Art. 9 Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato 1. E' dimesso dal corso di formazione basico il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera le verifiche intermedie e l'esame finale, previsti dall'articolo 7, comma 1; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore a quanto previsto dalle strutture di formazione di cui all'articolo 7, comma 1, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. 2. E' dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 8, comma 2; c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 8, comma 3; d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al 20 per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo dovute a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. 3. E' espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 5. Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e avanzato, per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Note all'art. 9: - Si riporta testo dell'art. 239 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 239 (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilita' dettata dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni: a) rimprovero orale; b) rimprovero scritto; c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi; f) destituzione con preavviso; g) destituzione senza preavviso. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare e' inflitta; b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni, nonche' della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di piu' infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni connesse tra loro; c) gli organi, le fasi, le modalita' e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravita' dell'infrazione contestata; d) le fasi, le modalita' e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina; e) i casi, le modalita' e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione; f) i casi e le modalita' della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare; g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale. 4. Il regolamento indicato al comma 2 puo' anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.».