Art. 2 Modifiche alla parte IV del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 1. All'articolo 99 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al comma 5, le parole: «, che consentono il passaggio pedonale o di mezzi» sono sostituite dalle seguenti: «possessore o detentore e sempre che non siano destinati all'uso pubblico». 2. All'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 112, comma 3, il trasgressore e' tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato.»; b) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo dovuto, commisurato al periodo di validita' dell'autorizzazione.». 3. All'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), dopo le parole: «salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «A tal fine il Ministero, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024.». 4. All'articolo 107 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, ai commi 1 e 2, le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n. 13-bis». 5. L'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 135 (Tipi di autorizzazione). - 1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore e' di due tipi: a) classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005; b) classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06. 2. Il titolare di autorizzazione generale e' abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite, con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui all'allegato n. 26. 3. Ai radioamatori che abbiano conseguito l'autorizzazione generale di classe A e' rilasciata la relativa attestazione equivalente CEPT T/R 61-01. 4. L'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di cui all'articolo 123, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 134, comma 1, non e' soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25. 5. Il Ministero adotta processi di informatizzazione interni per fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi.». 6. L'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 136 (Patente) - 1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalita' per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06. 2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame. 3. Il Ministero puo' affidare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove di esame di cui al comma 2 alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute che ne fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti minimi in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro.». 7. All'articolo 137, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni». 8. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) indicazione delle sedi degli impianti;»; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare;»; c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) la richiesta del nominativo di stazione di cui all'articolo 139;». 9. All'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il nominativo e' assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato.»; b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore puo' richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non piu' di cinque caratteri complessivi. 2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalita' di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed e' fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25.». 10. L'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 143 (Stazioni ripetitrici). - 1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio: a) di stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione di frequenza o di tempo; b) di impianti destinati ad accesso multiplo. 2. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore costituisce requisito per il conseguimento, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate. 3. L'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche presso la residenza o il domicilio del titolare dell'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore sono soggetti a comunicazione; il titolare della stazione di radioamatore e' tenuto al controllo delle apparecchiature della stazione ripetitrice al fine di assicurarne il corretto funzionamento in osservanza delle norme tecniche contenute nell'allegato n. 26 per tali tipologie di impianti. 4. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.». 11. All'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani;»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l'uso della stazione e' consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalita' di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilita' e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 99, 102 e 104 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, come modificato dal presente decreto: «Art. 99 (Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato). - 1. L'attivita' di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato e' libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanita' pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 3. L'attivita' di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, e' assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. 4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita'. Il soggetto interessato e' abilitato ad iniziare la propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze. 5. Sono in ogni caso libere le attivita' di cui all'articolo 105, nonche' la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in piu' fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purche' collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, possessore o detentore e sempre che non siano destinati all'uso pubblico. «Art. 102 (Violazione degli obblighi). - 1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro. 2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro. 3. Il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. Nel caso in cui trovi applicazione l'art. 112, comma 3, il trasgressore e' tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato. 4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformita' da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. 5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformita' da quanto previsto per le autorizzazioni generali e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. 6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non puo' essere inferiore al contributo previsto per un anno. Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari l contributo dovuto, commisurato al periodo di validita' dell'autorizzazione. 7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorita' giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, puo' procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.» «Art. 104 (Attivita' soggette ad autorizzazione generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso necessaria nei seguenti casi: a) installazione di una o piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a: 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici; 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; 3) sistemi di ricerca spaziale; 4) sistemi di esplorazione della Terra; 5) sistemi di operazioni spaziali; 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; 7) sistemi di ausilio alla meteorologia; 8) sistemi di radioastronomia; b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a); c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: 1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1; 2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e' richiesta nel caso: 2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a); 2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna; 2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione; 2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave; 2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed agonistiche; 2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone; 2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate; 2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8); 2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato. A tal fine il Ministero, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024. 2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.» - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, come modificato dal presente decreto: «Art. 107 (Autorizzazione generale). - 1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato e' tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 13-bis, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. 2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 13-bis deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformita' alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, e' elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare: 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche; 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione; 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 3 -16 (omissis)» - Si riporta il testo degli articoli 137, 138, 139, 144 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, come modificato dal presente decreto: «Art. 137 (Requisiti). - 1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi: a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia; b) abbia eta' non inferiore a quattordici anni; c) sia in possesso della relativa patente; d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.» «Art. 138 (Dichiarazione). - 1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato; b) indicazione delle sedi degli impianti; c) gli estremi della patente di operatore; d) l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare; e) la richiesta del nominativo di stazione di cui all'articolo 139; f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137. 2. Alla dichiarazione sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la potesta' o la tutela.» «Art. 139 (Nominativo). - 1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero un nominativo, che non puo' essere modificato se non dal Ministero stesso. 2. Il nominativo e' assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato. 2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore puo' richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo "a scelta" tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non piu' di cinque caratteri complessivi. 2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalita' di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 3 nonche' fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n.25.» «Art. 144 (Autorizzazioni speciali). - 1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore puo' essere conseguita da: a) Universita' ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica; b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto; c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa; d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani 2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale l'uso della stazione e' consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalita' di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilita' e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale.»