Art. 3 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
  1. La selezione interna di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  32,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 217 del 2005, e'  riservata  al  personale  del  Corpo
nazionale in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) eta' non superiore a 30 anni; 
    b) anzianita' di servizio nel ruolo  dei  vigili  del  fuoco  non
inferiore a diciotto mesi. In tale periodo e' compreso  il  corso  di
formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.
217 del 2005; 
    c) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  ai  servizi  di
navigazione aerea secondo i parametri  individuati  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le  imperfezioni  e
le  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita'  ai  servizi  di
navigazione aerea sono elencate nell'articolo  586  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e nel decreto del Ministro
della difesa da adottarsi ai sensi  dell'articolo  583  del  medesimo
regolamento; 
    d) livello minimo di conoscenza della lingua inglese, certificato
(QCER): B1. 
  2. La selezione interna di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  32,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 217 del 2005, e'  riservata  al  personale  del  Corpo
nazionale in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) eta' non superiore a 35 anni; 
    b) anzianita' di servizio nel ruolo  dei  vigili  del  fuoco  non
inferiore a diciotto mesi. In tale periodo e' compreso  il  corso  di
formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.
217 del 2005; 
    c) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  ai  servizi  di
navigazione aerea di classe I, senza limitazioni, secondo i parametri
tecnico-sanitari  individuati  nel  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2019/27 della Commissione del  19  dicembre  2018  e  nelle  relative
Acceptable means of compliance (AMC) - Annex 1; 
  3. Non e' ammesso alle selezioni di cui all'articolo 1, commi  1  e
2, il personale che: 
    a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo n. 217 del 2005; 
    b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi,  salvo  quanto
indicato nell'articolo 9; 
    c) sia in possesso di  altra  specializzazione  ovvero  frequenti
gia' un corso per il suo conseguimento. 
  4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla  data
di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle
domande di partecipazione alle selezioni. I  requisiti  di  idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui, rispettivamente, ai commi 1 e
2, lettere c), sono accertati ai sensi dell' articolo 5. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
                «Art. 6 (Corso di formazione per allievi  vigili  del
          fuoco). - 1. Gli  allievi  vigili  del  fuoco  frequentano,
          presso le scuole centrali antincendi o le  altre  strutture
          centrali e periferiche del Corpo  nazionale,  un  corso  di
          formazione residenziale della durata di nove mesi,  di  cui
          sei mesi  di  formazione  teorico-pratica  e  tre  mesi  di
          applicazione pratica. 
                2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli
          allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e
          sono sottoposti a  selezione  attitudinale  per  la  futura
          assegnazione   a   servizi   che   richiedano   particolare
          qualificazione. Al termine di tale  periodo,  il  direttore
          centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili  del
          fuoco, del soccorso pubblico  e  della  difesa  civile,  di
          seguito  denominato   "Dipartimento",   su   proposta   del
          dirigente delle  scuole  centrali  antincendi,  formula  il
          giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti
          degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico.
          Gli  allievi  riconosciuti  idonei  sono  nominati  allievi
          vigili del fuoco in prova e  avviati  all'espletamento  del
          periodo di applicazione pratica. 
                3. L'applicazione pratica e' svolta con le  modalita'
          previste dal decreto di cui al comma 6.  Al  termine  della
          stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la
          nomina a vigile del fuoco, sulla base  di  un  giudizio  di
          idoneita'   formulato   dal   dirigente   del   comando   o
          dell'ufficio  presso  cui  hanno  prestato  servizio.  Essi
          prestano giuramento e sono immessi  nel  ruolo  secondo  la
          graduatoria finale del periodo  di  formazione  di  cui  al
          comma 2. Il periodo minimo  di  permanenza  nella  sede  di
          prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni. 
                4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi
          a ripetere, per una sola volta, il periodo di  applicazione
          pratica, su motivata proposta del dirigente del  comando  o
          dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. 
                5. Gli allievi vigili  del  fuoco  in  prova  possono
          essere impiegati  in  servizi  operativi  se  previsti  dal
          relativo  programma  di  formazione  ovvero  se  sussistono
          eccezionali esigenze di servizio. In tali  casi,  rivestono
          la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 
                6.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento   sono
          stabiliti  le  modalita'  di  svolgimento  dei  periodi  di
          formazione e di applicazione  pratica,  i  criteri  per  la
          formulazione dei giudizi di idoneita' nonche' le  modalita'
          di svolgimento dell'esame teorico-pratico.» 
              - Per il testo degli articoli 583 e 586 del decreto del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del Regolamento di esecuzione  (UE)
          2019/27 della Commissione del 19  dicembre  2018,  si  veda
          nelle note alle premesse.