Art. 9 
 
                 Dimissioni ed espulsioni dai corsi 
                   di formazione basico e avanzato 
 
  1. E' dimesso dal corso di formazione basico il personale che: 
    a) dichiara di rinunciare al corso; 
    b) non supera le verifiche intermedie e l'esame finale,  previsti
dall'articolo 7, comma 1; 
    c)  e'  stato  per  qualsiasi  motivo   assente   dal   corso   o
temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni,  anche  non
consecutivi,  superiore  a  quanto  previsto   dalle   strutture   di
formazione di cui all'articolo 7, comma 1,  salvi  i  casi  dovuti  a
infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da  causa  di
servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di  assenza
o temporanea  inidoneita'  al  volo  dovuta  a  infermita'  contratta
durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale
e' ammesso a partecipare di diritto  al  corrispondente  primo  corso
successivo al  riconoscimento  della  sua  idoneita'  psico-fisica  e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non  sia  intervenuta
una delle cause di esclusione previste  per  la  partecipazione  alla
selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita'  al  volo
determinate da maternita', le allieve sono ammesse a  partecipare  di
diritto al primo corso successivo ai periodi di  assenza  dal  lavoro
previsti dalle disposizioni in materia di  congedo  di  maternita'  e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non  sia  intervenuta
una delle cause di esclusione previste  per  la  partecipazione  alla
selezione. 
  2. E' dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che: 
    a) dichiara di rinunciare al corso; 
    b) non supera le verifiche  intermedie  di  cui  all'articolo  8,
comma 2; 
    c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 8,  comma
3; 
    d)  e'  stato  per  qualsiasi  motivo   assente   dal   corso   o
temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni,  anche  non
consecutivi, superiore al 20 per  cento  dei  giorni  di  durata  del
corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta  durante  il  corso
oppure dipendente da causa  di  servizio  e  i  casi  determinati  da
maternita'. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al  volo
dovute a infermita' contratta durante il corso oppure  dipendente  da
causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare  di  diritto
al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della  sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per
la  partecipazione  alla  selezione.  Nell'ipotesi   di   assenza   o
temporanea inidoneita' al volo determinate da maternita', le  allieve
sono ammesse a partecipare di diritto al primo  corso  successivo  ai
periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in  materia
di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a  detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per
la partecipazione alla selezione. 
  3. E' espulso dai  corsi  di  formazione,  basico  e  avanzato,  il
personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari
pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo  239,
comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 
  4. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con decreto del  capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del
direttore centrale per la formazione. 
  5. Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico  e
avanzato, per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente
da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la  stessa
decorrenza, ai soli effetti giuridici,  attribuita  agli  idonei  del
corso  dal  quale  e'  stato  dimesso,  collocandosi   nella   stessa
graduatoria nel  posto  che  gli  sarebbe  spettato,  qualora  avesse
portato a compimento il predetto corso. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta testo dell'art.  239  del  citato  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
                «Art.  239  (Sanzioni  disciplinari).  -   1.   Ferma
          restando  la  disciplina  delle  incompatibilita'   dettata
          dall'art. 53, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola  i
          doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici
          di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione  di  una
          disposizione di servizio commette  infrazione  disciplinare
          ed e' soggetto alle seguenti sanzioni: 
                  a) rimprovero orale; 
                  b) rimprovero scritto; 
                  c)  sanzione  pecuniaria  fino  ad  un  massimo  di
          quattro ore di retribuzione; 
                  d) sospensione dal servizio  con  privazione  della
          retribuzione fino a dieci giorni; 
                  e) sospensione dal servizio  con  privazione  della
          retribuzione da undici giorni fino  a  un  massimo  di  sei
          mesi; 
                  f) destituzione con preavviso; 
                  g) destituzione senza preavviso. 
                2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988,  n.  400,  sono  definiti,  nel  rispetto  dei
          principi  e  criteri  direttivi  che  si   traggono   dalle
          disposizioni dell'art. 55 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165: 
                  a) la  tipologia  delle  infrazioni  per  le  quali
          ciascuna sanzione disciplinare e' inflitta; 
                  b) i  criteri  da  adottare  da  parte  dell'organo
          sanzionatorio ai fini della gradualita' e  proporzionalita'
          delle sanzioni, nonche' della maggiorazione delle  sanzioni
          medesime nei  casi  di  reiterazione  di  infrazioni  della
          stessa natura e di concorso di piu' infrazioni compiute con
          un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni
          connesse tra loro; 
                  c) gli organi, le fasi, le modalita'  e  i  termini
          del  procedimento  disciplinare,   assicurando   l'adeguata
          salvaguardia dei diritti di  difesa  del  personale,  anche
          attraverso  la  previsione  di  garanzie   progressivamente
          crescenti con la gravita' dell'infrazione contestata; 
                  d)  le  fasi,  le  modalita'  e   i   termini   del
          procedimento di  impugnazione  delle  sanzioni  davanti  al
          collegio arbitrale di disciplina; 
                  e)  i  casi,  le  modalita'  e  gli  effetti  della
          riapertura   del   procedimento   disciplinare   e    della
          riabilitazione; 
                  f)  i  casi  e  le  modalita'   della   sospensione
          cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del
          procedimento disciplinare; 
                  g) le disposizioni transitorie in  relazione  anche
          ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
          regolamento di cui al presente comma. 
                3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi'
          disciplinati, nel rispetto delle disposizioni  della  legge
          27 marzo 2001, n.  97,  e  per  i  profili  da  questa  non
          diversamente  regolati,  il   rapporto   tra   procedimento
          disciplinare  e  procedimento  penale  e   la   sospensione
          cautelare dal servizio e  dalla  retribuzione  in  caso  di
          procedimento penale. 
                4. Il regolamento indicato  al  comma  2  puo'  anche
          prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni
          contenute nei contratti collettivi nazionali e  integrativi
          di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.».