' al volo determinate da maternita', le  allieve
sono ammesse a partecipare di diritto al primo  corso  successivo  ai
periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in  materia
di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a  detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per
la partecipazione al concorso. 
  2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile  di
infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu'  gravi  della
sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 217 del 2005. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con decreto del  capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del
direttore centrale per la formazione. 
  4. Il personale ammesso a  ripetere  il  corso  di  formazione  per
infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da  causa  di
servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa  decorrenza,
ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale
e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che
gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto
corso. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per il testo dell'art. 239 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 9.