Art. 27 Disposizioni transitorie 1. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'eta' anagrafica per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 12, commi 1, lettere a), e' elevata a 33 anni. 2. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'eta' anagrafica per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e' elevata a 40 anni.