art. 1 note

           	
				
 
    

         Note
          Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE).

          Note alle premesse:
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
              - Si riporta il  testo  dell'art  14,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di  Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214:
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega.
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.»
              - Si riporta l'articolo 31,  della  legge  24  dicembre
          2012  n.  234,   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea):
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea.
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia.
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni.
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici.
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1.
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1.
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
              - Si riporta l'articolo 4, della legge 22 aprile  2021,
          n.  53,  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea  -  Legge  di   delegazione   europea   2019-2020),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97:
                «Art.   4   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce
          il codice europeo delle comunicazioni elettroniche).  -  1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva (UE)  2018/1972  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre
          ai  principi  e   criteri   direttivi   generali   di   cui
          all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici:
                  a) riordinare  le  disposizioni  del  codice  delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di  un  nuovo
          codice     delle     comunicazioni     elettroniche     per
          l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il
          necessario coordinamento tra  le  disposizioni  oggetto  di
          modifica o integrazione;
                  b) prevedere l'assegnazione delle nuove  competenze
          affidate all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
          quale Autorita' nazionale indipendente di  regolamentazione
          del  settore  e   alle   altre   autorita'   amministrative
          competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico e
          l'Agenzia per il cybersicurezza nazionale, nel rispetto del
          principio di stabilita' dell'attuale riparto di  competenze
          sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
                  c) introdurre  misure  di  semplificazione  per  lo
          sviluppo  della  connettivita'   e   per   potenziare   gli
          investimenti in reti a banda ultra  larga,  sia  fisse  che
          mobili, garantendo altresi'  l'accesso  generalizzato  alle
          reti ad altissima velocita' e la loro ampia diffusione  per
          tutti i cittadini, evitando  zone  bianche  in  assenza  di
          copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili  e
          con possibilita' di scelta adeguata, nonche' introdurre una
          nozione di servizio universale che rispecchi  il  progresso
          tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli
          utenti;
                  d)  assicurare  il   rispetto   dei   principi   di
          concorrenza e di certezza  dei  tempi  nelle  procedure  di
          assegnazione e rinnovo dei diritti di uso  delle  frequenze
          radiomobili, cosi' come  previsto  dall'articolo  48  della
          direttiva (UE) 2018/1972;
                  e)  definire  un  regime  autorizza  torio,   senza
          pregiudizio alla facolta' delle amministrazioni  competenti
          di organizzare la gestione dello spettro radio e di  usarlo
          per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza  e  difesa,
          per l'uso delle frequenze utilizzate dalle  tecnologie  per
          l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area  Network
          (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalita', al
          fine di favorire lo sviluppo  di  progetti  imprenditoriali
          innovativi;
                  f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al
          fine di non ostacolare  lo  sviluppo  delle  attivita'  dei
          prestatori di servizi;
                  g) prevedere adeguate e specifiche  misure  per  le
          imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
                  h)  aggiornare  i  compiti  dell'Autorita'  per  le
          garanzie  nelle   comunicazioni,   anche   nell'ottica   di
          rafforzarne le prerogative di indipendenza;
                  i)   provvedere   alla   revisione    dell'apparato
          sanzionatorio amministrativo e penale,  gia'  previsto  dal
          codice delle comunicazioni elettroniche, di cui  al  citato
          decreto legislativo n. 259 del 2003;
                  l) provvedere  a  integrare  le  limitazioni  fatte
          salve dalla direttiva (UE) 2018/1972  per  fini  di  ordine
          pubblico,  pubblica  sicurezza  e  difesa,  includendo   le
          esigenze della sicurezza dello Stato, secondo  quanto  gia'
          previsto dal codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di
          cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
                  m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato,
          sociali e  di  opinione  tra  le  ricerche  scientifiche  e
          storiche a fini  statistici,  nel  rispetto  delle  diverse
          finalita' che le  medesime  perseguono,  essendo  orientate
          alla ricerca del dato, all'aggregazione  delle  opinioni  e
          all'espletamento dei  sondaggi  e  non  alla  promozione  e
          commercializzazione  di   beni   e   servizi   come   nelle
          televendite e nel telemarketing.»
              - La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  che  istituisce  il
          codice  europeo  delle   comunicazioni   elettroniche,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
          17 dicembre 2018, n. L 321;
              - Il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,
          (Codice delle comunicazioni  elettroniche),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214;
              - Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  (Disposizioni
          urgenti per la stabilizzazione  finanziaria.  Decreto-Legge
          convertito con modificazioni dalla L. 15  luglio  2011,  n.
          111), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16  luglio
          2011, n. 164.
              -  Il  decreto  legislativo  28  maggio  2012,  n.  70,
          (Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
          recante  codice   delle   comunicazioni   elettroniche   in
          attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di  reti
          e servizi di comunicazione elettronica,  e  2009/136/CE  in
          materia di trattamento dei dati personali  e  tutela  della
          vita privata), e' pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  il  31
          maggio 2012 n. 126.
              - Il decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,
          (Attuazione  della  direttiva  2014/61/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
          volte a ridurre  i  costi  dell'installazione  di  reti  di
          comunicazione elettronica ad alta velocita'), e' pubblicato
          in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2016, n. 57.
              - Il decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici),  e'  pubblicato
          in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019, n. 140.
              -  Il  decreto-legge  21  settembre   2019,   n.   105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133, (Disposizioni urgenti in materia di perimetro
          di sicurezza nazionale  cibernetica  e  di  disciplina  dei
          poteri speciali nei settori di  rilevanza  strategica),  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20  novembre  2019,  n.
          272.
              - Il decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale),  e'  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  14
          settembre 2020, n. 228 - Supplemento Ordinario n. 33.
              -  Il  decreto-legge  31   dicembre   2020,   n.   183,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2021, n. 21, (Disposizioni urgenti in  materia  di  termini
          legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali,  di
          esecuzione della  decisione  (UE,  EURATOM)  2020/2053  del
          Consiglio, del 14 dicembre  2020,  nonche'  in  materia  di
          recesso del Regno Unito dall'Unione  europea.  Proroga  del
          termine per la conclusione  dei  lavori  della  Commissione
          parlamentare di inchiesta  sui  fatti  accaduti  presso  la
          comunita'  «Il  Forteto»),  e'   pubblicato   in   Gazzetta
          Ufficiale il 01 marzo 2021, n. 51- Serie Generale.
              - Il decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito
          con modificazioni dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,
          (Governane del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio
          2021, n. 181 - Supplemento Ordinario n. 26.
              - Il decreto-legge 14 giugno 2021,  n.  82,  convertito
          con  modificazioni  dalla  L.  4  agosto  2021,   n.   109,
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   cybersicurezza,
          definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
          istituzione dell'Agenzia per il  cybersicurezza  nazionale)
          e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4  agosto  2021,  n.
          185.
              - Il decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  207,
          (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,   che
          istituisce   il   Codice   europeo   delle    comunicazioni
          elettroniche  (rifusione)),  e'  pubblicato   in   Gazzetta
          Ufficiale il 9 dicembre 2021 n. 292 - Supplemento Ordinario
          n. 43.
              - Il decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,
          (Misure urgenti per contrastare  gli  effetti  economici  e
          umanitari della crisi ucraina), e' pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale il 20 maggio 2022, n. 117.
              - Il decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  (Ulteriori
          misure urgenti per  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza (PNRR)) convertito  con  modificazioni
          dalla legge  29  giugno  2022,  n.  79,  e'  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 n.100.
              - Il decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,
          (Misure  urgenti  in  materia  di   politiche   energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il  15
          luglio 2022, n. 164.
              -  Il  decreto-legge   24   febbraio   2023,   n.   13,
          (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale  degli
          investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC),  nonche'  per
          l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica
          agricola comune), convertito con modificazioni dalla L.  21
          aprile 2023, n. 41, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il
          21 aprile 2023, n. 94.

          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6,  8,
          9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 28, 30, 39, 42, 43, 44, 45,  46,
          49, 51,  52,  54,  68,  69,  77,  78,  80,  91,  98-sexies,
          98-decies, 98-undetricies del decreto  legislativo  n.  259
          del 1° agosto 2003, gia'  modificato  dall'articolo  1  del
          decreto legislativo  n.  207  dell'8  novembre  2021,  come
          ulteriormente modificato dal presente decreto:
                «Art. 1 (Ambito di applicazione) (art. 1 eecc; art. 2
          Codice 2003). - 1. Formano oggetto del presente decreto  le
          disposizioni in materia di:
                  a) reti e servizi di comunicazione  elettronica  ad
          uso pubblico,  ivi  comprese  le  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e  le
          reti della televisione via cavo;
                  b) gruppi chiusi di utenti;
                  c)  reti  di  comunicazione  elettronica   ad   uso
          privato;
                  d)   tutela   degli   impianti    sottomarini    di
          comunicazione elettronica; questionario berec definizione
                  e) servizi radioelettrici.
                2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in
          materia di:
                  a)  servizi  che  forniscono  contenuti   trasmessi
          utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o
          che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
                  b)   apparecchiature   contemplate   dal    decreto
          legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua  la  direttiva
          2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle  legislazioni
          degli Stati membri relative alla messa a  disposizione  sul
          mercato di apparecchiature radio e che abroga la  direttiva
          1999/5/CE;
                  c)   disciplina   dei   servizi   della    societa'
          dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986,  n.
          317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
          70.
                3. Il presente decreto reca le  specifiche  norme  in
          materia  di  tutela  dei  consumatori  nel  settore   delle
          comunicazioni  elettroniche,  quali  condizioni  a  corredo
          delle autorizzazioni generali per la fornitura  di  servizi
          di   comunicazione   elettronica.   Rimangono   ferme    le
          disposizioni del Codice del  consumo,  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
                4. Rimangono ferme e  prevalgono  sulle  disposizioni
          del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate
          per  la  diffusione  circolare  di   programmi   sonori   e
          televisivi.
                5. Le amministrazioni competenti all'applicazione del
          presente   decreto   garantiscono   la   conformita'    del
          trattamento dei dati alle norme in  materia  di  protezione
          dei dati.
                6. Le disposizioni del presente decreto si  applicano
          fatte salve le  limitazioni  derivanti  da  esigenze  della
          difesa e della  sicurezza  dello  Stato,  della  protezione
          civile, della salute pubblica e della tutela  dell'ambiente
          e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste
          da specifiche  disposizioni  di  legge  o  da  disposizioni
          regolamentari di attuazione.
                7.  Restano  ferme  le  competenze  e  i  poteri  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  nonche'  le  competenze  e  i  poteri  del   Comitato
          interministeriale  per  la  transizione  digitale  di   cui
          all'articolo 8 del decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55.»
                «Art. 2 (Definizioni) (ex art. 2 eecc e art. 1 Codice
          2003). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
                  a)   Codice:   il   "Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche" per quanto concerne le reti e  i  servizi  di
          comunicazione elettronica;
                  b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse
          o servizi a un'altra impresa a determinate  condizioni,  su
          base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire  servizi
          di comunicazione elettronica anche quando  sono  utilizzati
          per   la   prestazione   di    servizi    della    societa'
          dell'informazione o di servizi di diffusione  di  contenuti
          radiotelevisivi;  il  concetto  comprende,   tra   l'altro,
          l'accesso  agli  elementi  della  rete   e   alle   risorse
          correlate,  che   puo'   comportare   la   connessione   di
          apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi  compreso,
          in particolare, l'accesso alla  rete  locale  nonche'  alle
          risorse e ai servizi necessari per fornire servizi  tramite
          la rete locale); l'accesso all'infrastruttura  fisica,  tra
          cui  edifici,  torri,  condotti  e  piloni;  l'accesso   ai
          pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di  supporto
          operativo; l'accesso a sistemi informativi  o  banche  dati
          per l'effettuazione preventiva  di  ordini,  la  fornitura,
          l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di
          riparazione e la  fatturazione;  l'accesso  ai  servizi  di
          traduzione del numero o a  sistemi  che  svolgono  funzioni
          analoghe;  l'accesso  alle  reti   fisse   e   mobili,   in
          particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
          condizionato  per  i  servizi  di  televisione  digitale  e
          l'accesso ai servizi di rete virtuale;
                  b-bis)  access  point:  dispositivo  di  rete   che
          consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una
          rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica;
                  c)  Agenzia  per   la   cybersicurezza   nazionale:
          l'Agenzia istituita a tutela degli interessi nazionali  nel
          campo della cybersicurezza,  anche  ai  fini  della  tutela
          della sicurezza nazionale  nello  spazio  cibernetico,  con
          decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.  109,  recante
          disposizioni  urgenti   in   materia   di   cybersicurezza,
          definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
          istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata Agenzia;
                  d) apparato radioelettrico:  un  trasmettitore,  un
          ricevitore  o  un  ricetrasmettitore  destinato  ad  essere
          applicato in una stazione radioelettrica.  In  alcuni  casi
          l'apparato radioelettrico puo' coincidere con  la  stazione
          stessa;
                  e) apparecchiature digitali televisive avanzate:  i
          sistemi  di  apparecchiature  di  decodifica  destinati  al
          collegamento con televisori o sistemi  televisivi  digitali
          integrati in grado di ricevere i servizi della  televisione
          digitale interattiva;
                  f)   Application   Programming   Interface   (API):
          interfaccia software fra applicazioni rese  disponibili  da
          emittenti  o  fornitori  di  servizi  e  le  risorse  delle
          apparecchiature  digitali  televisive   avanzate   per   la
          televisione e i servizi radiofonici digitali;
                  g)   Autorita'   nazionale   di   regolamentazione:
          l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
          denominata Autorita';
                  h)   apparecchiature   terminali:   apparecchiature
          terminali quali definite  all'articolo  1,  comma  1),  del
          decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;
                  i) attribuzione di spettro radio:  la  designazione
          di una determinata  banda  di  spettro  radio  destinata  a
          essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di
          radiocomunicazione,   se   del   caso,   alle    condizioni
          specificate;
                  l) autorizzazione generale: il regime giuridico che
          garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di
          comunicazione elettronica e stabilisce  obblighi  specifici
          per il  settore  applicabili  a  tutti  i  tipi  o  a  tipi
          specifici di reti e servizi di  comunicazione  elettronica,
          conformemente al presente decreto;
                  m) BEREC: organismo dei  regolatori  europei  delle
          comunicazioni elettroniche;
                  m-bis)   call   center:   servizio   specificamente
          organizzato  per  la  gestione   dei   contatti   e   delle
          comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di
          addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito
          di un rapporto contrattuale tra il gestore e  un  operatore
          che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
                  n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o
          "PSAP" (public safety answering point):  un  luogo  fisico,
          sotto la responsabilita' di un'autorita' pubblica o  di  un
          organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene
          inizialmente una comunicazione di emergenza;
                  o) centrale unica di risposta o CUR: il  centro  di
          raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) piu' idoneo per
          la  ricezione  delle   comunicazioni   di   emergenza   sul
          territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti  su
          base regionale secondo le modalita' stabilite con  appositi
          protocolli  d'intesa  tra  le  regioni  ed   il   Ministero
          dell'interno;
                  p)  chiamata:  la  connessione  stabilita   da   un
          servizio di  comunicazione  interpersonale  accessibile  al
          pubblico   che    consente    la    comunicazione    vocale
          bidirezionale;
                  p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il
          codice fornito dall'impresa autorizzata ad  un  utente  per
          identificarlo  univocamente  e  verificarne  l'abilitazione
          all'accesso alla rete tramite un access point;
                  q)  comunicazione   di   emergenza:   comunicazione
          mediante servizi di  comunicazione  interpersonale  tra  un
          utente finale e il PSAP con  l'obiettivo  di  richiedere  e
          ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;
                  r) consumatore: la persona fisica  che  utilizza  o
          chiede  di  utilizzare   un   servizio   di   comunicazione
          elettronica  accessibile  al   pubblico   per   scopi   non
          riferibili    all'attivita'    lavorativa,     commerciale,
          artigianale o professionale svolta;
                  s)  fornitura  di   una   rete   di   comunicazione
          elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo  o
          la messa a disposizione di tale rete;
                  t) gruppo chiuso  di  utenti  (CUG  -  Closed  User
          Group): una pluralita' di soggetti legati fra loro  da  uno
          stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale  da
          giustificare esigenze interne di  comunicazione  confinata,
          soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di
          comunicazione elettronica ad uso privato;
                  t-bis)    identificazione     univoca     indiretta
          dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata
          acquisendo l'identita' tecnica precedentemente  validata  e
          anagrafata  da  altri  soggetti  pubblici  o  esercenti  un
          servizio di pubblica utilita';
                  t-ter)  impianto  di   comunicazione   elettronica:
          insieme  di  dispositivi   di   rete   che   comprende   le
          apparecchiature  e  le  infrastrutture  necessarie  per  la
          trasmissione, la  ricezione  e  l'elaborazione  di  segnali
          elettronici;
                  u) incidente di sicurezza: un evento con  un  reale
          effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti  o  dei
          servizi di comunicazione elettronica;
                  v) informazioni sulla localizzazione del chiamante:
          i dati trattati in  una  rete  mobile  pubblica,  derivanti
          dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi  mobili,  che
          indicano  la  posizione  geografica  delle  apparecchiature
          terminali  mobili  di   un   utente   finale   e   i   dati
          sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete;
                  z) interconnessione: una particolare  modalita'  di
          accesso messa in opera tra operatori  della  rete  pubblica
          mediante il collegamento fisico o virtuale e  logico  delle
          reti  pubbliche  di  comunicazione  elettronica  utilizzate
          dalla  medesima  impresa  o  da   un'altra   impresa,   per
          consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con  gli
          utenti della medesima o di un'altra impresa o  di  accedere
          ai  servizi  offerti  da  un'altra  impresa,  qualora  tali
          servizi siano forniti dalle parti interessate  o  da  altre
          parti che hanno accesso alla rete;
                  aa)  interferenza  dannosa:   un'interferenza   che
          pregiudica   il   funzionamento   di   un    servizio    di
          radionavigazione o di altri  servizi  di  sicurezza  o  che
          deteriora gravemente, ostacola o  interrompe  ripetutamente
          un servizio di radiocomunicazione che  opera  conformemente
          alle  normative  internazionali,  dell'Unione   Europea   o
          nazionali applicabili;
                  bb) larga banda: l'ambiente tecnologico  costituito
          da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture,  che
          consente l'utilizzo delle tecnologie  digitali  ad  elevati
          livelli di interattivita';
                  cc)  libero  uso:  la  facolta'  di   utilizzo   di
          dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione
          elettronica senza necessita' di autorizzazione generale;
                  cc-bis) Mac Adress (Media access control  address):
          codice di  dodici  caratteri  in  formato  esadecimale,  in
          accordo con la serie di standard IEEE 802,  che  identifica
          in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete;
                  dd)  mercati  transnazionali:  mercati  individuati
          conformemente all'articolo  65  del  codice  europeo  delle
          comunicazioni elettroniche,  che  coprono  l'Unione  o  una
          parte considerevole di questa, situati in piu' di uno Stato
          membro;
                  ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi
          emergenze e catastrofi imminenti o in  corso,  inviato  dal
          sistema di allarme pubblico IT-Alert;
                  ff) Ministero: Ministero delle imprese e  del  made
          in Italy;
                  gg) misure di autoprotezione: azioni  da  porre  in
          essere  utili  a  ridurre  i  rischi  e  ad  attenuare   le
          conseguenze  derivanti  da  gravi  emergenze  e  catastrofi
          imminenti o in corso;
                  hh) numero geografico: qualsiasi numero  del  piano
          di  numerazione  nazionale  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica  nel  quale  alcune  delle   cifre   hanno   un
          indicativo geografico  per  instradare  le  chiamate  verso
          l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
                  ii) numero non  geografico:  qualsiasi  numero  del
          piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
          elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio  i
          numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e
          i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
                  ll)  operatore:  un'impresa  che  fornisce   o   e'
          autorizzata a fornire una rete  pubblica  di  comunicazione
          elettronica, o una risorsa correlata;
                  mm) PSAP piu'  idoneo:  uno  PSAP  istituito  dalle
          autorita'  competenti  per  coprire  le  comunicazioni   di
          emergenza da un  dato  luogo  o  per  le  comunicazioni  di
          emergenza di un certo tipo;
                  nn)  punto  di  accesso  senza  fili   di   portata
          limitata: apparecchiatura senza fili di accesso  alla  rete
          di  piccole  dimensioni,  a  bassa  potenza,   di   portata
          limitata, che utilizza spettro radio soggetto a  licenza  o
          spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei
          due, che puo' essere utilizzata  come  parte  di  una  rete
          pubblica di comunicazione elettronica ed essere  dotata  di
          una o piu' antenne a basso  impatto  visivo,  che  consente
          agli  utenti  un  accesso   senza   fili   alle   reti   di
          comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia
          di rete sottostante, che puo' essere mobile o fissa;
                  oo) punto terminale di  rete:  il  punto  fisico  a
          partire dal quale l'utente finale ha  accesso  a  una  rete
          pubblica di comunicazione elettronica e  che,  in  caso  di
          reti   in   cui   abbiano   luogo   la    commutazione    o
          l'instradamento, e' definito mediante un indirizzo di  rete
          specifico correlabile a un numero di utente finale o  a  un
          nome di utente finale; per  il  servizio  di  comunicazioni
          mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito
          dall'antenna fissa cui  possono  collegarsi  via  radio  le
          apparecchiature  terminali  utilizzate  dagli  utenti   del
          servizio;
                  oo-bis)    radio    digitale:    l'attivita'     di
          radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su  reti
          terrestri utilizzando lo standard DAB+;
                  pp)  rete  ad  altissima  capacita':  una  rete  di
          comunicazione   elettronica   costituita   interamente   da
          elementi  in  fibra  ottica  almeno  fino   al   punto   di
          distribuzione  nel  luogo  servito  oppure  una   rete   di
          comunicazione elettronica in grado di  fornire  prestazioni
          di rete analoghe in condizioni normali di picco in  termini
          di larghezza  di  banda  disponibile  per  downlink/uplink,
          resilienza,  parametri  di  errore,  latenza   e   relativa
          variazione;  le  prestazioni   di   rete   possono   essere
          considerate analoghe a prescindere da eventuali  disparita'
          di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche
          intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si
          collega in ultima istanza al punto terminale di rete;
                  qq) rete locale in radiofrequenza o  "RLAN"  (radio
          local area network): un sistema di  accesso  senza  fili  a
          bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di
          interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in
          prossimita' da altri utenti,  che  utilizza,  su  base  non
          esclusiva,   apparati   a   corto   raggio    secondo    le
          caratteristiche tecniche previste dal  Piano  Nazionale  di
          ripartizione delle frequenze;
                  rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato  dai
          segnali di comunicazione elettronica che collega  il  punto
          terminale della rete a  un  permutatore  o  a  un  impianto
          equivalente nella  rete  pubblica  fissa  di  comunicazione
          elettronica;
                  ss)  rete  di  comunicazione  elettronica  ad   uso
          privato: rete di comunicazione  elettronica  con  la  quale
          sono realizzate attivita' di comunicazione  elettronica  ad
          uso esclusivo del titolare della  relativa  autorizzazione.
          Una   rete   privata   puo'   interconnettersi,   su   base
          commerciale, con la rete pubblica tramite uno o piu'  punti
          terminali di rete, purche' le  attivita'  di  comunicazione
          elettronica  realizzate  con  la  rete  privata  non  siano
          accessibili al pubblico;
                  tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una
          rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          rete;
                  uu) rete televisiva via cavo:  ogni  infrastruttura
          prevalentemente cablata installata  principalmente  per  la
          diffusione o la  distribuzione  di  segnali  radiofonici  o
          televisivi al pubblico;
                  vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
          trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente
          o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se  del
          caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
          e altre risorse, inclusi gli elementi di rete  non  attivi,
          che consentono di trasmettere segnali via cavo, via  radio,
          a   mezzo   di   fibre   ottiche   o   con   altri    mezzi
          elettromagnetici, comprese le  reti  satellitari,  le  reti
          mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
          di  pacchetto,  compresa  internet),  i  sistemi   per   il
          trasporto via cavo della corrente elettrica,  nella  misura
          in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le  reti
          utilizzate per la  diffusione  radiotelevisiva  e  le  reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato;
                  zz)   risorse   correlate:    servizi    correlati,
          infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati
          a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio  di
          comunicazione elettronica che permettono  o  supportano  la
          fornitura di servizi attraverso tale  rete  o  servizio,  o
          sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici
          o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici,  le
          antenne, le torri e le  altre  strutture  di  supporto,  le
          condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e  gli  armadi
          di distribuzione;
                  aaa)  RSPG:  il  gruppo  "Politica  dello   spettro
          radio";
                  bbb)  servizio  CBS  -  Cell   Broadcast   Service:
          servizio che consente la  comunicazione  unidirezionale  di
          brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili  presenti  in
          una determinata area geografica coperta da una o piu' celle
          delle reti mobili pubbliche;
                  ccc) servizio correlato: un  servizio  correlato  a
          una rete o a un servizio di comunicazione  elettronica  che
          permette o supporta la fornitura,  l'auto  fornitura  o  la
          fornitura automatizzata di servizi attraverso tale  rete  o
          servizio,  o  e'  potenzialmente  in  grado  di  farlo,   e
          comprende i servizi di traduzione del numero  o  i  sistemi
          che  svolgono  funzioni  analoghe,  i  sistemi  di  accesso
          condizionato  e  le   guide   elettroniche   ai   programmi
          (electronic programme guides - EPG), nonche' altri  servizi
          quali quelli relativi all'identita', alla posizione e  alla
          presenza;
                  ddd)  servizio  di  comunicazione  da  macchina   a
          macchina: servizio di comunicazione non  interpersonale  in
          cui le informazioni sono  iniziate  e  trasferite  in  modo
          prevalentemente    automatizzato    tra    dispositivi    e
          applicazioni con nessuna  o  marginale  interazione  umana.
          Tale servizio puo' essere basato sul numero e non  consente
          la realizzazione di un servizio interpersonale;
                  eee) servizio di comunicazione elettronica  ad  uso
          privato: attivita' di installazione di reti  ovvero,  anche
          congiuntamente,   esercizio   di   reti   o   servizi    di
          comunicazione elettroniche svolti nell'interesse  esclusivo
          del titolare e per il traffico tra terminali  del  titolare
          di  un'autorizzazione  generale,  ovvero  del  beneficiario
          dell'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato;
                  fff)  servizio  di  comunicazione  elettronica:   i
          servizi,  forniti  di  norma  a  pagamento   su   reti   di
          comunicazioni   elettroniche,    che    comprendono,    con
          l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti  trasmessi
          utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o
          che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i
          tipi di servizi seguenti:
                    1) servizio di accesso a internet quale  definito
          all'articolo 2, secondo comma, punto  2),  del  regolamento
          (UE) 2015/2120;
                    2) servizio di comunicazione interpersonale;
                    3)   servizi   consistenti    esclusivamente    o
          prevalentemente  nella  trasmissione  di  segnali  come   i
          servizi di trasmissione  utilizzati  per  la  fornitura  di
          servizi  da  macchina  a  macchina  e  per  la   diffusione
          circolare radiotelevisiva;
                  ggg)  servizio  di   comunicazione   interpersonale
          basato   sul   numero:   un   servizio   di   comunicazione
          interpersonale che si connette  a  risorse  di  numerazione
          assegnate pubblicamente -  ossia  uno  o  piu'  numeri  che
          figurano  in  un   piano   di   numerazione   nazionale   o
          internazionale - o consente la comunicazione con uno o piu'
          numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale  o
          internazionale;
                  hhh)  servizio  di   comunicazione   interpersonale
          indipendente  dal  numero:  un  servizio  di  comunicazione
          interpersonale che non si connette a risorse di numerazione
          assegnate  pubblicamente,  ossia  uno  o  piu'  numeri  che
          figurano  in  un   piano   di   numerazione   nazionale   o
          internazionale, o che non consente la comunicazione con uno
          o piu' numeri che  figurano  in  un  piano  di  numerazione
          nazionale o internazionale;
                  iii) servizio di comunicazione  interpersonale:  un
          servizio di norma  a  pagamento  che  consente  lo  scambio
          diretto  interpersonale  e  interattivo   di   informazioni
          tramite reti di comunicazione  elettronica  tra  un  numero
          limitato di persone,  mediante  il  quale  le  persone  che
          avviano  la  comunicazione  o   che   vi   partecipano   ne
          stabiliscono  il  destinatario  o  i  destinatari   e   non
          comprende  i  servizi  che  consentono   le   comunicazioni
          interpersonali e interattive esclusivamente  come  elemento
          accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un
          altro servizio;
                  iii-bis) servizio di  comunicazione  interpersonale
          che fa uso indiretto  della  numerazione:  un  servizio  di
          comunicazione    interpersonale    che    utilizza     come
          identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate
          ad un altro soggetto autorizzato;
                  lll) servizio di comunicazione vocale: un  servizio
          di comunicazione elettronica accessibile  al  pubblico  che
          consente  di  effettuare   e   ricevere,   direttamente   o
          indirettamente,   chiamate   nazionali   o   nazionali    e
          internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un
          piano di numerazione nazionale o internazionale;
                  mmm) servizio di conversazione globale: un servizio
          di conversazione multimediale in tempo reale  che  consente
          il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di
          immagini video in movimento, nonche' comunicazioni testuali
          e vocali in tempo reale  tra  gli  utenti  in  due  o  piu'
          localita';
                  nnn)   servizio   di   emergenza:   un    servizio,
          riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e
          rapida in situazioni in  cui  esiste,  in  particolare,  un
          rischio immediato per la vita o  l'incolumita'  fisica,  la
          salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprieta'
          privata o pubblica o l'ambiente;
                  ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica  con
          cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900
          V1.3.1  (2019-02)  -  Emergency   Communications   (EMTEL),
          European Public Warning System (EU-ALERT)  using  the  Cell
          Broadcast Service, e' realizzato in Italia  il  sistema  di
          allarme pubblico;
                  ppp) servizio telefonico accessibile  al  pubblico:
          un servizio reso accessibile al pubblico  che  consente  di
          effettuare  e  ricevere  direttamente   o   indirettamente,
          chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
          o piu' numeri che figurano in un piano di  numerazione  dei
          servizi   di   comunicazione   elettronica   nazionale    o
          internazionale;
                  qqq -(abrogata)
                  rrr) servizio  universale:  un  insieme  minimo  di
          servizi di una qualita' determinata,  accessibili  a  tutti
          gli utenti a prescindere dalla loro  ubicazione  geografica
          e, tenuto  conto  delle  condizioni  nazionali  specifiche,
          offerti ad un prezzo accessibile;
                  sss)  sicurezza  delle  reti  e  dei  servizi:   la
          capacita'  delle  reti  e  dei  servizi  di   comunicazione
          elettronica di  resistere,  a  un  determinato  livello  di
          riservatezza,  a  qualsiasi  azione  che   comprometta   la
          disponibilita',   l'autenticita',   l'integrita'    o    la
          riservatezza di tali reti e servizi, dei  dati  conservati,
          trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti  o
          accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;
                  ttt) sistema  di  accesso  condizionato:  qualsiasi
          misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa  secondo
          i quali l'accesso in  forma  intelligibile  a  un  servizio
          protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato a  un
          abbonamento  o   a   un'altra   forma   di   autorizzazione
          preliminare individuale;
                  uuu)  sistema  di  allarme  pubblico:  sistema   di
          diffusione  di  allarmi   pubblici   agli   utenti   finali
          interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o  in
          corso;
                  uuu-bis) SSID (Service Set identifier): codice  che
          permette di identificare in maniera univoca una rete  Local
          area network (LAN);
                  vvv) spettro radio armonizzato: uno  spettro  radio
          per il quale sono  state  definite  condizioni  armonizzate
          relative alla sua disponibilita' e al  suo  uso  efficiente
          mediante  misure  tecniche  di   attuazione   conformemente
          all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;
                  zzz) stazione radioelettrica: uno o  piu'  apparati
          radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
          necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
          per assicurare  un  servizio  di  radiocomunicazione  o  di
          radioastronomia  ovvero  per   svolgere   un'attivita'   di
          comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso
          di   utenti.   Ogni   stazione,   in   particolare,   viene
          classificata sulla base del servizio o dell'attivita'  alle
          quali partecipa in maniera permanente o temporanea;
                  aaaa)  telefono  pubblico  a  pagamento:  qualsiasi
          apparecchio    telefonico    accessibile    al    pubblico,
          utilizzabile con mezzi di pagamento che  possono  includere
          monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
          comprese le schede con codice di accesso;
                  bbbb) uso condiviso dello spettro radio:  l'accesso
          da parte di due o piu' utenti per l'utilizzo  delle  stesse
          bande  di  spettro  radio  nell'ambito  di  un  accordo  di
          condivisione   definito,   autorizzato   sulla   base    di
          un'autorizzazione generale, di  diritti  d'uso  individuali
          dello spettroradio o  di  una  combinazione  dei  due,  che
          include  approcci  normativi   come   l'accesso   condiviso
          soggetto a licenza volto a facilitare  l'uso  condiviso  di
          una banda di spettro radio, previo  accordo  vincolante  di
          tutte le parti interessate,  conformemente  alle  norme  di
          condivisione previste nei loro diritti d'uso dello  spettro
          radio onde da garantire  a  tutti  gli  utenti  accordi  di
          condivisione  prevedibili  e  affidabili,  e  fatta   salva
          l'applicazione del diritto della concorrenza;
                  cccc) utente finale: un  utente  che  non  fornisce
          reti pubbliche di comunicazione elettronica  o  servizi  di
          comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico  o  a
          gruppi chiusi di utenti;
                  dddd) utente: la persona  fisica  o  giuridica  che
          utilizza  o   chiede   di   utilizzare   un   servizio   di
          comunicazione elettronica accessibile al pubblico e che non
          fornisce reti  pubbliche  di  comunicazione  o  servizi  di
          comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.»
                «Art. 3 (Principi generali) (art. 3  eecc  e  art.  3
          Codice 2003). - 1. La disciplina delle reti  e  servizi  di
          comunicazione elettronica di cui  al  presente  decreto  e'
          volta a salvaguardare, nel  rispetto  del  principio  della
          libera circolazione delle persone e delle cose,  i  diritti
          costituzionalmente garantiti di:
                  a) liberta' di comunicazione;
                  b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso
          il mantenimento dell'integrita'  e  della  sicurezza  delle
          reti di comunicazione elettronica e  l'adozione  di  misure
          preventive delle interferenze;
                  c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio
          in regime di concorrenza, garantendo un accesso al  mercato
          delle reti e servizi di comunicazione  elettronica  secondo
          criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
          proporzionalita'.
                2. La fornitura di reti e  servizi  di  comunicazione
          elettronica  ad  uso  pubblico   nonche'   l'attivita'   di
          comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso
          di  utenti  sono  libere  e  ad  esse   si   applicano   le
          disposizioni del decreto.
                3. Il Ministero, l'Autorita',  e  le  amministrazioni
          competenti   contribuiscono   nell'ambito   della   propria
          competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a
          promuovere la liberta' di espressione e di informazione, la
          diversita' culturale e  linguistica  e  il  pluralismo  dei
          mezzi di comunicazione, nel rispetto dei  diritti  e  delle
          liberta'  fondamentali  delle  persone  fisiche,  garantiti
          dalla Convenzione europea per la salvaguardia  dei  diritti
          dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali  e  dai  principi
          generali del diritto dell'Unione europea.
                4. Sono  fatte  salve  le  limitazioni  derivanti  da
          esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato,  della
          protezione civile, della salute  pubblica  e  della  tutela
          dell'ambiente e della riservatezza e  protezione  dei  dati
          personali, poste da specifiche disposizioni di legge  o  da
          disposizioni regolamentari di attuazione.»
                «Art. 4 (Obiettivi generali della disciplina di reti,
          servizi ed attivita' di comunicazione elettronica) (artt. 1
          e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003). - 1. L'Autorita' e  il
          Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e
          fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3, perseguono  i
          seguenti obiettivi  generali,  che  non  sono  elencati  in
          ordine di priorita':
                  a) promuovere la  connettivita'  e  l'accesso  alle
          reti ad altissima capacita', comprese le reti fisse, mobili
          e senza fili, e il  loro  utilizzo  da  parte  di  tutti  i
          cittadini e le imprese;
                  b) promuovere la concorrenza nella fornitura  delle
          reti  di  comunicazione   elettronica   e   delle   risorse
          correlate, compresa un'efficace  concorrenza  basata  sulle
          infrastrutture,  e   nella   fornitura   dei   servizi   di
          comunicazione elettronica e dei servizi correlati;
                  c) contribuire allo sviluppo  del  mercato  interno
          rimuovendo gli ostacoli residui  e  promuovendo  condizioni
          convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti  di
          comunicazione   elettronica,   servizi   di   comunicazione
          elettronica,  risorse  correlate   e   servizi   correlati,
          sviluppando  approcci  normativi  prevedibili  e  favorendo
          l'uso effettivo,  efficiente  e  coordinato  dello  spettro
          radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo  di
          reti  transeuropee,  la  fornitura,  la  disponibilita'   e
          l'interoperabilita'   dei   servizi   paneuropei    e    la
          connettivita' da punto a punto (end-to-end);
                  d)  promuovere   gli   interessi   dei   cittadini,
          garantendo la  connettivita'  e  l'ampia  disponibilita'  e
          utilizzo delle reti ad  altissima  capacita',  comprese  le
          reti  fisse,  mobili  e  senza  fili,  e  dei  servizi   di
          comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in
          termini di scelta, prezzo e  qualita'  sulla  base  di  una
          concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e
          dei servizi, garantendo  un  livello  di  protezione  degli
          utenti finali elevato  e  uniforme  tramite  la  necessaria
          normativa  settoriale  e  rispondendo  alle  esigenze,   ad
          esempio in termini di prezzi accessibili, di gruppi sociali
          specifici, in particolare utenti  finali  con  disabilita',
          utenti finali anziani o utenti finali con esigenze  sociali
          particolari, nonche'  la  scelta  e  l'accesso  equivalente
          degli utenti finali con disabilita'.
                2. La disciplina delle reti e servizi, nonche'  delle
          attivita', di comunicazione elettronica e'  volta  altresi'
          a:
                  a) promuovere la semplificazione  dei  procedimenti
          amministrativi e la partecipazione  ad  essi  dei  soggetti
          interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,
          non  discriminatorie  e  trasparenti  nei  confronti  delle
          imprese che forniscono  reti  e  servizi  di  comunicazione
          elettronica;
                  b)  garantire   la   trasparenza,   pubblicita'   e
          tempestivita'  delle  procedure  per  la  concessione   dei
          diritti di passaggio  e  di  installazione  delle  reti  di
          comunicazione  elettronica  sulle  proprieta'  pubbliche  e
          private;
                  c) garantire l'osservanza degli obblighi  derivanti
          dal  regime  di  autorizzazione  generale,  sia  essa   per
          l'offerta al pubblico di reti e  servizi  di  comunicazione
          elettronica o per regolare le  attivita'  di  comunicazione
          elettronica;
                  d) garantire la fornitura del servizio  universale,
          limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
                  e) promuovere lo sviluppo in regime di  concorrenza
          delle reti e  servizi  di  comunicazione  elettronica,  ivi
          compresi quelli a larga banda  e  la  loro  diffusione  sul
          territorio nazionale, dando impulso alla  coesione  sociale
          ed economica anche a livello locale;
                  f)  garantire  in  modo  flessibile   l'accesso   e
          l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica
          a larga banda, avendo riguardo alle  singole  tipologie  di
          servizio, in modo da  assicurare  concorrenza  sostenibile,
          innovazione e vantaggi per i consumatori;
                  g)  garantire  l'esercizio  senza  interruzioni  od
          interferenze delle reti di comunicazione elettronica  poste
          a presidio dell'ordine  pubblico,  nonche'  a  salvaguardia
          della sicurezza ed a soccorso  della  vita  umana  (PPDR  -
          Public Protection and Disaster Relief);
                  h) garantire la convergenza,  la  interoperabilita'
          tra  reti  e  servizi  di   comunicazione   elettronica   e
          l'utilizzo di standard aperti;
                  i)  garantire  il   rispetto   del   principio   di
          neutralita' tecnologica, inteso  come  non  discriminazione
          tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una
          particolare tecnologia rispetto alle altre  e  possibilita'
          di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere
          taluni   servizi   indipendentemente    dalla    tecnologia
          utilizzata;
                  l) promuovere e favorire, nell'imminenza o in  caso
          di gravi emergenze  e  catastrofi  imminenti  o  in  corso,
          attraverso  le   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione, l'adozione di misure  di  autoprotezione  da
          parte dei cittadini;
                  m) garantire un livello di protezione degli  utenti
          finali elevato e uniforme tramite la  necessaria  normativa
          settoriale  e  rispondere  alle  esigenze,  ad  esempio  in
          termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici,
          in particolare utenti finali con disabilita', utenti finali
          anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari  e
          assicurare la scelta e l'accesso equivalente  degli  utenti
          finali con disabilita'.
                3. A garanzia dei diritti di cui all'articolo 3 e per
          il perseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  1,  gli
          obblighi per le imprese che forniscono reti  e  servizi  di
          comunicazione elettronica, disposti dal  presente  decreto,
          sono   imposti   secondo   principi    di    imparzialita',
          obiettivita',   trasparenza,    non    distorsione    della
          concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.
                4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di
          comunicazione elettronica tiene conto delle norme e  misure
          tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e
          raccomandazioni approvati da organismi  internazionali  cui
          l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.
                5.  Nel  perseguire   le   finalita'   programmatiche
          specificate nel presente articolo, l'autorita' nazionale di
          regolamentazione  e  le  altre  autorita'  competenti   tra
          l'altro:
                  a)  promuovono  la  prevedibilita'   regolamentare,
          garantendo un approccio regolatore  coerente  nell'arco  di
          opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione
          reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con  la  Commissione
          europea;
                  b) garantiscono che, in circostanze  analoghe,  non
          vi siano discriminazioni nel trattamento dei  fornitori  di
          reti e servizi di comunicazione elettronica;
                  c) applicano il diritto dell'Unione europea secondo
          il principio della neutralita' tecnologica, nella misura in
          cui  cio'  sia  compatibile  con  il  conseguimento   degli
          obiettivi di cui al comma 3;
                  d) promuovono investimenti efficienti e innovazione
          in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo  che
          qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio
          sostenuto dalle imprese che investono  e  consentendo  vari
          accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti  che
          richiedono  accesso  onde  diversificare  il   rischio   di
          investimento,  assicurando  nel  contempo  la  salvaguardia
          della concorrenza  nel  mercato  e  del  principio  di  non
          discriminazione;
                  e)  tengono  debito  conto  della  varieta'   delle
          condizioni attinenti all'infrastruttura, della concorrenza,
          della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei
          consumatori nelle diverse aree geografiche all'interno  del
          territorio  dello  Stato,  ivi  compresa   l'infrastruttura
          locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;
                  f)  impongono  obblighi   regolamentari   ex   ante
          unicamente  nella  misura  necessaria   a   garantire   una
          concorrenza   effettiva   e   sostenibile    nell'interesse
          dell'utente finale e li attenuano o revocano non appena sia
          soddisfatta tale condizione.
                6.   Il   Ministero   e   l'Autorita',    anche    in
          collaborazione con la  Commissione  europea,  l'RSPG  e  il
          BEREC,  adottano,  nello   svolgimento   dei   compiti   di
          regolamentazione indicati nel presente  decreto,  tutte  le
          ragionevoli   misure   necessarie   e   proporzionate   per
          conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.
                «Art. 6 (Attribuzioni del  Ministero,  dell'Autorita'
          per  le  garanzie  nelle  comunicazioni   e   delle   altre
          Amministrazioni competenti) (artt. 5, 6 e 11 eecc; artt.  7
          e 8 Codice 2003). - 1. Il Ministero esercita le  competenze
          derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,
          dalla  legge  16  gennaio   2003,   n.   3,   nonche'   dal
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,  n.  121.  Fermo
          restando il puntuale riparto di competenze tra Autorita'  e
          Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge,
          in particolare, i seguenti compiti:
                  a)  predispone  e  adotta  lo  schema   del   Piano
          nazionale di ripartizione delle frequenze;
                  b) effettua il coordinamento internazionale al fine
          di definire le frequenze  pianificabili  e  assegnabili  in
          Italia;
                  c) effettua l'assegnazione  delle  frequenze  e  il
          rilascio  dei  diritti  di  uso,  e   vigila   sulla   loro
          utilizzazione;
                  d) assegna le risorse di numerazione e il  rilascio
          dei diritti di uso  ad  eccezione  dell'assegnazione  delle
          numerazioni per servizi di emergenza, e vigila  sulla  loro
          utilizzazione;
                  e) definisce il perimetro del servizio universale e
          gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;
                  f)  congiuntamente  all'Autorita',   vigila   sulla
          effettiva  erogazione   e   disponibilita'   del   servizio
          universale;
                  g)   effettua   la   mappatura   geografica   delle
          informazioni di previsione sulle installazioni di rete  per
          come previsto dal presente decreto;
                  h) riceve le notifiche di inizio attivita' ai  fini
          del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo
          in mancanza dei presupposti e dei  requisiti  richiesti  il
          divieto  di  prosecuzione  dell'attivita',  acquisisce   al
          bilancio i diritti amministrativi e  i  contributi  dovuti.
          Trasmette  le  informazioni  al  BEREC  e  puo'   definire,
          conformemente  alle  prescrizioni  del  presente   decreto,
          regimi  specifici  per  particolari  categorie  di  reti  o
          servizi;
                  i) vigila sull'osservanza degli obblighi  derivanti
          dal regime di  autorizzazione  generale  per  l'offerta  al
          pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica  ed
          irroga le sanzioni di cui al presente decreto;
                  l)  ogni  altro  compito  conferito   dal   diritto
          nazionale  nelle  materie  di  cui  al  presente   decreto,
          comprese  le  disposizioni  nazionali  di  attuazione   del
          diritto dell'Unione europea.
                2. L'Autorita' esercita le competenze derivanti dalla
          legge 14 novembre 1995,  n.  481  nonche'  dalla  legge  31
          luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto  di
          competenze tra Autorita' e Ministero, di  cui  al  presente
          decreto, l'Autorita' svolge,  in  particolare,  i  seguenti
          compiti:
                  a) regolamentazione ex ante del  mercato,  compresa
          l'imposizione  di  obblighi  in  materia   di   accesso   e
          interconnessione;
                  b) risoluzione delle controversie tra le imprese  e
          tra i proprietari di unita' immobiliari o il  condominio  e
          l'operatore di rete relative ai  diritti  e  agli  obblighi
          previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio  2016,  n.
          33;
                  c)   pianificazione   per   l'assegnazione    delle
          frequenze e pareri in materia di spettro  radio,  ai  sensi
          del presente decreto;
                  d) tutela  dei  diritti  degli  utenti  finali  nel
          settore   della    comunicazione    elettronica    mediante
          l'applicazione della normativa settoriale  e  l'irrogazione
          delle  sanzioni  di  cui  al  presente   decreto,   nonche'
          attraverso procedure per la risoluzione delle  controversie
          tra utenti e operatori;
                  e) garanzia di un  accesso  aperto  a  internet  ai
          sensi del  regolamento  europeo  (UE)  2120/2015,  mediante
          l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza
          e sanzionatori;
                  f) valutazione dell'onere indebito  e  calcolo  del
          costo netto della fornitura del servizio universale;
                  g) garanzia della portabilita'  del  numero  tra  i
          fornitori;
                  h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza
          e sanzionatori in materia  di  roaming  internazionale,  ai
          sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015;
                  i)  raccolta  di  dati  e  altre  informazioni  dai
          partecipanti al mercato, anche al fine  di  contribuire  ai
          compiti del BEREC;
                  l) mappatura della copertura geografica delle  reti
          a larga banda all'interno  del  territorio,  ai  sensi  del
          presente decreto;
                  m)  ogni  altro  compito  conferito   dal   diritto
          nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione
          del  diritto  dell'Unione  europea,  nonche'   relativo   a
          qualsiasi ruolo conferito al BEREC.
                3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita
          le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice  e
          dal decreto-legge 14 giugno 2021,  n.  82  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. L'Agenzia
          svolge, in particolare, i compiti relativi  alla  sicurezza
          delle reti  e  dei  servizi  di  comunicazione  elettronica
          accessibili al pubblico e  alla  protezione  dalle  minacce
          informatiche     delle     comunicazioni      elettroniche,
          assicurandone  la  disponibilita',   la   confidenzialita',
          l'integrita' e la resilienza.
                4. Il  Ministero  e  l'Autorita',  per  le  parti  di
          rispettiva competenza,  adottano  le  misure  espressamente
          previste dal  presente  decreto  intese  a  conseguire  gli
          obiettivi di cui all'articolo 4, nel rispetto dei  principi
          di certezza, efficacia, ragionevolezza  e  proporzionalita'
          delle regole.  Le  competenze  del  Ministero,  cosi'  come
          quelle dell'Autorita',  sono  notificate  alla  Commissione
          europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti  Internet
          istituzionali.
                5. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato,  ai  fini  di  una
          leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie
          di  interesse  comune,   si   scambiano   le   informazioni
          necessarie all'applicazione del presente  decreto  e  delle
          disposizioni del diritto dell'Unione europea relative  alle
          reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I  soggetti
          che ricevono le informazioni sono tenuti  a  rispettare  lo
          stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i  soggetti
          che le trasmettono.
                6. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato,  entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, mediante specifiche intese, adottano  disposizioni
          sulle procedure di consultazione e  di  cooperazione  nelle
          materie di interesse comune. Tali  disposizioni  sono  rese
          pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.
                7. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, per  le  parti  di
          rispettiva   competenza,    assicurano    cooperazione    e
          trasparenza tra  loro  e  nei  riguardi  della  Commissione
          europea al fine di garantire la  piena  applicazione  delle
          disposizioni stabilite dal presente decreto.
                8.  Il  Ministero  e  l'Autorita'  per  le  parti  di
          rispettiva  competenza  ai  sensi  del  presente   decreto,
          esercitano i propri poteri in modo imparziale,  trasparente
          e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente
          distinte e funzionalmente  autonome  da  qualsiasi  persona
          fisica o giuridica che  fornisca  reti,  apparecchiature  o
          servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprieta'
          o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o
          servizi di comunicazione  elettronica,  le  funzioni  e  le
          attivita' di regolamentazione sono  caratterizzata  da  una
          piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e
          attivita' inerenti alla proprieta' o al controllo  di  tali
          imprese.
                «Art. 8 (Regioni  ed  Enti  locali)  (art.  5  Codice
          2003). - 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti  locali,  ferme
          restando le competenze legislative  e  regolamentari  delle
          Regioni e delle  Province  autonome,  operano  in  base  al
          principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed
          accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano,
          in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8  del
          decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  le  linee
          generali   dello   sviluppo   del   settore,   anche    per
          l'individuazione delle necessarie  risorse  finanziarie.  A
          tal  fine  e'  istituito,  nell'ambito   della   Conferenza
          Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza
          oneri aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,  un  Comitato
          paritetico, con  il  compito  di  verificare  il  grado  di
          attuazione delle  iniziative  intraprese,  di  acquisire  e
          scambiare dati ed informazioni dettagliate  sulla  dinamica
          del settore e di elaborare le proposte da  sottoporre  alla
          Conferenza medesima.
                2. In coerenza con i principi di  tutela  dell'unita'
          economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarieta',
          nell'ambito dei principi fondamentali di  cui  al  presente
          decreto  e  comunque  desumibili   dall'ordinamento   della
          comunicazione stabiliti dallo Stato, e in  conformita'  con
          quanto previsto dal diritto dell'Unione europea ed al  fine
          di  rendere  piu'  efficace  ed  efficiente  l'azione   dei
          soggetti pubblici locali e di soddisfare  le  esigenze  dei
          cittadini e degli operatori economici,  le  Regioni  e  gli
          Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e  nel
          rispetto dei principi di cui al primo  comma  dell'articolo
          117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
                  a) individuazione di livelli  avanzati  di  reti  e
          servizi di comunicazione  elettronica  a  larga  banda,  da
          offrire in aree  locali  predeterminate  nell'ambito  degli
          strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di
          evitare  fenomeni  di  urbanizzazione  forzata  ovvero   di
          delocalizzazione di imprese;
                  b) agevolazioni per l'acquisto  di  apparecchiature
          terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi  di
          comunicazione elettronica a larga banda;
                  c) promozione di livelli minimi  di  disponibilita'
          di reti e servizi  di  comunicazione  elettronica  a  larga
          banda,   nelle   strutture   pubbliche   localizzate    sul
          territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di  formazione,
          negli insediamenti produttivi, nelle strutture  commerciali
          ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;
                  d) definizione di iniziative  volte  a  fornire  un
          sostegno alle persone anziane, persone con disabilita',  ai
          consumatori di cui siano accertati  un  reddito  modesto  o
          particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone
          rurali o geograficamente isolate.
                2-bis. Le Regioni e gli Enti  locali  favoriscono  la
          realizzazione delle reti di comunicazione elettronica,  nel
          rispetto dei principi di tutela  previsti  dalla  legge  22
          febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di
          qualita' del servizio. A tal fine, gli stessi non  limitano
          a  particolari  aree  del  territorio  la  possibilita'  di
          installazione, ferme restando le specifiche disposizioni  a
          tutela di aree di particolare pregio  storico-paesaggistico
          o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi
          elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in  tal  caso,
          garantire   comunque   una   localizzazione   o   soluzione
          alternativa,  da  individuare  con  provvedimento  motivato
          sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.
                3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi  quelli
          previsti dalla  normativa  comunitaria,  necessari  per  il
          conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2,  lettere
          a) e  b),  deve  avvenire  nel  rispetto  dei  principi  di
          trasparenza,  non  distorsione   della   concorrenza,   non
          discriminazione e proporzionalita'.
                4. Le presenti disposizioni  sono  applicabili  nelle
          Regioni a statuto speciale e  nelle  Province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  compatibilmente  con  i  rispettivi
          statuti e norme di attuazione, anche con  riferimento  alle
          disposizioni del Titolo V, parte  II,  della  Costituzione,
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampia
          rispetto a quelle gia' attribuite.
                «Art. 9 (Misure di garanzia) (art. 6 Codice 2003).  -
          1.  Lo  Stato,  le  Regioni  e  gli  Enti  locali,  o  loro
          associazioni,  non  possono  fornire  reti  o  servizi   di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico,  se  non
          attraverso societa' controllate o collegate.
                2.  Ai  fini  del  presente  articolo  il   controllo
          sussiste, anche con riferimento a  soggetti  diversi  dalle
          societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo
          e secondo del Codice  civile.  Il  controllo  si  considera
          esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
          contraria, allorche' ricorra una delle situazioni  previste
          dall'articolo 51, comma 10, decreto legislativo 8  novembre
          2021, n. 208.»
                «Art. 11 (Autorizzazione generale per  le  reti  e  i
          servizi di comunicazione elettronica) (ex art. 12 eecc - ex
          art. 25 d.lgs. n. 259/2003). - 1. L'attivita' di  fornitura
          di reti o servizi di comunicazione elettronica  e'  libera,
          fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto  e
          le  eventuali  limitazioni   introdotte   da   disposizioni
          legislative regolamentari e amministrative che prevedano un
          regime particolare per i cittadini o le  imprese  di  Paesi
          non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
          europeo, o che siano giustificate da esigenze della  difesa
          e della sicurezza dello Stato  e  della  sanita'  pubblica,
          compatibilmente con le esigenze della tutela  dell'ambiente
          e   della   protezione   civile,   poste   da    specifiche
          disposizioni, ivi comprese  quelle  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del
          presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese
          di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel  caso  in
          cui  lo  Stato  di  appartenenza  applichi,  nelle  materie
          disciplinate dal  presente  decreto,  condizioni  di  piena
          reciprocita'. Rimane  salvo  quanto  previsto  da  trattati
          internazionali  cui  l'Italia  aderisce  o  da   specifiche
          convenzioni.
                2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione
          elettronica   diversi   dai   servizi   di    comunicazione
          interpersonale indipendenti dal  numero,  fatti  salvi  gli
          obblighi specifici di cui all'articolo 13 o  i  diritti  di
          uso di cui agli articoli 59 e 98-septies,  e'  assoggettata
          ad   un'autorizzazione   generale,   che   consegue    alla
          presentazione della segnalazione di  cui  al  comma  4.  Il
          Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza,
          puo' definire, pubblicandone i regolamenti,  conformi  alle
          prescrizioni del presente  decreto,  regimi  specifici  per
          l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti
          o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette  reti
          o servizi e' tenuta ad ottemperare.
                3. Le imprese che intendono avviare le  attivita'  di
          cui al comma 1, notificano tale intenzione al  Ministero  e
          possono    esercitare    i     diritti     che     derivano
          dall'autorizzazione generale subito dopo  la  notifica,  se
          del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti  d'uso
          stabilite a norma  del  presente  decreto,  salva  motivata
          opposizione da parte del Ministero.
                4. La notifica di cui al comma 3  e'  composta  dalla
          segnalazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
          legale  rappresentante  della  persona  giuridica,   o   da
          soggetti da loro delegati, dell'intenzione di  iniziare  la
          fornitura  di  reti   o   di   servizi   di   comunicazione
          elettronica, nonche' dalla presentazione delle informazioni
          necessarie per consentire al  Ministero  la  tenuta  di  un
          registro  dei  fornitori  di   reti   e   di   servizi   di
          comunicazione elettronica.  Tale  segnalazione  costituisce
          segnalazione certificata di inizio attivita' e deve  essere
          conforme al modello di cui all'allegato n. 13-bis.
                5. Le informazioni di  cui  al  comma  4  comprendono
          quanto segue:
                  a) il nome del fornitore;
                  b) lo status giuridico, la  forma  giuridica  e  il
          numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore
          sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in  un
          altro registro pubblico analogo nell'Unione;
                  c)  l'eventuale  indirizzo  geografico  della  sede
          principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi
          secondarie in uno Stato membro;
                  d) l'indirizzo  del  sito  web  del  fornitore,  se
          applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi  di
          comunicazione elettronica;
                  e)  una  persona  di  contatto  e   suoi   recapiti
          completi;
                  f) una breve descrizione delle reti o  dei  servizi
          che si intende fornire;
                  g) gli Stati membri interessati;
                  h) la data presunta di inizio dell'attivita';
                  i) l'impegno a rispettare le norme  del  decreto  e
          del regime previsto per l'autorizzazione generale;
                  l) l'ubicazione delle stazioni  radioelettriche,  e
          nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68,
          il MAC Address, il  Service  Set  identifier  (SSID)  e  la
          frequenza utilizzata.
                6. Al fine di consentire al BEREC la  tenuta  di  una
          banca  dati  dell'Unione  delle  notifiche  trasmesse,   il
          Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per  via
          elettronica,  per  il  tramite   dell'Autorita',   ciascuna
          notifica ricevuta.
                7. Ai sensi dell'articolo 19  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, il Ministero,  entro  e  non  oltre  sessanta
          giorni dalla presentazione della  segnalazione  di  cui  al
          comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei  presupposti
          e dei requisiti richiesti  e  dispone,  se  del  caso,  con
          provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
          il   medesimo   termine,   il   divieto   di   prosecuzione
          dell'attivita'.  Il  Ministero  pubblica  le   informazioni
          relative alle segnalazioni presentate sul sito Internet. Le
          imprese   titolari   di    autorizzazione    sono    tenute
          all'iscrizione   nel   registro    degli    operatori    di
          comunicazione di cui all'articolo 1 della legge  31  luglio
          1997, n. 249.
                8. La cessazione dell'esercizio  di  un'attivita'  di
          rete  o  dell'offerta  di  un  servizio  di   comunicazione
          elettronica puo' aver  luogo  in  ogni  tempo.  L'operatore
          informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo
          98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno  tre
          mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero  e
          all'Autorita'. Tale termine e' ridotto a un mese  nel  caso
          di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
                9. Le autorizzazioni generali hanno una  durata  pari
          alla durata richiesta nella  segnalazione  e  comunque  non
          superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31
          dicembre dell'ultimo anno di validita',  termine  elevabile
          alla durata di  un  diritto  d'uso  di  frequenze  radio  o
          risorse di numerazione o posizioni orbitali,  nel  caso  in
          cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia
          previsto  tale  utilizzo.  Entro  il  termine  di  scadenza
          l'autorizzazione generale puo'  essere  rinnovata  mediante
          nuova segnalazione, alle condizioni vigenti,  salvo  quanto
          previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi
          dell'articolo 63.
                10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64,  una
          autorizzazione generale puo' essere ceduta a  terzi,  anche
          parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa  comunicazione
          al Ministero nella  quale  siano  chiaramente  indicate  le
          frequenze radio ed  i  numeri  oggetto  di  cessione.  Tale
          dichiarazione  costituisce  segnalazione   certificata   di
          inizio attivita' e deve essere conforme al modello  di  cui
          all'allegato n. 13-ter. Il Ministero entro sessanta  giorni
          dalla presentazione della relativa  segnalazione  da  parte
          dell'impresa cedente puo'  comunicare  il  proprio  diniego
          fondato  sulla  non   sussistenza   in   capo   all'impresa
          cessionaria dei requisiti oggettivi  e  soggettivi  per  il
          rispetto  delle  condizioni   di   cui   all'autorizzazione
          medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il
          Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e
          decorre  nuovamente  dalla  data  in  cui   pervengono   al
          Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.»
                «Art. 12 (Sperimentazione) (art. 39 Codice  2003).  -
          1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti
          da  norme  di  legge  e  di  regolamento  in   materia   di
          sperimentazione della radiodiffusione sonora  e  televisiva
          terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o
          servizi  di  comunicazione  elettronica  e'  subordinata  a
          segnalazione preventiva. L'impresa interessata presenta  al
          Ministero una segnalazione della persona fisica titolare  o
          del legale rappresentante  della  persona  giuridica  o  di
          soggetti  da  loro  delegati,  contenente  l'intenzione  di
          effettuare  una  sperimentazione  di  reti  o  servizi   di
          comunicazione   elettronica,   conformemente   al   modello
          riportato  nell'allegato  13.  L'impresa  e'  abilitata  ad
          iniziare  la  sperimentazione  a  decorrere   dall'avvenuta
          presentazione della segnalazione. Ai sensi dell'articolo 19
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, il  Ministero,  entro  e
          non  oltre  trenta   giorni   dalla   presentazione   della
          segnalazione,  verifica  sussistenza   d'ufficio   la   dei
          presupposti e dei requisiti richiesti  e  dispone,  se  del
          caso,  con  provvedimento  motivato  da   notificare   agli
          interessati  entro  il  medesimo  termine,  il  divieto  di
          prosecuzione dell'attivita'.
                2. La segnalazione di cui al comma 1:
                  a) non costituisce titolo per il  conseguimento  di
          una successiva autorizzazione  generale  per  l'offerta  al
          pubblico, a fini commerciali,  della  rete  o  servizio  di
          comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
                  b) non riveste carattere  di  esclusivita'  ne'  in
          relazione al tipo di rete  o  servizio,  ne'  in  relazione
          all'area o alla tipologia di utenza interessate;
                  c) puo' prevedere, a causa della limitatezza  delle
          risorse di spettro radio disponibili per le reti o  servizi
          di   comunicazione   elettronica,   l'espletamento    della
          sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
                3. La segnalazione di cui al comma 1 deve indicare:
                  a) l'eventuale richiesta di concessione di  diritti
          individuali  d'uso  delle  frequenze  radio  e  dei  numeri
          necessari;
                  b) la durata della  sperimentazione,  limitata  nel
          tempo e comunque non superiore a sei mesi,  a  partire  dal
          giorno indicato per l'avvio della stessa;
                  c) l'estensione dell'area operativa,  le  modalita'
          di esercizio,  la  tipologia,  la  consistenza  dell'utenza
          ammessa che, comunque, non puo' superare le tremila unita',
          e il carattere sperimentale del servizio;
                  d) l'eventuale previsione di  oneri  economici  per
          gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;
                  e) l'obbligo di  comunicare  all'utente  la  natura
          sperimentale  del  servizio  e  l'eventuale  sua   qualita'
          ridotta;
                  f) l'obbligo di  comunicare  al  Ministero  e,  ove
          siano interessate reti o e servizi pubblici,  all'Autorita'
          i risultati della sperimentazione al termine della stessa.
                4. Se la sperimentazione comprende l'attribuzione  di
          diritti  individuali  d'uso,   con   l'assegnazione   delle
          frequenze radio o di risorse di numerazione,  il  Ministero
          li concede, entro quattro settimane dal  ricevimento  della
          segnalazione  nel  caso  di  numeri  assegnati  per   scopi
          specifici nell'ambito del piano nazionale  di  numerazione,
          ed entro otto settimane  nel  caso  delle  frequenze  radio
          assegnate  per  scopi  specifici  nell'ambito   del   piano
          nazionale  di   ripartizione   delle   frequenze.   Se   la
          segnalazione risulta  incompleta,  il  Ministero,  entro  i
          termini  di  cui  al  primo   periodo,   invita   l'impresa
          interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al
          recepimento delle integrazioni  che  debbono  pervenire  al
          Ministero entro e non oltre dieci giorni  dalla  richiesta.
          Il  mancato  ricevimento  nei  termini  delle  integrazioni
          richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
                5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la
          procedura di cui  al  comma  1  e  la  presentazione  della
          richiesta deve avvenire entro sessanta  giorni  antecedenti
          la data di scadenza.»
                «Art.  13  (Condizioni   apposte   all'autorizzazione
          generale, ai diritti d'uso  dello  spettro  radio  e  delle
          risorse di numerazione e obblighi specifici) (art. 13 eecc-
          art. 28 d.lgs 2003). - 1. L'autorizzazione generale per  la
          fornitura di reti o servizi di  comunicazione  elettronica,
          per  l'accesso  a  una  rete  pubblica   di   comunicazione
          elettronica attraverso le RLAN e i  diritti  di  uso  dello
          spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere
          assoggettati  esclusivamente   alle   condizioni   elencate
          nell'allegato 1. Tali condizioni sono non  discriminatorie,
          proporzionate e trasparenti. Nel  caso  dei  diritti  d'uso
          dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono  l'uso
          effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58  e
          64, mentre nel caso dei  diritti  d'uso  delle  risorse  di
          numerazione,   sono   conformi   all'articolo   98-septies.
          L'autorizzazione  generale  e'   sempre   sottoposta   alla
          condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1.
                2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che
          forniscono reti e servizi di comunicazione  elettronica  ai
          sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli  articoli  73,
          79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del  servizio
          universale ai sensi del  presente  decreto  sono  separati,
          sotto il profilo giuridico, dai diritti  e  dagli  obblighi
          previsti dall'autorizzazione  generale.  Per  garantire  la
          trasparenza, nell'autorizzazione generale e' fatta menzione
          dei criteri  e  delle  procedure  in  base  ai  quali  tali
          obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.
                3.  L'autorizzazione  generale   contiene   solo   le
          condizioni specifiche del settore e quelle  indicate  nelle
          sezioni A, B  e  C  dell'allegato  1  e  non  riproduce  le
          condizioni che sono imposte alle imprese in virtu' di altra
          normativa nazionale.
                4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio
          o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete  le
          condizioni previste nell'autorizzazione generale.
                5.     Nel     definire     eventuali      condizioni
          all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza  delle
          reti e dei servizi di comunicazione  elettronica,  che  non
          riproducano condizioni gia' imposte alle imprese  da  altra
          normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia e
          dell'Autorita'.»
                «Art.   14   (Dichiarazioni   intese   ad   agevolare
          l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e  dei
          diritti di interconnessione) (ex  art.  14  eecc,  art.  31
          Codice 2003).  -  1.  Su  richiesta  di  un  operatore,  il
          Ministero, anche allo scopo di  agevolare  l'esercizio  dei
          diritti  di   installare   infrastrutture,   di   negoziare
          l'interconnessione    o    di    ottenere    l'accesso    e
          l'interconnessione nei confronti di altre  autorita'  o  di
          altri  operatori,   rilascia   entro   sette   giorni   dal
          ricevimento  della  richiesta  una  comunicazione  da   cui
          risulti  che   l'operatore   stesso   ha   presentato   una
          segnalazione ai sensi dell'articolo 11 comma  3,  indicando
          le condizioni alle quali una impresa che  fornisce  reti  o
          servizi  di   comunicazione   elettronica   in   forza   di
          autorizzazione generale e' legittimata  a  richiedere  tali
          diritti.»
                «Art.  15  (Elenco  minimo  dei   diritti   derivanti
          dall'autorizzazione generale) (ex art.  15  eecc,  art.  26
          Codice 2003). - 1. Le imprese  soggette  all'autorizzazione
          generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di:
                  a)  fornire  reti  e   servizi   di   comunicazione
          elettronica al pubblico;
                  b)  che  si  esamini  la  loro   domanda   per   la
          concessione dei necessari diritti di  installare  strutture
          in conformita' dell'articolo 43;
                  c) utilizzare, fatti salvi gli articoli  13,  59  e
          67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di
          comunicazione elettronica;
                  d)  che  si  esamini  la  loro   domanda   per   la
          concessione dei necessari diritti d'uso  delle  risorse  di
          numerazione conformemente all'articolo 98-septies;
                  e)  fornire  l'accesso  a  una  rete  pubblica   di
          comunicazione  elettronica  attraverso  le  RLAN   di   cui
          all'articolo 68.
                2.  Allorche'  tali  imprese  intendano  fornire   al
          pubblico  reti  o  servizi  di  comunicazione  elettronica,
          l'autorizzazione generale da' loro inoltre il diritto di:
                  a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori
          di  reti  e  di  servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili  al  pubblico  titolare  di   un'autorizzazione
          generale,  e   ove   applicabile   ottenere   l'accesso   o
          l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione
          europea, alle condizioni del presente capo;
                  b) poter essere designate quali fornitori  di  vari
          elementi del servizio universale o  in  diverse  parti  del
          territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.»
                «Art. 22 (Mappatura geografica delle installazioni di
          rete e dell'offerta di servizi di connettivita')  (art.  22
          eecc). - 1. Entro  il  21  dicembre  2024  il  Ministero  e
          l'Autorita' realizzano, ciascuno per  i  propri  ambiti  di
          competenza  e  finalita'   istituzionali,   una   mappatura
          geografica della  copertura  delle  reti  di  comunicazione
          elettronica   in   grado   di   fornire   banda   larga   e
          successivamente   provvedono   ad   aggiornare    i    dati
          periodicamente e comunque almeno ogni anno. Le informazioni
          raccolte nelle mappature geografiche presentano un  livello
          di dettaglio locale appropriato,  comprendono  informazioni
          sufficienti sulla qualita'  del  servizio  e  sui  relativi
          parametri e sono  trattate  conformemente  all'articolo  20
          comma 3.
                2. La mappatura dell'Autorita' riporta  la  copertura
          geografica corrente e il relativo grado di  utilizzo  delle
          reti a banda  larga  all'interno  del  territorio,  secondo
          quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ed
          anche  ai  fini  del  perseguimento  degli   obiettivi   di
          promozione della concorrenza nella fornitura delle  reti  e
          dei servizi di  comunicazione  elettronica,  ai  sensi  del
          presente decreto.
                3. All'esito dell'attivita' di mappatura delle reti e
          dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2,
          l'Autorita' pubblica informazioni  adeguate,  aggiornate  e
          sufficienti, in conformita' con i criteri  e  le  finalita'
          definite dall'articolo 98-quindecies,  comma  2,  anche  in
          formati aperti, standardizzati e interoperabili e,  per  il
          tramite della Piattaforma digitale nazionale  dati  (PDND),
          resi  accessibili  a  Regioni  ed  enti  locali,  volte   a
          consentire agli utenti finali di  analizzare  lo  stato  di
          sviluppo  dell'offerta  di  servizi  di  connettivita'   al
          singolo indirizzo, anche al fine di effettuare  valutazioni
          comparative   sulle   offerte   disponibili   dei   diversi
          operatori. L'Autorita' adotta con  proprio  regolamento  le
          disposizioni attuative del presente comma.
                4. Il Ministero, anche tenendo  conto  dell'attivita'
          svolta dall'Autorita' ai sensi dei commi 1, 2 e 3  e  delle
          relative informazioni, realizza  una  mappatura  geografica
          che include le informazioni di previsione  sulla  copertura
          delle reti a banda larga, comprese  le  reti  ad  altissima
          capacita', all'interno del territorio nazionale, relative a
          un arco temporale predefinito dal  Ministero  medesimo,  ai
          fini dell'accertamento degli elementi istruttori  necessari
          per la definizione e adozione  di  interventi  di  politica
          industriale di settore, comprese le indagini richieste  per
          l'applicazione delle norme in materia di  aiuti  di  Stato.
          Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni
          pertinenti,    comprese    quelle    sulle    installazioni
          pianificate, dalle imprese o dalle autorita' pubbliche,  di
          reti ad altissima capacita' e di importanti aggiornamenti o
          estensioni delle reti a una velocita' di download di almeno
          300 Mbps. L'Autorita' decide, in relazione  ai  compiti  ad
          essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini
          del  perseguimento  degli  obiettivi  di  promozione  della
          concorrenza nella fornitura delle reti  e  dei  servizi  di
          comunicazione elettronica, la misura in  cui  e'  opportuno
          avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte
          nell'ambito di tale previsione.
                4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4,  le
          informazioni  rilasciate  dalle  imprese   sui   piani   di
          installazione delle  reti  hanno  natura  di  dichiarazioni
          vincolanti  ed  implicano  l'obbligo  per  le  imprese   di
          riferire  al  Ministero   e   all'Autorita',   secondo   le
          tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato
          di implementazione dei piani di  installazione  delle  reti
          oggetto di dichiarazione. Al  termine  dell'arco  temporale
          predefinito dal Ministero, l'Autorita', in  contraddittorio
          con  l'impresa  interessata,  verifica  il  rispetto  delle
          dichiarazioni vincolanti e in caso di  mancata  attuazione,
          previa  contestazione  e  valutate   eventuali   cause   di
          giustificazione, applica la sanzione  di  cui  all'articolo
          30, comma 2.
                5.  Il  Ministero,  sulla  base  delle   informazioni
          raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e
          del comma 4, puo' designare aree con  confini  territoriali
          definiti in cui, abbia  accertato  che  nessuna  impresa  o
          autorita' pubblica abbia installato  o  intenda  installare
          una rete ad altissima  capacita'  o  realizzare  importanti
          aggiornamenti o  estensioni  della  rete  che  garantiscano
          prestazioni pari a una velocita' di download di almeno  300
          Mbps. Il Ministero pubblica  le  aree  designate  anche  in
          formati aperti, standardizzati e interoperabili e,  per  il
          tramite della Piattaforma digitale nazionale  dati  (PDND),
          resi accessibili a Regioni ed enti locali.
                6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero puo'
          invitare le imprese e le autorita' pubbliche  a  dichiarare
          l'intenzione di  installare  reti  ad  altissima  capacita'
          sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma  4.
          A seguito di tale invito, il  Ministero  puo'  chiedere  ad
          altre  imprese  ed  autorita'   pubbliche   di   dichiarare
          l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' o di
          realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni
          che  garantiscano  prestazioni  pari  a  una  velocita'  di
          download  di  almeno  300  Mbps  nella  medesima  area.  Il
          Ministero indica  le  informazioni  da  includere  in  tali
          comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio
          analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui al comma
          1 e  4.  Il  Ministero  rende  noto  alle  imprese  o  alle
          autorita' pubbliche che  manifestano  interesse  se  l'area
          designata e' coperta o sara' coperta da una rete  d'accesso
          di prossima generazione con velocita' di download inferiore
          a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte  a  norma
          del  comma  1.  Tali  misure  sono  adottate  secondo   una
          procedura   efficace,   obiettiva,   trasparente   e    non
          discriminatoria  in  cui   nessuna   impresa   e'   esclusa
          aprioristicamente.
                7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili
          sul mercato, il Ministero  e  l'Autorita',  per  quanto  di
          rispettiva  competenza,   provvedono   affinche'   i   dati
          scaturiti dalle mappature geografiche e non  soggetti  alla
          riservatezza  commerciale  siano  direttamente  accessibili
          conformemente al decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
          200 per consentirne il riutilizzo anche in formati  aperti,
          standardizzati e interoperabili e,  per  il  tramite  della
          PDND, resi accessibili a Regioni ed  enti  locali.  Qualora
          tali  strumenti  non  siano  disponibili  sul  mercato,  il
          Ministero  e  l'Autorita',   per   quanto   di   rispettiva
          competenza,  mettono  a  disposizione  anche  strumenti  di
          informazione  che  consentano   agli   utenti   finali   di
          determinare  la  disponibilita'  di   connettivita'   nelle
          diverse  aree,  con  un  livello  di  dettaglio   utile   a
          giustificare la loro scelta di operatore  o  fornitore  del
          servizio.
                8. Il Ministero e l'Autorita', definiscono,  mediante
          protocollo d'intesa, le modalita' di collaborazione ai fini
          dell'attuazione  del  presente  articolo,   con   specifico
          riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le
          tempistiche e le metodologie di mappatura, con  riferimento
          alla PDND e a standard aperti  e  di  interoperabilita'  di
          base dati. In tale protocollo di  intesa,  il  Ministero  e
          l'Autorita' concordano  un  approccio  alla  mappatura  che
          consenta coerenza, uniformita' ed accessibilita' dei dati e
          delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo  per
          le  imprese,  per  le  Regioni   e   le   altre   Pubbliche
          Amministrazioni interessate.»
                «Art. 28 (Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero
          e dell'Autorita') (art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003).  -
          1. Avverso i provvedimenti dell'Autorita' e  del  Ministero
          e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei  diritti  e
          degli  interessi  legittimi.  La   tutela   giurisdizionale
          davanti  al  giudice  amministrativo  e'  disciplinata  dal
          codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
                2.  Il  Ministero  e  l'Autorita',  ciascuno  per  le
          materie  di  propria  competenza,  raccolgono  informazioni
          sull'argomento  generale  dei  ricorsi,   sul   numero   di
          richieste di  ricorso,  sulla  durata  delle  procedure  di
          ricorso e sul  numero  di  decisioni  di  concedere  misure
          provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito  delle
          rispettive materie  trattate,  comunicano  le  informazioni
          previste dal presente comma alla Commissione europea  e  al
          BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.»
                «Art. 30 (Sanzioni) (art. 29 eecc e  art.  98  Codice
          2003). -  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano alle reti e servizi di comunicazione  elettronica
          a uso pubblico.
                2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui
          all'articolo   22,   commi   4-bis   e    6,    forniscono,
          deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate
          o incomplete, il Ministero  o  l'Autorita',  in  base  alle
          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   euro   50.000   a   euro
          1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto  alla  gravita'  del
          fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.
                3. In caso di installazione e fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica a uso pubblico senza la  relativa
          autorizzazione generale, il Ministero commina, se il  fatto
          non  costituisce   reato,   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  euro  30.000,00  a  euro  2.500.000,00,  da
          stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto.
                4.  Se  il  fatto  previsto  al  comma   3   riguarda
          l'installazione o l'esercizio  di  impianti  radioelettrici
          ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva,  si
          applica la sanzione amministrativa da euro  50.000  a  euro
          2.500.000,00.
                5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
          parallele,  contravvenendo   ai   limiti   territoriali   o
          temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con  la
          sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.
                6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
          3, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
          una somma pari a venti volte  i  diritti  amministrativi  e
          contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16  e  42,
          commisurati al periodo di  esercizio  abusivo  accertato  e
          comunque per un periodo non inferiore all'anno.
                7.  Indipendentemente   dai   provvedimenti   assunti
          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
          dai commi 3 e 4, il  Ministero,  ove  il  trasgressore  non
          provveda,  puo'  provvedere  direttamente,  a   spese   del
          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
          l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla  forza
          pubblica.
                8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui  ai
          commi 3, 4 e 5 per piu' di due volte in un quinquennio,  il
          Ministero commina  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          nella misura massima stabilita dagli stessi commi.
                9. In caso di installazione e fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica a uso pubblico in  difformita'  a
          quanto dichiarato ai sensi dell'articolo  11  comma  4,  il
          Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro 30.000,00 a euro 580.000,00.
                10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32,
          ai soggetti che commettono  violazioni  gravi  o  reiterate
          piu' di due volte nel quinquennio  delle  condizioni  poste
          dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro
          600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei  termini  e
          con  le  modalita'  prescritti,  alla   comunicazione   dei
          documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero
          o  dall'Autorita',  gli  stessi,  secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.
                11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
          Ministero e dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, espongono dati contabili  o  fatti  concernenti
          l'esercizio delle proprie attivita' non  corrispondenti  al
          vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621  del
          codice civile.
                12. Ai soggetti che non  ottemperano  agli  ordini  e
          alle diffide, ovvero agli atti di  natura  regolamentare  o
          regolatoria adottati ai  sensi  del  presente  decreto,  il
          Ministero e l'Autorita', secondo le  rispettive  competenze
          irrogano una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          240.000  a  euro  5.000.000,  ordinando  all'operatore   il
          rimborso   delle   eventuali   somme    ingiustificatamente
          addebitate agli utenti ed indicando il  termine  entro  cui
          adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta  giorni.  Se
          l'inottemperanza    riguarda     provvedimenti     adottati
          dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
          relative a imprese aventi significativo potere di  mercato,
          si applica a  ciascun  soggetto  interessato  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria non inferiore al 2  per  cento  e
          non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
          stesso    soggetto    nell'ultimo    bilancio     approvato
          anteriormente alla notificazione della  contestazione,  nel
          solo mercato delle comunicazioni elettroniche.
                12-bis. Ai soggetti anche non  fornitori  di  reti  e
          servizi  di  comunicazione  elettronica,  inclusi  i   call
          center, che operano,  in  violazione  dell'art.  98-decies,
          ponendo in essere  pratiche  commerciali  sleali,  frodi  o
          abusi  e  non  ottemperano  agli  ordini  e  alle  diffide,
          impartiti ai sensi del presente articolo  dal  Ministero  o
          dall'Autorita',   quest'ultimi,   secondo   le   rispettive
          competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro 50.000 a euro 1.000.000.
                13.  Nei  confronti  dei  soggetti  che  offrono   al
          pubblico i servizi di comunicazione elettronica  in  luoghi
          presidiati  mediante   apparecchiature   terminali,   quali
          telefoni, telefax o apparati per la connessione alla  rete,
          in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi
          3, 9 e 10 del presente  articolo  si  applica  la  sanzione
          amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.
                14. Nei casi previsti dai commi 8, 9, 10 e 11, 12, 13
          e 15 e nelle  ipotesi  di  mancato  pagamento  dei  diritti
          amministrativi e dei contributi di cui agli articoli  16  e
          42,  nei  termini  previsti  dall'allegato  n.  12,  se  la
          violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu'
          di  due  volte  in  un   quinquennio,   il   Ministero   su
          segnalazione dell'Autorita', e previa  contestazione,  puo'
          disporre la sospensione dell'attivita' autorizzata  per  un
          periodo  non  superiore   a   sei   mesi,   o   la   revoca
          dell'autorizzazione generale e degli eventuali  diritti  di
          uso. In caso di mancato, ritardato o  incompleto  pagamento
          dei  diritti  amministrativi  di   cui   all'articolo   16.
          l'Autorita' commina,  previa  contestazione,  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per
          ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione e'
          reiterata per piu' di  due  volte  in  un  quinquennio,  in
          misura non inferiore al 2 per cento e non  superiore  al  5
          per cento del fatturato realizzato  dallo  stesso  soggetto
          nell'ultimo   bilancio   approvato    anteriormente    alla
          notificazione della contestazione. Nei  predetti  casi,  il
          Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da ogni  altra
          responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti  ad
          alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
                15.  In  caso  di   violazione   delle   disposizioni
          contenute  nel  Titolo  III  della   Parte   III,   nonche'
          dell'articolo 98-octies decies, il Ministero o l'Autorita',
          secondo le rispettive competenze,  comminano  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  170.000,00   a   euro
          2.500.000,00.
                16. In caso di  violazione  degli  obblighi  gravanti
          sugli  operatori  di  cui  all'articolo  57,  comma  6,  il
          Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli
          anzidetti obblighi e' di particolare gravita'  o  reiterata
          per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero  puo'
          disporre la sospensione dell'attivita' per un  periodo  non
          superiore  a  due  mesi  o  la  revoca  dell'autorizzazione
          generale.  In  caso   di   integrale   inosservanza   della
          condizione n. 11 della  parte  A  dell'allegato  n.  1,  il
          Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
                17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 56,  indipendentemente
          dalla  sospensione  dell'esercizio  e   salvo   l'esercizio
          dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore  e'
          punito con la sanzione amministrativa da  euro  3.000,00  a
          euro 15.000,00.
                18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          all'articolo 94 comma 6, il trasgressore e' punito  con  la
          sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
                19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          agli    articoli    98,     98-quindecies,     98-sedecies,
          98-septiesdecies,  98-duodetricies  e   98-undetricies   il
          Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive  competenze,
          comminano una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi piu' gravi,  fino
          al  5%  del  fatturato  risultante   dall'ultimo   bilancio
          approvato al momento della notifica della  contestazione  e
          ordinano   l'immediata   cessazione    della    violazione.
          L'Autorita' ordina inoltre all'operatore il rimborso  delle
          somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
          il termine entro cui adempiere, in ogni caso non  inferiore
          a trenta giorni. Nel  caso  di  violazione  di  particolare
          gravita' o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli
          98,    98-quindecies,    98-sedecies,     98-septiesdecies,
          98-duodetricies e 98-undetricies per piu' di due  volte  in
          un   quinquennio,   l'Autorita'    irroga    la    sanzione
          amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2  per
          cento  e  non  superiore  al  5  per  cento  del  fatturato
          realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo   bilancio
          approvato   anteriormente    alla    notificazione    della
          contestazione.
                20. In caso di violazione dell'articolo 3,  commi  1,
          2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo
          5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma
          1, dell'articolo  6-quater,  commi  1  e  2,  dell'articolo
          6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi 1, 2 e  3,
          dell'articolo  9,  dell'articolo  11,   dell'articolo   12,
          dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o
          dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
          relativo al roaming sulle reti pubbliche  di  comunicazioni
          mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal
          regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
          l'Autorita' irroga una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da euro 120.000  a  euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata
          cessazione della  violazione.  L'Autorita'  ordina  inoltre
          all'operatore il rimborso delle  somme  ingiustificatamente
          addebitate agli utenti,  indicando  il  termine  entro  cui
          adempiere, in ogni caso  non  inferiore  a  trenta  giorni.
          Qualora l'Autorita' riscontri,  a  un  sommario  esame,  la
          sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1,  2,
          5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e  3,  dell'articolo  5,
          comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1,
          dell'articolo 6-quater, comma  1,  dell'articolo  6-sexies,
          commi 1 e 3, dell'articolo 7,  comma  1,  dell'articolo  9,
          commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12,  comma  1,
          dell'articolo 14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e  6,
          del  citato  regolamento  (UE)  n.   531/2012   e   ritenga
          sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un  danno
          di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
          la  tutela  degli  utenti,  puo'  adottare,   sentiti   gli
          operatori  interessati  e  nelle  more  dell'adozione   del
          provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per  far
          sospendere la condotta con effetto immediato.
                21.  In   caso   di   violazione   dell'articolo   3,
          dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'articolo 5,  comma  2,
          del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 25  novembre  2015,  che  stabilisce  misure
          riguardanti l'accesso a un'internet aperta e  che  modifica
          la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio  universale  e
          ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di
          comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012
          relativo al roaming sulle reti pubbliche  di  comunicazioni
          mobili  all'interno  dell'Unione,  l'Autorita'  irroga  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000  a  euro
          2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione.
          Qualora l'Autorita' riscontri,  a  un  sommario  esame,  la
          sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1,  2,
          3 e 4, del citato  regolamento  (UE)  2015/2120  e  ritenga
          sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un  danno
          di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
          la  tutela  degli  utenti,  puo'  adottare,   sentiti   gli
          operatori  interessati  e  nelle  more  dell'adozione   del
          provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per  far
          sospendere la condotta con effetto immediato.
                22. L'Autorita' puo' disporre  la  pubblicazione  dei
          provvedimenti adottati ai sensi dei commi 14, 19, 20 e  21,
          a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti
          piu'  idonei,  anche  con  pubblicazione  su  uno  o   piu'
          quotidiani a diffusione nazionale.
                23. Restano ferme, per le  materie  non  disciplinate
          dal decreto, le sanzioni di cui all'articolo 1,  commi  29,
          30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
                24.   Alle   sanzioni    amministrative    irrogabili
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  non  si
          applicano le disposizioni sul pagamento in  misura  ridotta
          di cui all'articolo 16 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689.
                25. Alla irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
          del  Ministero  provvedono  gli  Ispettorati   territoriali
          anche, su delega della  Direzione  generale  competente  in
          materia.
                26.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca   reato,
          l'inosservanza delle disposizioni in materia  di  sicurezza
          informatica e'  punita,  con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria:
                  a)  da  euro   250.000   a   euro   1.500.000   per
          l'inosservanza   delle   misure   di   sicurezza   di   cui
          all'articolo 40, comma 3, lettera a);
                  b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata
          comunicazione  di  ogni  incidente  significativo  di   cui
          all'articolo 40, comma 3, lettera b);
                  c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la  mancata
          fornitura delle informazioni  necessarie  per  valutare  la
          sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a).
                27. Le sanzioni di competenza dell'Autorita'  di  cui
          al presente articolo possono  essere  ridotte  fino  ad  un
          terzo, tenuto conto della minima entita' della  violazione;
          dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale  eliminazione
          o attenuazione delle conseguenze della violazione  e  delle
          dimensioni economiche dell'operatore.
                27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza  del
          Ministero di  cui  al  presente  articolo,  fermo  restando
          quanto previsto dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
          possono essere assolte con il pagamento  di  una  somma  in
          misura ridotta di un  terzo  rispetto  al  minimo  edittale
          entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  contestazione
          immediata  o  dalla  notificazione  degli   estremi   della
          violazione.
                27-ter. La riduzione di cui al comma  27-bis  non  si
          applica alle violazioni, di competenza  del  Ministero,  di
          cui all'articolo 68  del  decreto  legislativo  8  novembre
          2021, n. 208.
                27-quater. Salvo che il fatto costituisca  reato,  il
          fabbricante o l'importatore che mette  a  disposizione  sul
          mercato  in  qualunque  forma   ricevitori   autoradio   ed
          apparecchiature di  televisione  digitale  di  consumo  non
          conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies sexies,
          e' assoggettato alla sanzione amministrativa del  pagamento
          di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di
          una  somma  da  euro  300  a  euro   5.000   per   ciascuna
          apparecchiatura.
                27-quinquies. Salvo che il fatto  costituisca  reato,
          il  fabbricante,   l'importatore,   l'assemblatore   o   il
          distributore che  mette  a  disposizione  sul  mercato,  in
          vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N
          non  conformi  alle  disposizioni   di   cui   all'articolo
          98-vicies sexies, comma 3, e'  assoggettato  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  5.000  a
          euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro
          5.000  per  ciascun  veicolo.  Alla  stessa   sanzione   e'
          assoggettato chiunque apporta  modifiche  ai  ricevitori  e
          alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che
          comportano  mancata  conformita'   all'articolo   98-vicies
          sexies.»
                «Art. 39 (Normalizzazione) (ex art. 39 eecc e art. 20
          Codice 2003). - 1. Il Ministero e l'Autorita',  nell'ambito
          delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle  norme
          e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea  e
          pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per
          la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche
          o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria
          per   garantire   l'interoperabilita'   dei   servizi,   la
          connettivita'  da  punto  a  punto,  la  facilitazione  del
          passaggio a un altro fornitore  e  della  portabilita'  dei
          numeri e degli identificatori, e per migliorare la liberta'
          di scelta degli utenti.
                2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche
          di cui al comma 1, il Ministero  incoraggia  l'applicazione
          delle norme  o  specifiche  adottate  dalle  organizzazioni
          europee  di  normalizzazione  e,  in   mancanza,   promuove
          l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali
          adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni
          (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle
          poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione
          internazionale  per  la  standardizzazione   (International
          Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione
          elettrotecnica        internazionale         (International
          Electrotechnical Commission - IEC). Qualora  gia'  esistano
          norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni
          europee di normalizzazione a usare dette norme  o  le  loro
          parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano,
          tranne nei casi in cui tali norme  internazionali  o  parti
          pertinenti siano inefficaci.
                3. Qualsiasi norma o specifica al  presente  articolo
          non impedisce l'accesso eventualmente necessario in  virtu'
          del presente decreto, ove possibile.
                3-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   ai
          requisiti essenziali,  alle  specifiche  d'interfaccia  ne'
          alle norme armonizzate soggette alla direttiva  2014/53/UE,
          recepita con Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.»
                «Art. 42 (Contributi per la concessione di diritti di
          uso  dello  spettro  radio  e  di  diritti  di   installare
          strutture) (art. 42 eecc; art. 35  Codice  2003).  -  1.  I
          contributi per la  concessione  di  diritti  di  uso  dello
          spettro radio nelle  bande  armonizzate,  che  garantiscono
          l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto  previsto  dal
          comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei  criteri
          stabiliti  dall'Autorita',  fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'allegato n. 12.
                2. (abrogato)
                3. Per i contributi  relativi  alla  concessione  dei
          diritti per  l'installazione  di  strutture  su  proprieta'
          pubbliche o private, al di sopra o al  di  sotto  di  esse,
          usate  per  fornire  reti  o   servizi   di   comunicazione
          elettronica  e  strutture   collegate,   che   garantiscano
          l'impiego  ottimale  di  tali  risorse,  si  applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2.
                4. I contributi di  cui  al  presente  articolo  sono
          trasparenti,  obiettivamente  giustificati,   proporzionati
          allo  scopo,  non  discriminatori  e  tengono  conto  degli
          obiettivi generali di cui al presente decreto.
                5. Per quanto concerne i diritti d'uso dello  spettro
          radio,  il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito   delle
          rispettive competenze, mirano a garantire che i  contributi
          applicabili  siano  fissati  a  un  livello  che   assicuri
          un'assegnazione e un uso dello  spettro  radio  efficienti,
          anche:
                  a) definendo prezzi  di  riserva  quali  contributi
          minimi per i diritti d'uso  dello  spettro  radio,  tenendo
          conto del valore di tali diritti  nei  loro  possibili  usi
          alternativi;
                  b) tenendo conto dei costi derivanti da  condizioni
          associate a tali diritti;
                  c) applicando, al meglio  possibile,  modalita'  di
          pagamento legate  all'effettiva  disponibilita'  per  l'uso
          dello spettro radio.
                6. I contributi per la concessione di diritti di  uso
          dello  spettro   radio   per   le   imprese   titolari   di
          autorizzazione generale per  l'attivita'  di  operatore  di
          rete  televisiva  in  tecnologia  digitale  terrestre  sono
          fissati dal Ministero  sulla  base  dei  criteri  stabiliti
          dall'articolo 1,  commi  da  172  a  176,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208.»
                «Art. 43 (Infrastrutture di comunicazione elettronica
          e diritti di passaggio) (ex art. 43 eecc e art.  86  Codice
          2003). - 1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo
          pubblico adottano senza indugio  e,  in  ogni  caso,  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  salvo  per  i  casi  di
          espropriazione,  le  occorrenti  decisioni   e   rispettano
          procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e  non
          discriminatorie, ai sensi  degli  articoli  44,  49  e  50,
          nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di
          installare infrastrutture:
                  a) su proprieta' pubbliche o  private,  compresi  i
          parchi e  le  riserve  nazionali  o  regionali,  nonche'  i
          territori di protezione esterna dei parchi,  ovvero  al  di
          sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato  a
          fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;
                  b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o  al
          di sotto di esse, ad un  operatore  autorizzato  a  fornire
          reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite
          al pubblico.
                2. Le autorita' competenti alla  gestione  del  suolo
          pubblico  rispettano  i  principi  di  trasparenza  e   non
          discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di
          tali diritti. Le procedure possono differire  nei  casi  di
          cui alle lettere a) e b)  in  funzione  del  fatto  che  il
          richiedente  fornisca  reti  pubbliche   di   comunicazione
          elettronica o meno.
                3. Sono,  in  ogni  caso,  fatti  salvi  gli  accordi
          stipulati tra gli Enti locali e gli operatori,  per  quanto
          attiene alla localizzazione,  coubicazione  e  condivisione
          delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
                4.   Le   infrastrutture   di   reti   pubbliche   di
          comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere  di
          infrastrutturazione per  la  realizzazione  delle  reti  di
          comunicazione elettronica al alta velocita' in fibra ottica
          in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga,
          effettuate anche all'interno degli edifici sono  assimilate
          ad ogni effetto alle opere di  urbanizzazione  primaria  di
          cui all'articolo 16, comma 7, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  pur  restando  di
          proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse  si  applica
          la  normativa  vigente  in  materia,  fatto  salvo   quanto
          previsto dagli  articoli  44  e  49  con  riferimento  alle
          autorizzazioni  per  la   realizzazione   della   rete   di
          comunicazioni  elettroniche  e  degli  elementi   ad   essa
          collegati  per   le   quali   si   attua   il   regime   di
          semplificazione     ivi     previsto.      L'autorizzazione
          all'installazione delle  reti  pubbliche  di  comunicazione
          elettronica  comprende  la  valutazione  di  compatibilita'
          delle relative opere  infrastrutturali  con  la  disciplina
          urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per loro
          installazione.  Gli  elementi  di  reti  di   comunicazione
          elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture  di
          reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44  e
          49,  nonche'  le  opere  di  infrastrutturazione   per   la
          realizzazione delle reti di  comunicazione  elettronica  in
          grado di fornire servizi di accesso a  banda  ultra  larga,
          effettuate  anche  all'interno  di  edifici,  da   chiunque
          posseduti, non costituiscono unita'  immobiliari  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto del Ministro  delle  finanze  2
          gennaio  1998,  n.  28,  e  non  rilevano  ai  fini   della
          determinazione della rendita catastale.
                5. Restano ferme le disposizioni a  tutela  dei  beni
          ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, nonche' le disposizioni a tutela delle
          servitu' militari di cui al titolo VI, del  libro  II,  del
          codice  dell'ordinamento   militare,   nel   rispetto   del
          procedimento  autorizzatorio  semplificato  di   cui   agli
          articoli 44 e 49.
                6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini  di
          comunicazione  elettronica  e  dei  relativi  impianti,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  maggio  1989,
          n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,  recante
          il codice della navigazione.
                7.   L'Autorita'   vigila   affinche',   laddove   le
          amministrazioni dello Stato, le  Regioni,  le  Province,  i
          Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi  dell'articolo  9,
          comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese
          che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,
          vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione
          attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1  e
          le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo.
                8.   Per   i   limiti   di   esposizione   ai   campi
          elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di
          qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di  cui
          all'articolo  4,  comma  2,  lettera  a),  della  legge  22
          febbraio 2001, n. 36.
                9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione
          elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni
          e  al  Ministero  la  descrizione   di   ciascun   impianto
          installato,   sulla   base   della   modulistica   prevista
          dall'articolo  5,  comma  4,  del  decreto  legislativo   8
          novembre 2021, n. 207.
                10. Il Ministero  puo'  delegare  un  altro  Ente  la
          tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni
          trasmettesse.
                «Art. 44 (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori
          relativi alle infrastrutture di  comunicazione  elettronica
          per impianti radioelettrici) (ex art. 87 Codice 2003). - 1.
          L'installazione    di    infrastrutture    per     impianti
          radioelettrici  e  la  modifica  delle  caratteristiche  di
          emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di
          torri,  di  tralicci   destinati   ad   ospitare   apparati
          radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di  comunicazione
          elettronica, stazioni radio base per reti di  comunicazioni
          elettroniche mobili in qualunque tecnologia,  per  reti  di
          diffusione, distribuzione  e  contribuzione  dedicate  alla
          televisione digitale terrestre, per reti  a  radiofrequenza
          dedicate  alle  emergenze  sanitarie  ed  alla   protezione
          civile,   nonche'   per   reti   radio   a   larga    banda
          punto-multipunto  nelle   bande   di   frequenza   all'uopo
          assegnate, anche in coubicazione, viene  autorizzata  dagli
          Enti locali, previo accertamento, da  parte  dell'Organismo
          competente ad effettuare i controlli, di  cui  all'articolo
          14 della legge 22 febbraio  2001,  n.  36  e  s.m.i,  della
          compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione,  i
          valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti
          uniformemente a livello nazionale in relazione al  disposto
          della citata legge 22 febbraio  2001,  n.  36  e  s.m.i,  e
          relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto.
                1-bis. Le disposizioni  dell'articolo  51,  comma  3,
          sono applicabili anche nei casi in cui gli  impianti  e  le
          opere di cui al comma 1  del  presente  articolo  risultino
          gia' realizzate su beni immobili detenuti  dagli  operatori
          in base ad accordi di natura privatistica.
                1-ter.    Nel    procedimento    di    autorizzazione
          all'installazione  o  all'ampliamento  dell'impianto,   nei
          luoghi ove e' previsto l'innalzamento dei limiti  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023  n.  214,  il
          limite emissivo  assentibile  per  singolo  richiedente  e'
          calcolato tenuto conto dei principi di  equa  ripartizione,
          effettivita'  ed  efficiente  utilizzazione  dello   spazio
          elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle  modalita'
          stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made
          in Italy e del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al
          primo   periodo,   nel   procedimento   di   autorizzazione
          all'installazione  o  all'ampliamento   dell'impianto,   il
          limite emissivo  assentibile  per  singolo  richiedente  e'
          calcolato in conformita' ai criteri  previsti  dalla  Norma
          Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra  la  banda
          acquisita dal soggetto richiedente sulla base  dei  diritti
          d'uso, e la  banda  totale  disponibile  per  il  servizio,
          intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti  gli
          operatori  infrastrutturati.  Al  fine  di  consentire   la
          massima efficienza nello sfruttamento dei limiti  emissivi,
          nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da
          saturare il  limite  massimo  previsto  dal  comma  1,  gli
          operatori      autorizzati,      decorsi      sei      mesi
          dall'autorizzazione, possono richiedere in  via  temporanea
          un incremento pro  quota  del  valore  assentito,  sino  al
          raggiungimento di quello massimo  compatibile  per  l'area,
          previa dimostrazione dell'effettivo  bisogno,  finche'  gli
          altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base  al
          secondo periodo del presente comma, non avranno  conseguito
          l'autorizzazione.
                1-quater.  Nel  caso   di   variazioni   di   servizi
          preesistenti o di  assegnazione  di  nuove  bande,  laddove
          necessario per il rispetto del limite  massimo  di  cui  al
          comma 1, il limite assentito ai sensi del  comma  1-ter  e'
          ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e
          le  autorizzazioni  gia'  rilasciate  sono  rimodulate   in
          conformita'.
                1-quinquies. Le richieste di  incremento  dei  limiti
          emissivi  rispetto  alle  autorizzazioni  gia'   assentite,
          compatibilmente con quanto previsto dal  comma  1-ter,  che
          non necessitano  di  nuove  installazioni  o  di  modifiche
          fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di  esclusiva
          comunicazione    all'amministrazione    e     all'organismo
          competente a effettuare i controlli.
                1-sexies. Il Ministero delle imprese e  del  made  in
          Italy provvede,  anche  avvalendosi  della  Fondazione  Ugo
          Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio  periodico  dei
          dati  relativi  alle   sorgenti   connesse   ad   impianti,
          apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili  di
          telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di  cui  all'articolo
          14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012, n.  221.  Ove  all'esito  delle  rilevazioni
          periodiche emergano scostamenti tra la potenza  autorizzata
          e quella effettivamente utilizzata, cosi'  come  dichiarata
          dagli  operatori,  il   Ministero   segnala   i   casi   di
          sottoutilizzo   all'amministrazione   che   ha   rilasciato
          l'autorizzazione per la  rimodulazione  della  stessa  alla
          luce del principio di effettivita'.
                1-septies.  Ai  sensi  del  presente  articolo,   per
          operatori infrastrutturati si intendono  gli  operatori  di
          telefonia  mobile  dotati  di  impianti  e   infrastrutture
          fisiche di telefonia mobile sul  territorio  e  per  limite
          assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel
          rispetto dei valori di attenzione e obiettivi  di  qualita'
          di cui alla legge n. 36 del 2001.
                2. L'istanza di autorizzazione alla installazione  di
          infrastrutture di cui al comma 1,  predisposta  sulla  base
          della modulistica prevista dall'articolo 5,  comma  4,  del
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e'  presentata
          all'ente locale dai  titolari  di  autorizzazione  generale
          rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  11,  tramite  portale
          telematico e, in  mancanza  di  esso  deve  essere  inviata
          mediante posta elettronica certificata.  Al  momento  della
          presentazione  della   domanda,   l'ufficio   abilitato   a
          riceverla indica al richiedente il  nome  del  responsabile
          del procedimento.
                3. L'istanza, redatta al fine della sua  acquisizione
          su  supporti  informatici,  deve  essere  corredata   della
          documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di
          esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
          qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
          alla  legge  22  febbraio  2001,  n.  36   ,   e   relativi
          provvedimenti  di  attuazione,  attraverso  l'utilizzo   di
          modelli predittivi conformi alle  prescrizioni  della  CEI.
          Tale documentazione e' esclusa  per  l'installazione  delle
          infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate  ad
          ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.  In
          caso di pluralita' di  domande,  viene  data  precedenza  a
          quelle presentate congiuntamente  da  piu'  operatori.  Nel
          caso di installazione di impianti, con potenza  in  singola
          antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo  restando  il
          rispetto  dei  limiti  di  esposizione,   dei   valori   di
          attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
          sufficiente   la   segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita', conforme alla modulistica prevista dall'articolo
          5, comma 4, del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
          207.
                4. Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli
          investimenti   per   il   completamento   della   rete   di
          telecomunicazione  GSM-R   dedicata   esclusivamente   alla
          sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
          al fine di contenere i costi di  realizzazione  della  rete
          stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero  in
          area immediatamente  limitrofa  dei  relativi  impianti  ed
          apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
          di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel  rispetto  dei
          limiti di esposizione, dei valori  di  attenzione  e  degli
          obiettivi di qualita', stabiliti  uniformemente  a  livello
          nazionale in relazione al disposto della legge 22  febbraio
          2001, n. 36 , e relativi provvedimenti di attuazione.
                5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene
          inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma  1,
          che si pronuncia entro trenta giorni  dalla  comunicazione.
          Lo sportello locale  competente  provvede  a  pubblicizzare
          l'istanza,  pur  senza  diffondere  i  dati  caratteristici
          dell'impianto.  L'istanza  ha  valenza  di  istanza   unica
          effettuata per tutti i profili connessi agli  interventi  e
          per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti  nel
          procedimento. Il soggetto  richiedente  da'  notizia  della
          presentazione dell'istanza a  tutte  le  amministrazioni  o
          enti coinvolti nel procedimento.
                6. Il responsabile del procedimento puo'  richiedere,
          per una sola volta, entro quindici  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza,  il  rilascio  di  dichiarazioni  e
          l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
          cui  al  comma  10  riprende  a   decorrere   dal   momento
          dell'avvenuta integrazione documentale.
                6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9  e  10,
          l'istanza di autorizzazione di cui al comma  1  si  intende
          accolta decorso il termine perentorio di cui  al  comma  10
          dalla data  di  presentazione  della  stessa  ove  non  sia
          intervenuto  un  provvedimento  di  diniego  o  un   parere
          negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i
          controlli di cui all'articolo 14 della  legge  22  febbraio
          2001, n. 36.
                7.  Quando  l'installazione  dell'infrastruttura   e'
          subordinata all'acquisizione di uno o  piu'  provvedimenti,
          determinazioni, pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o
          altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o   assenso,
          comunque  denominati,  ivi   comprese   le   autorizzazioni
          previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
          adottare  a  conclusione  di   distinti   procedimenti   di
          competenza di diverse amministrazioni  o  enti,  inclusi  i
          gestori di beni o servizi  pubblici,  il  responsabile  del
          procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi  dalla
          presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
          quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i
          gestori comunque coinvolti nel procedimento ed  interessati
          dalla  installazione,  ivi   inclusi   le   agenzie   o   i
          rappresentanti dei soggetti preposti ai  controlli  di  cui
          all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
                8.  La  determinazione  positiva   della   conferenza
          sostituisce  ad  ogni  effetto   tutti   i   provvedimenti,
          determinazioni, pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o
          altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o   assenso,
          comunque denominati, necessari  per  l'installazione  delle
          infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
          amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi  pubblici
          interessati,  e  vale,  altresi',  come  dichiarazione   di
          pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
                9. Alla predetta conferenza di servizi  si  applicano
          le disposizioni di cui agli articoli  14,  14-bis,  14-ter,
          14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad  eccezione
          dei termini di cui al  suddetto  articolo  14-quinquies,  e
          fermo  restando  l'obbligo   di   rispettare   il   termine
          perentorio finale di conclusione del presente  procedimento
          indicato al comma 10.
                10.  Le  istanze  di  autorizzazione   si   intendono
          accolte, qualora, entro il termine perentorio  di  sessanta
          giorni dalla presentazione del progetto  e  della  relativa
          domanda,  non  sia  stata   data   comunicazione   di   una
          determinazione decisoria della conferenza o  di  un  parere
          negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i
          controlli, di cui all'articolo 14 della legge  22  febbraio
          2001, n. 36 , ove ne sia previsto l'intervento, e  non  sia
          stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte
          di  un'Amministrazione  preposta  alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.  Nei  gia'
          menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove  non
          sia stata adottata la determinazione decisoria  finale  nel
          termine di cui al primo periodo, si applica  l'articolo  2,
          comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990  n.  241.  Gli  Enti
          locali  possono  prevedere  termini  piu'  brevi   per   la
          conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero  ulteriori
          forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
          disposizioni  stabilite  dal  presente  comma.  Decorso  il
          suddetto termine,  l'amministrazione  procedente  comunica,
          entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
          di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
          l'autocertificazione del richiedente. Sono  fatti  salvi  i
          casi in cui disposizioni del  diritto  dell'Unione  Europea
          richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
                11. Le opere debbono essere  realizzate,  a  pena  di
          decadenza, nel termine  perentorio  di  dodici  mesi  dalla
          ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
          dalla formazione del silenzio-assenso.  Gli  operatori  che
          gestiscono  apparati   radioelettrici   attivi   comunicano
          l'attivazione  dell'impianto  all'organismo  competente  ad
          effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della  legge
          22 febbraio 2001, n. 36 e  s.m.i,  entro  15  giorni  dalla
          attivazione stessa.»

                «Art.  45  (Procedure  semplificate  per  determinate
          tipologie di impianti) (ex art. 87-bis Codice 2003).  -  1.
          Nel caso di installazione di apparati  con  tecnologia  4G,
          sue evoluzioni o altre  tecnologie  su  infrastrutture  con
          impianti radioelettrici preesistenti o  di  modifica  delle
          caratteristiche   trasmissive,   l'interessato    trasmette
          all'ente   locale,   tramite   portale   telematico,    una
          segnalazione certificata di inizio attivita' contenente  la
          descrizione dimensionale dell'impianto, fermo  restando  il
          rispetto dei limiti, dei valori e degli  obiettivi  di  cui
          all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma  4  del
          medesimo articolo, indipendentemente dai  Watt  di  potenza
          impregiudicata  l'operativita'  del  regime   di   cui   ai
          successivi  commi  4-bis  e  4-ter  ,  al  ricorrere  delle
          caratteristiche  ivi  indicate.  In  assenza  del   portale
          telematico  la  segnalazione,  conforme  alla   modulistica
          prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto  legislativo
          8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante  posta
          elettronica certificata.
                2.  Contestualmente,  copia  della  segnalazione   e'
          trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di  cui
          all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 per  il
          rilascio del parere di competenza. In mancanza del  portale
          telematico deve essere inviata mediante  posta  elettronica
          certificata.
                3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione  di
          cui al comma 2, l'organismo competente  rilasci  un  parere
          negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina  e  alle
          tempistiche  della  SCIA  di  cui  all'art.  19  della   L.
          241/1990,adotta  motivati  provvedimenti  di   divieto   di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli  eventuali
          effetti dannosi.
                4. Nel caso in  cui  gli  interventi,  oggetto  della
          segnalazione certificata di  inizio  attivita'  di  cui  al
          comma 1, siano rilevanti ai fini sismici,  la  segnalazione
          anzidetta e' corredata dalla relativa  asseverazione  della
          struttura e delle opere inerente il  rispetto  delle  norme
          tecniche per  le  costruzioni,  redatta  da  professionista
          abilitato ed  inviata  al  dipartimento  del  Genio  Civile
          competente per  territorio.  Qualora  entro  trenta  giorni
          dalla presentazione del progetto e della  relativa  domanda
          sia stato comunicato un provvedimento di diniego  da  parte
          dell'ente, la segnalazione e' priva di effetti. Al  termine
          dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la
          comunicazione  di  fine  lavori  e,  salvo  che   per   gli
          interventi di minore rilevanza di cui all'articolo  94-bis,
          comma  1,  lett.  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  il  collaudo  statico  a
          firma del professionista incaricato.
                4-bis.  Sono  soggette   ad   autocertificazione   di
          attivazione,  da  inviare  contestualmente   all'attuazione
          dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti
          ad effettuare i controlli  di  cui  all'articolo  14  della
          legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, le  installazioni  e
          le   modifiche,   ivi   comprese   le    modifiche    delle
          caratteristiche  trasmissive  degli  impianti  di  cui   al
          presente  articolo,  degli  impianti   radioelettrici   per
          trasmissione  punto-punto  e   punto-multipunto   e   degli
          impianti   radioelettrici   per   l'accesso   a   reti   di
          comunicazione  ad  uso  pubblico  con  potenza  massima  al
          connettore d'antenna inferiore o uguale a  10  watt  e  con
          dimensione della superficie radiante non  superiore  a  0,5
          metri quadrati.
                4-ter. L'installazione e l'attivazione di apparati di
          rete caratterizzati da una  potenza  massima  trasmessa  in
          uplink inferiore o uguale  a  100  mW,  e  da  una  potenza
          massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore  o
          uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non  superiore  a
          20  litri,   possono   essere   effettuate   senza   alcuna
          comunicazione all'ente locale e agli  organismi  competenti
          ad effettuare i controlli  di  cui  all'articolo  14  della
          legge 22 febbraio 2001, n. 36.»
                «Art. 46 (Variazioni non sostanziali degli  impianti)
          (ex art. 87-ter Codice 2003). - 1. Al fine di accelerare la
          realizzazione degli investimenti per il completamento delle
          reti di comunicazione elettronica, nel  caso  di  modifiche
          delle caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di
          titolo abilitativo, ivi incluse le  modifiche  relative  al
          profilo  radioelettrico,  che  comportino   aumenti   delle
          altezze non superiori a 1 metro quadrato  e  aumenti  della
          superficie di sagoma non superiori a  1,5  metri  quadrati,
          l'interessato trasmette, in  formato  digitale  e  mediante
          posta  elettronica   certificata,   all'Ente   locale   una
          comunicazione descrittiva della variazione  dimensionale  e
          del rispetto dei limiti, dei valori e  degli  obiettivi  di
          cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che  hanno
          rilasciato i  titoli  abilitativi  per  la  verifica  della
          rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato.
                1-bis. La medesima procedura semplificata di  cui  al
          comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali
          ivi menzionati, nell'ipotesi di richiesta di  installazione
          di radio DAB sulla stessa infrastruttura gia' assentita per
          le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM.
                «Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
          pubblico)  (ex  art.  88  Codice  2003).   -   1.   Qualora
          l'installazione   di   infrastrutture   di    comunicazione
          elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o,
          comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo
          pubblico, i soggetti interessati sono tenuti  a  presentare
          apposita  istanza,  conforme  alla   modulistica   prevista
          dall'articolo  5,  comma  4,  del  decreto  legislativo   8
          novembre 2021, n. 207, all'Ente locale ovvero  alla  figura
          soggettiva  pubblica  proprietaria  delle  aree.  L'istanza
          cosi' presentata ha valenza di istanza unica effettuata per
          tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente
          articolo. Il richiedente da'  notizia  della  presentazione
          dell'istanza a tutte le amministrazioni  o  enti  coinvolti
          nel procedimento.
                2. Il responsabile del procedimento puo'  richiedere,
          per una sola  volta,  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni  e  la
          rettifica o l'integrazione della  documentazione  prodotta.
          Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a  decorrere
          dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
                3.  Quando  l'installazione  di   infrastrutture   di
          comunicazione elettronica e'  subordinata  all'acquisizione
          di  uno  o  piu'  provvedimenti,  determinazioni,   pareri,
          intese, concerti, nulla osta o altri atti  di  concessione,
          autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi  incluse
          le  autorizzazioni  previste  dal  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di  distinti
          procedimenti di competenza  di  diverse  amministrazioni  o
          enti,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi  pubblici,
          l'amministrazione  procedente  che  ha  ricevuto  l'istanza
          convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione
          dell'istanza,  una  conferenza  di  servizi,   alla   quale
          prendono  parte  tutte  le  amministrazioni  coinvolte  nel
          procedimento, enti e gestori di  beni  o  servizi  pubblici
          interessati dall'installazione. I soggetti interessati sono
          tenuti  a   presentare   un'apposita   istanza   unicamente
          all'amministrazione procedente.
                4.  La  determinazione  positiva   della   conferenza
          sostituisce  ad  ogni  effetto   tutti   i   provvedimenti,
          determinazioni, pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o
          altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o   assenso,
          comunque   denominati,   necessari   per    l'installazione
          dell'infrastruttura,   di   competenza    di    tutte    le
          amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi
          pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione  di
          pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
                5. Alla gia'  menzionata  conferenza  di  servizi  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,
          14-ter, 14-quater 14-quinquies della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, con il dimezzamento dei termini  ivi  indicati,  ad
          eccezione dei termini  di  cui  all'articolo  14-quinquies,
          fermo restando quanto previsto dal comma 7 e  l'obbligo  di
          rispettare il termine perentorio finale di conclusione  del
          procedimento indicato dal comma 9.
                6.   Il   rilascio    dell'autorizzazione    comporta
          l'autorizzazione alla effettuazione  degli  scavi  e  delle
          eventuali opere civili indicate nel  progetto,  nonche'  la
          concessione del  suolo  o  sottosuolo  pubblico  necessario
          all'installazione  delle  infrastrutture.  Il  comune  puo'
          mettere a disposizione, direttamente o per  il  tramite  di
          una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,
          trasparenti e non discriminatorie.
              7.  Trascorso  il  termine  di  trenta   giorni   dalla
          presentazione della domanda,  senza  che  l'amministrazione
          abbia  concluso  il  procedimento  con   un   provvedimento
          espresso ovvero abbia  indetto  un'apposita  conferenza  di
          servizi, la medesima si intende in ogni caso  accolta.  Nel
          caso di attraversamenti di strade e comunque di  lavori  di
          scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il  termine
          e' ridotto a dieci giorni. I predetti termini si  applicano
          anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione  di
          attraversamenti e parallelismi su porti,  interporti,  aree
          del demanio  idrico,  marittimo,  forestale  e  altri  beni
          immobili appartenenti allo Stato, alle regioni,  agli  enti
          locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso  il  sedime
          ferroviario e autostradale. Nel  caso  di  apertura  buche,
          apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di  cavi
          o tubi aerei o altri elementi di rete su  infrastrutture  e
          siti esistenti, allacciamento utenti il termine e'  ridotto
          a   otto    giorni.    Decorsi    i    suddetti    termini,
          l'amministrazione procedente  comunica,  entro  il  termine
          perentorio di  sette  giorni,  l'attestazione  di  avvenuta
          autorizzazione,   scaduto   il   quale    e'    sufficiente
          l'autocertificazione del richiedente.
                8. Qualora l'installazione  delle  infrastrutture  di
          comunicazione elettronica interessi aree di  proprieta'  di
          piu' enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
          conforme alla modulistica prevista dall'articolo  5,  comma
          4, del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  207,  e'
          presentata al comune  di  maggiore  dimensione  demografica
          tramite portale telematico. In mancanza di  esso  l'istanza
          deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.
          L'istanza e' sempre valutata in una conferenza  di  servizi
          convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.
                9. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  7,  la
          conferenza di servizi deve  concludersi  entro  il  termine
          perentorio  massimo  di  sessanta  giorni  dalla  data   di
          presentazione dell'istanza.  Fatti  salvi  i  casi  in  cui
          disposizioni del  diritto  dell'Unione  europea  richiedono
          l'adozione   di   provvedimenti   espressi,   la    mancata
          comunicazione   della   determinazione   decisoria    della
          conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad
          accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso
          un   dissenso,   congruamente   motivato,   da   parte   di
          un'Amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.  Nei  gia'
          menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove  non
          sia stata adottata la determinazione decisoria  finale  nel
          termine di cui al primo periodo, si applica  l'articolo  2,
          comma  9-ter,  della  legge  7   agosto   1990,   n.   241.
          L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli
          atti  di  assenso,  comunque  denominati  e  necessari  per
          l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere  civili
          indicate nel progetto, di competenza delle  amministrazioni
          coinvolte  nel  procedimento,   i   soggetti   direttamente
          interessati all'installazione degli enti e dei  gestori  di
          beni o servizi pubblici interessati e vale, altresi',  come
          dichiarazione di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed
          urgenza dei lavori, anche ai  sensi  degli  articoli  12  e
          seguenti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327. Decorso il termine  di  cui  al  primo
          periodo, l'amministrazione procedente  comunica,  entro  il
          termine  perentorio  di  sette  giorni,  l'attestazione  di
          avvenuta autorizzazione, scaduto il  quale  e'  sufficiente
          l'autocertificazione del richiedente.
                10. Per i progetti  gia'  autorizzati  ai  sensi  del
          presente articolo, sia  in  presenza  di  un  provvedimento
          espresso, sia in  caso  di  accoglimento  dell'istanza  per
          decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma  9,
          per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino
          al dieci per cento delle infrastrutture  e  degli  elementi
          accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica
          la  variazione  all'amministrazione   procedente   che   ha
          ricevuto l'istanza originaria e a tutte le  amministrazioni
          e gli enti coinvolti, con un preavviso di  almeno  quindici
          giorni,   allegando   una    documentazione    cartografica
          dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia
          il  lavoro  se,  entro  quindici  giorni  dalla   data   di
          comunicazione della  variazione,  i  soggetti  e  gli  enti
          coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo.
          Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la
          conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero  ulteriori
          forme di semplificazione amministrativa nel rispetto  delle
          disposizioni stabilite dal presente articolo.
                11. Salve le disposizioni  di  cui  all'articolo  54,
          nessuna altra indennita' e' dovuta  ai  soggetti  esercenti
          pubblici servizi o  proprietari,  ovvero  concessionari  di
          aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni  del
          suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
          le infrastrutture di comunicazione elettronica.
                12. Le figure giuridiche  soggettive  alle  quali  e'
          affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
          con cadenza semestrale, i programmi relativi  a  lavori  di
          manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   al   fine   di
          consentire  ai  titolari  di  autorizzazione  generale  una
          corretta   pianificazione   delle   rispettive    attivita'
          strumentali e, in specie, delle attivita' di  installazione
          delle  infrastrutture  di  comunicazione   elettronica.   I
          programmi  dei  lavori  di  manutenzione  dovranno   essere
          notificati in formato elettronico al Ministero,  ovvero  ad
          altro ente all'uopo delegato, con le  stesse  modalita'  di
          cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento
          in  un  apposito  archivio  telematico   consultabile   dai
          titolari dell'autorizzazione generale.
                13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o
          titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla  base
          di  accordi   commerciali   a   condizioni   eque   e   non
          discriminatorie,  di  consentire  l'accesso  alle   proprie
          infrastrutture civili disponibili,  a  condizione  che  non
          venga  turbato  l'esercizio  delle   rispettive   attivita'
          istituzionali.»
                «Art.  51  (Pubblica  utilita'  -  Espropriazione   e
          diritto di prelazione legale) (ex art. 90 Codice  2003).  -
          1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso
          pubblico,  quelli  esercitati  dallo  Stato  e   le   opere
          accessorie  occorrenti  per  la  funzionalita'   di   detti
          impianti hanno carattere di  pubblica  utilita',  ai  sensi
          degli articoli 12 e seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
                2. Gli impianti di reti di comunicazioni  elettronica
          e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono
          essere dichiarati di  pubblica  utilita'  con  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di
          pubblico interesse.
                3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni  immobili
          o  di   diritti   reali   sugli   stessi   necessari   alla
          realizzazione degli impianti e delle opere di cui al  comma
          1  e  2,  l'operatore,  previa  apposizione   del   vincolo
          preordinato   all'esproprio   da    parte    dell'autorita'
          competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera  a),
          9 e 10 del Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita' di cui al decreto del Presidente della  repubblica
          8 giugno 2001, n.  327,  puo'  esperire  la  procedura  per
          l'emanazione  del  decreto  di   esproprio   prevista   dal
          precitato decreto. Tale procedura puo' essere esperita dopo
          che  siano  andati  falliti,  o  non  sia  stato  possibile
          effettuare, i  tentativi  di  bonario  componimento  con  i
          proprietari dei fondi sul prezzo  di  vendita  offerto,  da
          valutarsi  da   parte   degli   uffici   tecnici   erariali
          competenti.
                4. In caso  di  locazione  o  concessione  a  diverso
          titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione
          di essi,  destinati  alla  installazione  ed  all'esercizio
          degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad  uso
          pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38  e
          39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.»
                «Art. 52 (Limitazioni legali  della  proprieta')  (ex
          art. 91 Codice 2003).  -  1.  Negli  impianti  di  reti  di
          comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e
          2, i fili o cavi  senza  appoggio  possono  passare,  anche
          senza il consenso del proprietario, sia al di  sopra  delle
          proprieta' pubbliche o private sia dinanzi a quei  lati  di
          edifici  ove  non  vi  siano  finestre  od  altre  aperture
          praticabili a prospetto.
                2. Il proprietario od il condominio non puo'  opporsi
          all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al  passaggio
          di   condutture,   fili   o   qualsiasi   altro   impianto,
          nell'immobile di sua proprieta' occorrente  per  soddisfare
          le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
                3. Il proprietario  o  l'inquilino,  in  qualita'  di
          utente finale di un servizio di comunicazione  elettronica,
          deve   consentire   all'operatore   di   comunicazione   di
          effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico  della
          rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e
          dell'efficienza  energetica.  Tale   adeguamento   non   si
          configura come attivita' avente carattere commerciale e non
          costituisce  modifica  delle  condizioni  contrattuali  per
          l'utente  finale,  purche'  consenta  a   quest'ultimo   di
          continuare a fruire di servizi funzionalmente  equivalenti,
          alle  medesime  condizioni  economiche  gia'  previste  dal
          contratto in essere.
                4. I fili, cavi  ed  ogni  altra  installazione  sono
          collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa
          secondo la sua destinazione.
                5.  Il  proprietario  e'  tenuto  a   consentire   il
          passaggio nell'immobile di  sua  proprieta'  del  personale
          dell'operatore di comunicazione elettronica o di  ditta  da
          questo incaricata che dimostri la necessita'  di  accedervi
          per  l'installazione,  riparazione  e  manutenzione   degli
          impianti di cui sopra.
                6. L'operatore di comunicazione elettronica,  durante
          la fase di realizzazione e sviluppo  della  rete  in  fibra
          ottica e della rete mobile, nonche' per le opere accessorie
          di cui all'articolo 51, comma 1, puo' accedere a  tutte  le
          parti  comuni  degli  edifici,  al  fine   di   installare,
          collegare e manutenere gli elementi di  rete,  cavi,  fili,
          riparti  linee  o  simili  apparati  privi   di   emissioni
          elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto  di  accesso
          e' consentito anche nel caso di edifici non  abitati  e  di
          nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica
          ha l'obbligo, d'intesa con le proprieta'  condominiali,  di
          ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
          oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e  si
          accolla gli oneri per la  riparazione  di  eventuali  danni
          arrecati.
                7. L'operatore di comunicazione elettronica,  durante
          la fase di realizzazione e sviluppo  della  rete  in  fibra
          ottica e della rete mobile, puo' installare a proprie spese
          gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee  o  simili,
          nei percorsi aerei di altri servizi  di  pubblica  utilita'
          sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi,
          a condizione che sia garantito che l'installazione medesima
          non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, ne'  provochi
          alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in  ogni
          caso, l'ultimo periodo del comma 6.
                8.  Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  al
          proprietario dell'immobile non e' dovuta alcuna indennita'.
                9. L'operatore incaricato  del  servizio  puo'  agire
          direttamente  in  giudizio  per   far   cessare   eventuali
          impedimenti e turbative al passaggio ed alla  installazione
          delle infrastrutture.»
                «Art. 54 (Divieto di imporre altri oneri) (ex art. 93
          Codice  2003).  -  1.  Le  Pubbliche  Amministrazioni,   le
          Regioni, le Province ed i  Comuni,  i  consorzi,  gli  enti
          pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di
          aree e beni pubblici o demaniali,  gli  enti  pubblici  non
          economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di
          interessi pubblici, non possono imporre per  l'impianto  di
          reti  o  per  l'esercizio  dei  servizi  di   comunicazione
          elettronica, nonche' per la modifica o  lo  spostamento  di
          opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita'
          o di realizzazione di opere pubbliche, oneri  di  qualsiasi
          natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti  nel  presente
          decreto, fatta salva  l'applicazione  del  canone  previsto
          dall'articolo 1, comma 816, della legge 27  dicembre  2019,
          n. 160, come modificato dalla legge  30  dicembre  2020  n.
          178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla  normativa
          in  materia.  Resta  escluso  ogni  altro  tipo  di   onere
          finanziario, reale o contributo,  comunque  denominato,  di
          qualsiasi  natura  e  per  qualsiasi   ragione   o   titolo
          richiesto, come da  art.  12  del  decreto  legislativo  15
          febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma
          1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,
          coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n.
          12.
                2.   Il   soggetto   che   presenta   l'istanza    di
          autorizzazione per l'installazione di nuove  infrastrutture
          per impianti radioelettrici ai sensi  dell'articolo  44  e'
          tenuto al versamento di un contributo alle  spese  relative
          al rilascio del parere ambientale da  parte  dell'organismo
          competente a effettuare i controlli di cui all'articolo  14
          della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, purche' questo
          sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma
          5.
                3.  Il  soggetto   che   presenta   la   segnalazione
          certificata di inizio attivita'  di  cui  all'articolo  45,
          comma 1, e' tenuto,  all'atto  del  rilascio  del  motivato
          parere  positivo  o  negativo   da   parte   dell'organismo
          competente a effettuare i controlli di cui all'articolo  14
          della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, purche' questo
          sia  reso  nei  termini  previsti  dall'articolo   45,   al
          versamento di un contributo per le spese.
                4.  Il  contributo  previsto  dal  comma  2,  per  le
          attivita' che comprendono la stima del fondo  ambientale  e
          il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al
          tariffario nazionale di riferimento  adottato  con  decreto
          del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica,  del  14
          ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  258
          del 4 novembre 2016.
                5. Le  disposizioni  dei  commi  2,  3  e  4  non  si
          applicano ai soggetti di  cui  all'articolo  14,  comma  3,
          della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
                6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione
          elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne  la  pubblica
          amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente  proprietario
          o  gestore,  dalle  spese  necessarie  per  le   opere   di
          sistemazione delle aree pubbliche specificamente  coinvolte
          dagli interventi  di  installazione  e  manutenzione  e  di
          ripristinare a regola d'arte le  aree  medesime  nei  tempi
          stabiliti dall'ente locale.»
                «Art.   54-bis   (Infrastrutture   di   comunicazione
          elettronica ad alta velocita'). - 1. Per  la  realizzazione
          di infrastrutture  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
          velocita'  nelle  zone  gravate  da  usi  civici   non   e'
          necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo
          comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi  di
          installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44,
          45, 46, 47 e 49 del presente codice e di  realizzazione  di
          iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture  e  a
          garantire il funzionamento delle reti  e  l'operativita'  e
          continuita'  dei  servizi  di  telecomunicazione,  non   si
          applica il vincolo paesaggistico di cui  all'articolo  142,
          comma 1, lettera h), del codice dei beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42.»

    
    

     «Art. 68 (Accesso alle reti locali in radiofrequenza)
          (ex art. 56 eecc). - 1. La  fornitura  di  un  servizio  di
          comunicazione  elettronica  mediante  accesso  a  una  rete
          pubblica  di  comunicazione  elettronica  attraverso   reti
          locali punto-multipunto in  radiofrequenza  (RLAN)  nonche'
          l'uso dello  spettro  radio  armonizzato  a  tal  fine,  e'
          assoggettata  ad  un'autorizzazione  generale,   ai   sensi
          dell'articolo 11, che  consegue  alla  presentazione  della
          dichiarazione  conforme  al  modello  di  cui  all'allegato
          13-bis al  presente  decreto,  fatte  salve  le  condizioni
          applicabili dell'autorizzazione generale  relative  all'uso
          dello spettro  radio  di  cui  all'articolo  59,  comma  1.
          Qualora  tale  fornitura  non  sia  parte  di  un'attivita'
          economica o sia accessoria a un'attivita' economica o a  un
          servizio pubblico  non  subordinati  alla  trasmissione  di
          segnali su tali reti, un'impresa, un'autorita'  pubblica  o
          un utente finale  che  forniscano  tale  accesso  non  sono
          soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura
          di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica  a  norma
          dell'articolo 11, ne' agli obblighi in materia  di  diritti
          degli utenti finali a norma della  parte  III,  titolo  II,
          articoli  98-octies  decies  a  98-vicies  ter,  ne'   agli
          obblighi di interconnessione delle rispettive reti a  norma
          dell'articolo 72 comma 1.
                2. Alle  misure  del  presente  articolo  si  applica
          l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/2065 del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.
                3. Il Ministero non impedisce ai  fornitori  di  reti
          pubbliche di comunicazione  elettronica  o  di  servizi  di
          comunicazione  elettronica  accessibili  al   pubblico   di
          autorizzare  l'accesso  del   pubblico   alle   loro   reti
          attraverso le RLAN, che possono essere ubicate  nei  locali
          di un utente finale,  subordinatamente  al  rispetto  delle
          condizioni applicabili dell'autorizzazione  generale  e  al
          previo consenso informato dell'utente finale.
                4. Conformemente,  in  particolare,  all'articolo  3,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero
          e l'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
          assicurano  che  i   fornitori   di   reti   pubbliche   di
          comunicazione elettronica o  di  servizi  di  comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera
          unilaterale o vietino agli utenti finali la facolta':
                  a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite  da
          terzi;
                  b) di consentire reciprocamente l'accesso  o,  piu'
          in generale, di accedere alle reti  di  tali  fornitori  ad
          altri utenti finali tramite le RLAN, anche  sulla  base  di
          iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili  al
          pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
                5. Il Ministero e l'Autorita' non limitano o  vietano
          agli utenti finali la  facolta'  di  consentire  l'accesso,
          reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte  di
          altri utenti finali, anche  sulla  base  di  iniziative  di
          terzi che aggregano e rendono accessibili  al  pubblico  le
          RLAN di diversi utenti finali.
                6.  Il   Ministero   e   l'Autorita'   non   limitano
          indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:
                  a) da parte di organismi  pubblici  o  negli  spazi
          pubblici nei pressi dei locali  da  essi  occupati,  quando
          tale fornitura e' accessoria ai servizi pubblici forniti in
          tali locali;
                  b) da parte di  organizzazioni  non  governative  o
          organismi pubblici che  aggregano  e  rendono  accessibili,
          reciprocamente o piu'  in  generale,  le  RLAN  di  diversi
          utenti finali, comprese, se del caso, le  RLAN  alle  quali
          l'accesso pubblico e' fornito a norma della lettera a).
                6-bis. Il collegamento tra access point  appartenenti
          al medesimo operatore  nonche'  ad  operatori  distinti  e'
          ammesso a condizione che, in caso di  interconnessione  tra
          reti, si rispettino  tutte  le  disposizioni  del  presente
          decreto.
                7. Agli impianti e alla fornitura di  accesso  a  una
          rete pubblica di comunicazione  elettronica  attraverso  le
          reti  locali  in  radiofrequenza  (RLAN)  si  applicano  le
          disposizioni sanzionatorie previste  dall'articolo  30  per
          l'installazione  e  fornitura  di  reti  o  di  servizi  di
          comunicazione elettronica.»
                «Art. 69 (Installazione e funzionamento dei punti  di
          accesso senza fili di portata limitata) (ex art. 57 eecc  +
          regolamento 2020/1070  small  Cells).  -  1.  Le  autorita'
          competenti non limitano indebitamente  l'installazione  dei
          punti  di  accesso  senza  fili  di  portata  limitata.  Il
          Ministero  si  adopera  per  garantire  che  le  norme  che
          disciplinano l'installazione dei  punti  di  accesso  senza
          fili  di  portata  limitata  siano   coerenti   a   livello
          nazionale. Tali norme  sono  pubblicate  prima  della  loro
          applicazione. In particolare, le autorita'  competenti  non
          subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili
          di portata limitata che soddisfano  le  caratteristiche  di
          cui al comma 2 a  permessi  urbanistici  individuali  o  ad
          altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo
          periodo,  le  autorita'   competenti   possono   richiedere
          autorizzazioni per l'installazione  dei  punti  di  accesso
          senza fili di portata limitata in edifici o siti di  valore
          architettonico,   storico,   ambientale   e   paesaggistico
          protetti a norma del diritto nazionale o se necessario  per
          ragioni  di  pubblica  sicurezza.  Al  rilascio   di   tali
          autorizzazioni si applica l'articolo 7 decreto  legislativo
          15 febbraio 2016, n. 33.
                2. Le caratteristiche fisiche  e  tecniche,  come  le
          dimensioni massime, il peso e, se del caso, la  potenza  di
          emissione, dei punti  di  accesso  senza  fili  di  portata
          limitata sono definite dal regolamento  2020/1070/UE  della
          Commissione  europea,  del  20  luglio  2020.  Il  presente
          articolo non si applica ai punti di accesso senza  fili  di
          portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai  fini
          del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
                  a)   «potenza   isotropa   equivalente    irradiata
          (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power,   EIRP)»:   il
          prodotto della  potenza  fornita  all'antenna  per  il  suo
          guadagno in  una  data  direzione  rispetto  ad  un'antenna
          isotropa (guadagno assoluto o isotropico);
                  b) «sistema di antenna»: la componente hardware  di
          un punto di accesso senza  fili  di  portata  limitata  che
          irradia energia in radiofrequenza per fornire connettivita'
          senza fili agli utenti finali;
                  c) «sistema  di  antenna  attivo»  (Active  Antenna
          System, AAS): un sistema di antenna in cui l'ampiezza o  la
          fase  tra  gli  elementi  di  antenna,  o  entrambe,   sono
          continuamente modificate, dando luogo  a  un  diagramma  di
          radiazione che varia in  risposta  a  cambiamenti  a  breve
          termine nell'ambiente radio. Cio' esclude  il  modellamento
          del fascio a lungo  termine  quale  il  downtilt  elettrico
          fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata  limitata
          dotati di un AAS,  quest'ultimo  e'  parte  integrante  del
          punto di accesso senza fili di portata limitata;
                  d)  «al  chiuso»:  qualsiasi  spazio,  compresi   i
          veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto  o
          di una struttura o dispositivo fissi o mobili in  grado  di
          coprire l'intero spazio, e  che,  fatta  eccezione  per  le
          porte, le finestre e i passaggi pedonali, e'  completamente
          racchiuso  da  muri  o  pareti,  in  maniera  permanente  o
          temporanea,  indipendentemente  dal   tipo   di   materiale
          utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere
          permanente o temporaneo della struttura;
                  e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che  non  sia  al
          chiuso.
                3. I punti di accesso senza fili di portata  limitata
          sono conformi  all'allegato,  lettera  B,  del  regolamento
          2020/1070/EU e:
                  a) sono  integrati  completamente  e  in  sicurezza
          nella loro struttura  di  sostegno  e  sono  invisibili  al
          pubblico;
                  b) soddisfano le condizioni  di  cui  all'allegato,
          lettera A, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE.
                4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero  e
          delle altre autorita' competenti di determinare  i  livelli
          aggregati  dei  campi  elettromagnetici   derivanti   dalla
          co-locazione o dall'aggregazione, in una  zona  locale,  di
          punti di accesso senza  fili  di  portata  limitata,  e  di
          garantire la conformita' ai limiti aggregati di esposizione
          ai  campi  elettromagnetici  applicabili  conformemente  al
          diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai  permessi
          individuali relativi all'installazione di punti di  accesso
          senza fili di portata limitate.  Gli  operatori  che  hanno
          installato punti di accesso senza fili di portata  limitata
          di classe E0, E2 o E10 conformi alle condizioni di  cui  al
          comma 1 notificano alle autorita' competenti  ,  entro  due
          settimane   dall'installazione   di   ciascuno   di   essi,
          l'installazione e l'ubicazione di tali  punti  di  accesso,
          nonche' i requisiti che  rispettano  conformemente  a  tale
          paragrafo.
                5. Il  Ministero,  in  collaborazione  con  le  altre
          autorita'  competenti,  con  cadenza   regolare,   effettua
          attivita' di  monitoraggio  e  riferisce  alla  Commissione
          europea, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate
          dai  punti  di  accesso  senza  fili  di  portata  limitata
          installati.  A  tal  fine  gli  operatori  riferiscono   al
          Ministero,  entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,   le
          installazioni effettuate  al  31  dicembre  del  precedente
          anno,  che  rientrano  nel  campo   di   applicazione   del
          regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della  Commissione
          del 20 luglio 2020.
                6. Il presente articolo non  pregiudica  i  requisiti
          essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016,
          n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso
          dello spettro radio.
                7. Il Ministero  e  le  altre  autorita'  competenti,
          fermo restando quanto previsto dagli articoli  8  e  9  del
          decreto legislativo 15 febbraio  2016,  n.  33,  provvedono
          affinche' gli operatori abbiano il diritto  di  accedere  a
          qualsiasi infrastruttura fisica  controllata  da  autorita'
          pubbliche   nazionali,   regionali   o   locali   che   sia
          tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza  fili
          di portata limitata o che  sia  necessaria  per  connettere
          tali punti di accesso a una dorsale di rete.  Le  autorita'
          pubbliche soddisfano  tutte  le  ragionevoli  richieste  di
          accesso secondo modalita' e condizioni  eque,  ragionevoli,
          trasparenti e non discriminatorie, che sono rese  pubbliche
          presso un punto informativo unico.
                8.  Fatti  salvi   eventuali   accordi   commerciali,
          l'installazione dei punti di accesso senza fili di  portata
          limitata non e' soggetta a contributi o oneri con eccezione
          di quelli previsti dall'articolo 16.»
                «Art.  77  (Procedura  per   l'individuazione   della
          domanda transnazionale) (ex art. 66 eecc). - 1. L'Autorita'
          puo' presentare, unitamente ad  almeno  un'altra  autorita'
          nazionale di regolamentazione di altro  Stato  membro,  una
          richiesta motivata e circostanziata al  BEREC  di  svolgere
          un'analisi della domanda  transnazionale,  da  parte  degli
          utenti finali, di prodotti e  servizi  forniti  all'interno
          dell'Unione  in  uno  o   piu'   mercati   elencati   nella
          raccomandazione,  ove  emerga  l'esistenza  di   un   grave
          problema di domanda  che  occorre  affrontare,  secondo  la
          procedura  di  cui  all'articolo  66,  paragrafo  1,  della
          direttiva (UE) 2018/1972.
                2. Qualora il BEREC, a seguito dell'individuazione di
          una significativa domanda avente carattere  transnazionale,
          che  non  sia  sufficientemente  soddisfatta   dall'offerta
          commerciale o regolamentata, emani linee guida su  approcci
          comuni per  le  autorita'  nazionali  di  regolamentazione,
          l'Autorita',  nell'espletamento  dei  propri   compiti   di
          regolazione nell'ambito della propria sfera di  competenza,
          tiene in massima considerazione dette linee guida.
                3. Tali linee  guida  possono  fornire  la  base  per
          l'interoperabilita' dei prodotti di accesso all'ingrosso in
          tutta  l'Unione  e  possono  includere   orientamenti   per
          l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti  di
          accesso all'ingrosso in grado di soddisfare la  domanda  di
          carattere transnazionale di cui al comma 2.»
                «Art. 78 (Procedura per l'analisi  del  mercato)  (ex
          art. 67 eecc - art. 19  Codice  2003).  -  1.  L'Autorita',
          determina se un mercato rilevante definito  in  conformita'
          dell'articolo 75, sia tale  da  giustificare  l'imposizione
          degli obblighi  di  regolamentazione  di  cui  al  presente
          decreto. Nello  svolgere  tale  analisi  l'Autorita'  tiene
          nella massima considerazione le linee guida SPM,  segue  le
          procedure di cui agli articoli 23 e  33,  e  acquisisce  il
          parere  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato.
                2.  Un  mercato  puo'  essere  considerato  tale   da
          giustificare l'imposizione di obblighi di  regolamentazione
          stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti  i
          criteri seguenti:
                  a)  presenza  di  forti  ostacoli  non   transitori
          all'accesso,  di   carattere   strutturale,   giuridico   o
          normativo;
                  b) esistenza di una struttura del mercato  che  non
          tende al raggiungimento della concorrenza  effettiva  entro
          l'arco di tempo preso in  esame,  in  considerazione  della
          situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture  e
          di altro tipo, al di la' degli ostacoli all'accesso;
                  c) insufficienza del solo diritto della concorrenza
          per far fronte  adeguatamente  ai  fallimenti  del  mercato
          individuati.
                3. Se svolge un'analisi di un mercato  incluso  nella
          raccomandazione,  l'Autorita'  considera   soddisfatte   le
          condizioni di cui al secondo comma, lettere a),  b)  e  c),
          salvo se l'Autorita' stessa constata che una o piu' di esse
          non e' soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.
                4. Quando svolge l'analisi di cui ai commi da 1 a  3,
          l'Autorita' esamina gli sviluppi in una prospettiva  futura
          di assenza  della  regolamentazione  imposta  a  norma  del
          presente articolo nel mercato rilevante e  tiene  conto  di
          quanto segue:
                  a) gli sviluppi  del  mercato  che  incidono  sulla
          tendenza del mercato rilevante  al  raggiungimento  di  una
          concorrenza effettiva;
                  b) tutti i  pertinenti  vincoli  concorrenziali,  a
          livello  della  vendita  all'ingrosso   e   al   dettaglio,
          indipendentemente dal fatto che le cause  di  tali  vincoli
          siano individuate nelle reti di comunicazione  elettronica,
          nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di
          servizi o applicazioni  paragonabili  dal  punto  di  vista
          dell'utente finale, e a  prescindere  dal  fatto  che  tali
          restrizioni siano parte del mercato rilevante;
                  c) altri tipi di regolamentazione o misure  imposte
          che influiscono sul  mercato  rilevante  o  su  mercati  al
          dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui,
          a  titolo  esemplificativo,   gli   obblighi   imposti   in
          conformita' degli articoli 50, 71 e 72;
                  d)  regolamentazioni  imposte  in   altri   mercati
          rilevanti sulla base del presente articolo.
                5.  Se  conclude  che  un   mercato   rilevante   non
          giustifica l'imposizione di obblighi di regolamentazione in
          conformita' della procedura di cui  ai  commi  da  1  a  4,
          oppure allorche' le condizioni indicate al comma 6 non sono
          soddisfatte, l'Autorita' non  impone  ne'  mantiene  nessun
          obbligo  di  regolamentazione  specifico   in   conformita'
          dell'articolo  79.  Qualora  obblighi  di  regolamentazione
          settoriali  siano  gia'  stati   imposti   in   conformita'
          dell'articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale
          mercato  rilevante.  L'Autorita'  provvede  che  le   parti
          interessate dalla  revoca  di  tali  obblighi  ricevano  un
          termine di preavviso appropriato,  in  modo  da  assicurare
          l'equilibrio tra la necessita' di garantire una transizione
          sostenibile per i beneficiari degli obblighi e  gli  utenti
          finali, la scelta dell'utente finale  e  il  fatto  che  la
          regolamentazione non si estenda oltre  il  necessario.  Nel
          fissare  tale  termine  di   preavviso   l'Autorita'   puo'
          stabilire condizioni specifiche e periodi di  preavviso  in
          relazione agli accordi di accesso esistenti.
                6. Qualora accerti che, in un  mercato  rilevante  e'
          giustificata l'imposizione di obblighi di  regolamentazione
          in conformita' dei commi 1 a 4,  l'Autorita'  individua  le
          imprese che individualmente o congiuntamente dispongono  di
          un  significativo  potere  di  mercato  su   tale   mercato
          rilevante conformemente all'articolo 74. L'Autorita' impone
          a  tali  imprese  gli  appropriati  specifici  obblighi  di
          regolamentazione in  conformita'  dell'articolo  79  ovvero
          mantiene in vigore o modifica tali  obblighi  laddove  gia'
          esistano se ritiene che la situazione  risultante  per  gli
          utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale  in
          loro assenza.
                7. Le misure di cui ai commi  5  e  6  sono  adottate
          secondo  le  procedure  di  cui  agli  articoli  23  e  33.
          L'Autorita' effettua un'analisi  del  mercato  rilevante  e
          notifica il  corrispondente  progetto  di  misura  a  norma
          dell'articolo 33:
                  a)  entro  cinque   anni   dall'adozione   di   una
          precedente misura se l'Autorita'  ha  definito  il  mercato
          rilevante  e  stabilito  quali   imprese   godono   di   un
          significativo potere di mercato; in via  eccezionale,  tale
          periodo di cinque anni puo'  essere  prorogato  fino  a  un
          massimo di un  anno,  se  l'Autorita'  ha  notificato  alla
          Commissione europea una proposta motivata  di  proroga  non
          meno di quattro mesi  prima  del  termine  del  periodo  di
          cinque anni e  la  Commissione  europea  non  ha  formulato
          obiezioni entro un mese dalla notifica;
                  b)   entro   tre   anni   dall'adozione   di    una
          raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati
          non notificati in precedenza alla Commissione europea;
                  c) entro tre anni dalla data di adesione all'Unione
          europea per gli Stati membri di nuova adesione.
                8.  Qualora  l'Autorita'   ritenga   di   non   poter
          completare l'analisi di un  mercato  rilevante  individuato
          nella raccomandazione entro il termine fissato al comma  7,
          puo' chiedere al BEREC assistenza per completare  l'analisi
          del  mercato  specifico  e  degli  obblighi  specifici   da
          imporre. Con tale assistenza  l'Autorita'  notifica,  entro
          sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il  progetto  di
          misura alla Commissione europea a norma dell'articolo 33.»
                «Art. 80 (Obbligo di trasparenza) (ex art. 69 eecc  -
          art. 46 Codice 2003). - 1.  L'Autorita'  puo'  imporre,  ai
          sensi  dell'articolo  79,  obblighi   di   trasparenza   in
          relazione all'interconnessione o all'accesso,  prescrivendo
          alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni,
          quali  informazioni   di   carattere   contabile,   prezzi,
          specifiche tecniche, caratteristiche della rete e  relativi
          sviluppi previsti, nonche'  termini  e  condizioni  per  la
          fornitura  e  per  l'uso,  comprese  eventuali   condizioni
          conformi al diritto europeo  che  modifichino  l'accesso  a
          ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare  per
          quanto  concerne   la   migrazione   dalle   infrastrutture
          preesistenti.
                2. Quando un'impresa e' assoggettata  a  obblighi  di
          non discriminazione,  l'Autorita'  puo'  esigere  che  tale
          impresa     pubblichi     un'offerta     di     riferimento
          sufficientemente disaggregata per garantire che le  imprese
          non debbano pagare per risorse non necessarie ai  fini  del
          servizio richiesto. Tale offerta  di  riferimento  contiene
          una descrizione delle offerte suddivisa per  componenti  in
          funzione delle esigenze del mercato, corredata di  relativi
          termini,   condizioni   e    prezzi.    L'Autorita',    con
          provvedimento motivato, puo' imporre modifiche alle offerte
          di riferimento in attuazione degli  obblighi  previsti  dal
          presente Capo.
                3.  L'Autorita'  puo'  precisare  quali  informazioni
          pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le  modalita'
          di pubblicazione delle medesime.
                Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma  3,  se
          un'impresa e' soggetta agli obblighi di cui all'articolo 83
          e 84 relativi all'accesso  all'ingrosso  all'infrastruttura
          della rete, l'Autorita':
                  a)  assicura  la  pubblicazione  di  un'offerta  di
          riferimento tenendo in considerazione le  linee  guida  del
          BEREC sui criteri minimi per un'offerta di  riferimento  di
          cui all'articolo 69  della  direttiva  (UE)  2018/1972  del
          Parlamento europeo e del Consiglio;
                  b) assicura, se pertinente, che  siano  specificati
          gli   indicatori   chiave   di   prestazione   nonche'    i
          corrispondenti livelli dei servizi;
                  c) monitora e garantisce  la  conformita'  con  gli
          indicatori di cui alla lettera b).»

                «Art. 91 (Imprese attive esclusivamente  sul  mercato
          all'ingrosso) (ex art. 80 eecc). -  1.  Quando  l'Autorita'
          designa un'impresa assente dai  mercati  al  dettaglio  dei
          servizi  di  comunicazione  elettronica  come   avente   un
          significativo potere di  mercato  in  uno  o  piu'  mercati
          all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo  ove
          opportuno   il   parere   dell'Autorita'   garante    della
          concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta  le
          seguenti caratteristiche:
                  a)  tutte  le  societa'  e  le  unita'  commerciali
          all'interno  dell'impresa,  tutte  le  societa'  che   sono
          controllate, ma non necessariamente del tutto  appartenenti
          allo  stesso  proprietario   apicale,   nonche'   qualsiasi
          azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa,
          svolgono attivita', attuali e previste per il futuro,  solo
          nei  mercati  all'ingrosso  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica e pertanto non svolgono attivita' in un mercato
          al  dettaglio  dei  servizi  di  comunicazione  elettronica
          forniti agli utenti finali;
                  b) l'impresa non e' tenuta a trattare con  un'unica
          impresa separata operante a  valle  che  e'  attiva  in  un
          mercato  al  dettaglio   dei   servizi   di   comunicazione
          elettronica  forniti  a  utenti  finali  in  virtu'  di  un
          contratto di esclusiva o  un  accordo  che  rappresenta  di
          fatto un contratto di esclusiva.
                2. L'Autorita', se ritiene che le condizioni  di  cui
          al comma 1  del  presente  articolo  siano  soddisfatte,  e
          conformemente  al  principio  di   proporzionalita',   puo'
          imporre a detta impresa designata di cui al comma  1,  solo
          obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi
          equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di
          mercato che comprenda una valutazione  in  prospettiva  del
          probabile   comportamento   dell'impresa   designata   come
          detentrice di un significativo potere di mercato.
                3.  L'Autorita'  rivede  in  qualsiasi  momento   gli
          obblighi imposti all'impresa a norma del presente  articolo
          se ritiene che le condizioni di cui al comma  1  non  siano
          piu' rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli
          da 78 a 85. Le imprese  informano  senza  indebito  ritardo
          l'Autorita' di qualsiasi modifica delle circostanze di  cui
          al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
                4. L'Autorita' rivede altresi' gli  obblighi  imposti
          all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di
          prove dei termini e delle condizioni  offerti  dall'impresa
          ai clienti a valle, conclude che sono  sorti  o  potrebbero
          sorgere problemi di  concorrenza  a  scapito  degli  utenti
          finali che richiedono l'imposizione di uno o piu'  obblighi
          di cui agli articoli 80, 82, 83 o 85, o la  modifica  degli
          obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.
                5. L'imposizione di obblighi e la  loro  revisione  a
          norma del presente articolo  sono  attuate  in  conformita'
          delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
                «Art. 98-sexies (Risorse di numerazione) (ex art.  93
          eecc; art. 15 cod. 2003) (ex art. 93  eecc;  art.  15  cod.
          2003). - 1. Il Ministero e l'Autorita' sono  competenti  in
          materia di numerazione, nomi a  dominio  e  indirizzamento,
          fatte salve le  specifiche  attivita'  gia'  attribuite  ad
          altri soggetti. Il Ministero gestisce  la  concessione  dei
          diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione
          e la pubblicazione delle assegnazioni dei  piani  nazionali
          di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad
          eccezione dell'assegnazione delle numerazioni  per  servizi
          di emergenza, di pubblica utilita'  ed  armonizzati  aventi
          codice "116" di cui  all'articolo  98-novies,  assegnati  e
          riportati  nei  Piani  di  numerazione   dei   servizi   di
          comunicazione  elettronica  dall'Autorita',  richiesti  dai
          Ministeri competenti. L'Autorita'  regolamenta  e  gestisce
          l'attribuzione, per il tramite di fornitori di  servizi  di
          messaggistica   aziendale,   all'utenza   aziendale   degli
          identificativi alfanumerici  per  l'invio  di  SMS/MMS.  Il
          Ministero  e  l'Autorita'  assicurano  che  siano   fornite
          risorse di  numerazione  adeguate  per  la  prestazione  di
          servizi  di  comunicazione   elettronica   accessibili   al
          pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni  previste  dal
          presente decreto o dalla normativa nazionale, e  prevedendo
          procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie  per
          la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di
          numerazione.
                2.  L'Autorita'   puo'   stabilire   nei   Piani   di
          numerazione dei servizi  di  comunicazione  elettronica  la
          possibilita' di concedere a imprese diverse  dai  fornitori
          di reti o di servizi di comunicazione  elettronica  diritti
          d'uso delle risorse di numerazione dei piani  nazionali  di
          numerazione per la  fornitura  di  determinati  servizi,  a
          condizione che adeguate risorse di numerazione siano  messe
          a disposizione per soddisfare la domanda attuale  e  quella
          prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di
          valutare la capacita' di gestione efficiente delle  risorse
          di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse.
          Tali imprese dimostrano la loro capacita' di gestione delle
          risorse  di  numerazione  e  di  rispettare   i   requisiti
          pertinenti stabiliti in conformita'  al  presente  decreto.
          L'Autorita' ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria
          competenza, possono sospendere l'ulteriore  concessione  di
          diritti d'uso delle risorse di numerazione a  tali  imprese
          se e' dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento  di
          tali risorse.
                3.  L'Autorita'  definisce  i  piani   nazionali   di
          numerazione  dei  servizi  di  comunicazione   elettronica,
          incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento  dei
          servizi  di  comunicazione  elettronica   e   le   relative
          procedure di assegnazione della numerazione  nazionale  nel
          rispetto dei principi di obiettivita',  trasparenza  e  non
          discriminazione,  in  modo   da   assicurare   parita'   di
          trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico   e   alle   imprese
          ammissibili a norma del comma  2.  L'Autorita'  vigila  sul
          rispetto dei Piani nazionali di numerazione per  i  servizi
          di comunicazioni elettronica e provvede affinche' l'impresa
          cui sia stato concesso il diritto d'uso  delle  risorse  di
          numerazione non discrimini altri fornitori  di  servizi  di
          comunicazione elettronica  in  relazione  alle  risorse  di
          numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.
                4.  L'Autorita'  rende  disponibile  le  risorse   di
          numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui
          al comma 1, per l'uso da parte di  utente  finale  presente
          sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla
          stessa, tra cui la messa a disposizione  di  una  serie  di
          numeri non geografici che possano essere utilizzati per  la
          fornitura di servizi di comunicazione  elettronica  diversi
          dai servizi di comunicazione  interpersonale  in  tutto  il
          territorio dell'Unione europea, fatti salvi il  regolamento
          (UE) n. 531/2012  e  l'articolo  98-decies,  comma  2,  del
          presente decreto. Ove i  diritti  d'uso  delle  risorse  di
          numerazione siano stati  concessi  a  imprese  diverse  dai
          fornitori di reti o servizi di  comunicazione  elettronica,
          il presente comma si applica ai servizi  specifici  per  la
          cui  fornitura  sono  stati  concessi  i   diritti   d'uso.
          L'Autorita' provvede affinche' le condizioni elencate nella
          parte E dell'allegato I del presente decreto,  che  possono
          essere  associate  ai  diritti  d'uso  delle   risorse   di
          numerazione utilizzate per la fornitura di  servizi  al  di
          fuori dello Stato membro del codice  paese  e  la  relativa
          esecuzione,  siano  rigorose   quanto   le   condizioni   e
          l'esecuzione applicabili ai  servizi  forniti  nello  Stato
          membro  del  codice  paese,  in  conformita'  del  presente
          decreto. L'Autorita' provvede inoltre affinche' i fornitori
          che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese
          in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela  dei
          consumatori e le altre  norme  nazionali  relative  all'uso
          delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri
          in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo
          lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del  Ministero
          e dell'Autorita'. L'Autorita' provvede inoltre  a  definire
          norme  affinche'  le  condizioni  elencate  nella  parte  E
          dell'allegato I del presente decreto siano applicate  anche
          a  numerazioni  assegnate  direttamente  dall'ITU   qualora
          utilizzate per fornire  specifici  servizi  nel  territorio
          nazionale al fine di garantire parita' di condizioni  d'uso
          tra  numerazioni  e  siano  evitati  vantaggi   competitivi
          nell'uso di specifiche numerazioni o per  evitare  che  non
          siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo,
          laddove opportuno, criteri di trattamento  equivalenti  per
          dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni  dei  Piani
          di  numerazione  nazionale  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica.  L'Autorita',  con  l'eventuale  supporto  del
          Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle
          risorse  di  numerazione  nazionali  con  diritto  di   uso
          extraterritoriale all'interno dell'Unione europea  al  fine
          dell'introduzione delle stesse nella banca  dati  istituita
          dal BEREC.
                5.  Il  prefisso   «00»   costituisce   il   prefisso
          internazionale. L'Autorita' puo' introdurre o mantenere  in
          vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi
          di  comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero  tra
          localita' contigue situate sui due versanti della frontiera
          nazionale. L'Autorita' e il  Ministero  possono  concordare
          con  altri  Stati  membri  di  condividere  un   piano   di
          numerazione comune per tutte le categorie di numeri  o  per
          alcune di esse. L'Autorita' assicura che gli utenti  finali
          interessati  da   tali   disposizioni   o   accordi   siano
          adeguatamente informati.
                6.  Fatto   salvo   quanto   disposto   dall'articolo
          98-octies decies, l'Autorita'  promuove  la  fornitura  via
          etere  delle  risorse  di  numerazione,  ove   tecnicamente
          fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di  reti  o
          di servizi di comunicazione elettronica da parte di  utenti
          finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi
          da macchina a macchina.
                7.  L'Autorita'  pubblica  i   piani   nazionali   di
          numerazione  e   le   loro   successive   modificazioni   e
          integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi  di
          sicurezza nazionale.
                8. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri  o
          serie di numeri specifici all'interno  dell'Unione  europea
          ove cio' promuova, al tempo stesso,  il  funzionamento  del
          mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.
                9.  Il  Ministero  vigila  affinche'  non  vi   siano
          utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di
          servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate
          dai  piani  nazionali  di  numerazione   dei   servizi   di
          comunicazione elettronica. Il Ministero,  altresi',  vigila
          sull'assegnazione dei nomi a dominio e  indirizzamento.  Il
          Ministero  e   l'Autorita',   nell'ambito   della   propria
          competenza, vigilano affinche' le procedure e le norme  che
          garantiscono  la  sicurezza  dei  servizi   e   contrastano
          pratiche fraudolente siano  attuate  attraverso  l'utilizzo
          della numerazione.
                10. Il Ministero e l'Autorita', al fine di assicurare
          l'interoperabilita'  completa  e   globale   dei   servizi,
          collaborano   e   operano,   in   coordinamento   con    le
          organizzazioni internazionali  che  assumono  decisioni  in
          tema di numerazione, l'assegnazione di  nomi  a  dominio  e
          l'indirizzamento delle reti e dei servizi di  comunicazione
          elettronica.»
                «Art. 98-decies (Accesso a numeri e servizi) (ex art.
          97  eecc;  art.  78  Codice  2003).  -  1.  Ove  cio'   sia
          economicamente fattibile e salvo il caso in cui  un  utente
          finale chiamato abbia scelto, per ragioni  commerciali,  di
          limitare  l'accesso  da  parte  di  chiamanti  ubicati   in
          determinate zone geografiche, l'Autorita' adotta  tutte  le
          misure necessarie per  assicurare  che  gli  utenti  finali
          siano in grado di:
                  a) accedere  e  utilizzare  i  servizi  utilizzando
          numeri non geografici appartenenti ai piani di  numerazione
          telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione; e
                  b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a
          prescindere dalla tecnologia e dai  dispositivi  utilizzati
          dall'operatore, compresi  quelli  dei  piani  nazionali  di
          numerazione  degli  Stati   membri   e   i   numeri   verdi
          internazionali    universali    (Universal    International
          Freephone Numbers - UIFN).
                2. L'Autorita' puo'  imporre  ai  fornitori  di  reti
          pubbliche di comunicazione  elettronica  o  di  servizi  di
          comunicazione  elettronica  accessibili  al   pubblico   di
          bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per  caso,  ove
          cio' sia giustificato da motivi legati a frodi  o  abusi  e
          imporre che in  simili  casi  i  fornitori  di  servizi  di
          comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi  da
          interconnessione  o  da  altri  servizi.  L'Autorita'  puo'
          stabilire norme di applicazione generalizzata per  bloccare
          l'accesso da numeri o da servizi  al  fine  di  contrastare
          frodi  o  abusi,  anche  prevedendo  misure   regolamentari
          dissuasive. In particolare,  l'Autorita'  puo'  imporre  ai
          soggetti  autorizzati  a  fornire   reti   o   servizi   di
          comunicazione elettronica norme per bloccare  comunicazioni
          provenienti   dall'estero   che   illegittimamente    usano
          numerazione nazionale per identificarne  l'origine,  ovvero
          che   non   rispettano   le   specifiche    Raccomandazioni
          dell'ITU-T. L'Autorita' puo' ordinare il blocco dei sistemi
          dei  nomi  di  dominio  accessibili  da  utenza  sita   sul
          territorio  nazionale  in  caso  di  pratiche   commerciali
          aggressive, frodi o abusi sulla base di  specifica  propria
          regolamentazione.
                3.  L'Autorita'  definisce  l'ubicazione  dei   punti
          terminali  di   rete   nel   rispetto   dei   principi   di
          accessibilita' alle numerazioni e considerando che il punto
          terminale di rete e' il punto di accesso alla rete pubblica
          definito mediante un indirizzo di rete specifico.»
                «Art.    98-undetricies    (Identificazione     degli
          utenti). - 1. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili,
          anche per via telematica, al centro  di  elaborazione  dati
          del Ministero dell'interno gli elenchi dei  propri  clienti
          titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico)  e/o
          post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero
          e l'Autorita', ognuno per le parti di  propria  competenza,
          assicurano  che  i   clienti   siano   identificati   prima
          dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi,
          al momento della consegna  o  messa  a  disposizione  della
          scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura  del  profilo
          nel caso di SIM digitale (eS.I.M.).  Le  predette  imprese,
          nei casi di nuova attivazione e di portabilita' del  numero
          o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie  misure
          affinche'   venga   garantita   l'acquisizione   dei   dati
          anagrafici del  titolare  del  contratto  riportati  su  un
          documento di  identita',  nonche'  del  tipo,  del  numero,
          acquisendone copia ed assicurano  il  corretto  trattamento
          dei  dati  acquisiti,  fatto  salvo  il  caso  in  cui  per
          l'identificazione del cliente vengano utilizzati sistemi di
          identita' digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai
          documenti d'identita'. L'identificazione del  titolare  del
          contratto puo' essere effettuata anche, da remoto o in  via
          indiretta,   purche'   vengano   garantiti   la    corretta
          acquisizione   dei   dati   necessari   al   riconoscimento
          dell'utente ed il  rispetto  delle  norme  a  tutela  della
          riservatezza dei dati personali. L'Autorita' giudiziaria ha
          facolta' di accedere per  fini  di  giustizia  ai  predetti
          elenchi in possesso del centro  di  elaborazione  dati  del
          Ministero dell'interno.
                2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non
          si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per
          la fornitura di servizi  di  tipo  'internet  delle  cose',
          installate   senza   possibilita'   di   essere    estratte
          all'interno  degli  oggetti  connessi  e  che,   anche   se
          disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare
          traffico vocale, inviare  SMS  o  fruire  del  servizio  di
          connessione a internet.»