Art. 3 Requisiti di partecipazione 1. La selezione interna di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e' riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 30 anni; b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a diciotto mesi. In tale periodo e' compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e le infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento; d) livello minimo di conoscenza della lingua inglese, certificato (QCER): B1. 2. La selezione interna di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e' riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 35 anni; b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a diciotto mesi. In tale periodo e' compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea di classe I, senza limitazioni, secondo i parametri tecnico-sanitari individuati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) - Annex 1; 3. Non e' ammesso alle selezioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, il personale che: a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005; b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 9; c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti gia' un corso per il suo conseguimento. 4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, lettere c), sono accertati ai sensi dell' articolo 5.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del fuoco). - 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica. 2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica. 3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneita' formulato dal dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni. 4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. 5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame teorico-pratico.» - Per il testo degli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.