Art. 4 Titoli 1. Per entrambe le selezioni di cui all'articolo 1, i titoli di studio e i titoli aeronautici sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese. 3. Ai titoli aeronautici e' attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione, e, in caso di possesso di piu' titoli aeronautici, e' computato soltanto quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto. 4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. 5. Per ciascuna selezione interna, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 redige, sulla base del punteggio dei titoli, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.