Art. 8 
 
          Corso di formazione avanzato e graduatoria finale 
 
  1. Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto  di
pilota di aeromobile ha durata non inferiore a  un  mese,  si  svolge
presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso  strutture  non
di pertinenza del Corpo nazionale ed e' finalizzato  all'acquisizione
dell'abilitazione sul  tipo  di  aeromobili  in  dotazione  al  Corpo
nazionale e all'accertamento delle competenze teoriche sulle  materie
aeronautiche inerenti al volo e agli aeromobili,  della  condotta  in
volo  degli  stessi  e  delle   tecniche   di   pilotaggio,   nonche'
dell'attitudine degli allievi allo svolgimento della  professione  di
pilota di aeromobile del Corpo nazionale. 
  2. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche
intermedie, teoriche e pratiche. 
  3. Al termine del corso, gli allievi sostengono  un  esame  finale.
L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di  tutte
le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato  in  una  prova
teorica, una prova pratica e una prova orale.  La  prova  teorica  si
svolge mediante la risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla  o
sintetica. La prova pratica e' effettuata in volo o su simulatore  di
volo (FFS) o su dispositivo di addestramento (FTD o FNPT).  Le  prove
dell'esame  finale  sono  finalizzate  ad  accertare  le   competenze
tecnico-professionali afferenti alla specialita'. 
  4. Con decreto del direttore centrale per la  formazione,  d'intesa
con il direttore centrale per  l'emergenza,  il  soccorso  tecnico  e
l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita'
indicate dal presente articolo, le ulteriori misure  attuative  e  di
dettaglio. 
  5. La commissione esaminatrice di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica,
alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale  risulta  dalla
media dei punteggi delle tre prove. Per  il  superamento  dell'esame,
l'allievo   deve   riportare   un   punteggio   di    almeno    21/30
(ventuno/trentesimi) in ogni prova. 
  6. La commissione esaminatrice, sulla base degli  esiti  dell'esame
di fine corso,  redige  la  graduatoria  di  merito  della  selezione
interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto,
in caso di parita' nella  graduatoria  di  merito,  nell'ordine,  del
criterio di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo  n.
217 del 2005, e dei titoli di cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487 del  1994.  Non  sono  valutati  i
titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a  quanto
prescritto dal bando  della  selezione  ovvero  che  siano  pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel  bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 
  7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto
del  Capo  del  Dipartimento   e   pubblicata   sul   sito   internet
istituzionale www.vigilfuoco.it. 
  8. Al personale del Corpo nazionale collocato  in  posizione  utile
nella graduatoria finale il Capo  del  Corpo  nazionale  rilascia  il
brevetto di pilota di elicottero o il brevetto di pilota di aereo del
Corpo nazionale, in relazione alla tipologia di corso  di  formazione
svolto. 
  9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di  appartenenza  senza  detrazione  di  anzianita'  ed  e'
restituito al servizio di istituto. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 5 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle  note
          all'art. 7.