Art. 6 
 
         Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione 
 
  1. Per la selezione interna di cui  all'articolo  1,  comma  1,  la
commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli,
e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,  psichica  e
attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso  di
formazione  basico  per  il  rilascio  del  brevetto  di  pilota   di
aeromobile. 
  2. Per la selezione interna di cui  all'articolo  1,  comma  2,  la
commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli,
e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,  psichica  e
attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso  di
formazione avanzato  per  il  rilascio  del  brevetto  di  pilota  di
aeromobile. 
  3.  A  parita'  di  punteggio  si  applicano  i  criteri   di   cui
all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 
  4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai
commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo  del  Dipartimento  e
sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 
  5. I bandi di cui all'articolo 1 definiscono il numero di candidati
che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte
i posti messi a selezione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.