Art. 7 
 
           Corso di formazione basico e graduatoria finale 
 
  1. Il corso di formazione basico per il rilascio  del  brevetto  di
pilota di aeromobile ha durata non inferiore  a  quattro  mesi  e  si
svolge presso le scuole del Ministero della difesa, oppure presso una
Approved  training  organization  (ATO),  ai  sensi  delle  direttive
dell'European  aviation  safety  agency  (EASA).  Le   modalita'   di
svolgimento del corso, le assenze ammesse, le verifiche intermedie  e
l'esame  finale  sono  individuate  e  disciplinate  dalle   predette
strutture di formazione. 
  2. Il superamento dell'esame finale, presso le strutture di cui  al
comma 1, e' riconosciuto ai fini  dell'accertamento  delle  capacita'
tecnico-professionali acquisite  e  dell'idoneita'  ad  assolvere  le
specifiche funzioni del ruolo dei  piloti  di  aeromobile  del  Corpo
nazionale. 
  3. La commissione esaminatrice, sulla base degli  esiti  dell'esame
finale, redige la graduatoria di merito della selezione  interna.  Il
Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso  di
parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui
all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005,  e
dei titoli di cui all'articolo 5, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  Non  sono  valutati  i  titoli  di
preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal   bando   della   selezione   ovvero    che    siano    pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel  bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 
  4. La graduatoria finale di cui al comma 3 e' approvata con decreto
del  Capo  del  Dipartimento   e   pubblicata   sul   sito   internet
istituzionale www.vigilfuoco.it. 
  5. Al personale  del  Corpo  nazionale  vincitore  della  procedura
selettiva e' rilasciato il brevetto di  pilota  di  elicottero  o  il
brevetto di pilota di aereo, in relazione alla tipologia di corso  di
formazione svolto. 
  6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di  appartenenza  senza  detrazione  di  anzianita'  ed  e'
restituito al servizio di istituto. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          citato Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: 
                «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze).  -  1.
          Nei pubblici concorsi, le  riserve  di  posti,  di  cui  al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
                2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
                3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
                  1)  riserva  di  posti  a  favore  di  coloro   che
          appartengono alle categorie di  cui  alla  legge  2  aprile
          1968, n. 482, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  o
          equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
          profili professionali o  categorie  nella  percentuale  del
          15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
          vincitori del concorso; 
                  2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
          in ferma di leva prolungata e  di  volontari  specializzati
          delle tre Forze armate congedati senza demerito al  termine
          della ferma o rafferma contrattuale nel limite del  20  per
          cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 
                  3) riserva del 2 per cento dei  posti  destinati  a
          ciascun concorso, ai sensi  dell'art.  40,  secondo  comma,
          della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
                4.  Le  categorie  di  cittadini  che  nei   pubblici
          concorsi hanno preferenza a parita' di merito e  a  parita'
          di titoli sono appresso elencate. A  parita'  di  merito  i
          titoli di preferenza sono: 
                  1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
                  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
                  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
                  4) i mutilati ed invalidi per servizio nel  settore
          pubblico e privato; 
                  5) gli orfani di guerra; 
                  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
                  7) gli orfani dei caduti per servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
                  8) i feriti in combattimento; 
                  9) gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
                  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
          ex combattenti; 
                  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
          di guerra; 
                  12) i figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per
          servizio nel settore pubblico e privato; 
                  13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra; 
                  14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
                  15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
                  16) coloro che abbiano prestato  servizio  militare
          come combattenti; 
                  17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
                  18) i coniugati e i non coniugati con  riguardo  al
          numero dei figli a carico; 
                  19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
                  20) militari volontari delle Forze armate congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma; 
                  20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto  rapporti
          di lavoro sportivo con i gruppi  sportivi  militari  e  dei
          corpi civili dello Stato. 
                5. A parita' di merito e di titoli la  preferenza  e'
          determinata: 
                  a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
          dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
                  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
                  c) dalla maggiore eta'.».