Art. 27 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In prima applicazione, per i primi due anni  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'eta' anagrafica per
l'accesso al  ruolo  dei  piloti  di  aeromobile  e  al  ruolo  degli
specialisti di aeromobile di cui, rispettivamente, agli articoli 3  e
12, commi 1, lettere a), e' elevata a 33 anni. 
  2. In prima applicazione, per i primi due anni  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'eta' anagrafica per
l'accesso al ruolo degli  elisoccorritori  di  cui  all'articolo  21,
comma 1, lettera a), e' elevata a 40 anni.