Art. 2 
 
Modifiche alla parte IV del codice delle comunicazioni  elettroniche,
  di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 
 
  1. All'articolo 99 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  al  comma  5,  le
parole: «, che consentono il passaggio  pedonale  o  di  mezzi»  sono
sostituite dalle seguenti: «possessore o detentore e sempre  che  non
siano destinati all'uso pubblico». 
  2. All'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nel
caso  in  cui  trovi  applicazione  l'articolo  112,  comma   3,   il
trasgressore e' tenuto al pagamento di un contributo  commisurato  al
periodo di esercizio abusivo accertato.»; 
    b) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nel
caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti
a corrispondere una somma pari al contributo dovuto,  commisurato  al
periodo di validita' dell'autorizzazione.». 
  3. All'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003, al comma 1, lettera c), numero 2.8-bis),  dopo  le  parole:
«salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato»  sono  aggiunte
le seguenti: «A tal fine il Ministero, con proprio decreto,  adottato
di concerto con il Ministero della difesa  definisce  apposite  linee
guida entro il 30 giugno 2024.». 
  4. All'articolo 107 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003, ai commi 1 e 2, le parole: «allegato n. 14» sono sostituite
dalle seguenti: «allegato n. 13-bis». 
  5. L'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo  n.  259
del 2003 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 135 (Tipi di autorizzazione). - 1. L'autorizzazione  generale
per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore  e'  di  due
tipi: 
    a) classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01  e  del
decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio  2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005; 
    b) classe N corrispondente alla classe  di  radioamatore  novizio
prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06. 
  2. Il titolare di autorizzazione generale e' abilitato  all'impiego
di tutte le bande di frequenze  attribuite  dal  piano  nazionale  di
ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore  ed  al
servizio di radioamatore via satellite, con l'osservanza e nei limiti
stabiliti dalle norme tecniche di cui all'allegato n. 26. 
  3. Ai radioamatori che abbiano conseguito l'autorizzazione generale
di classe A e' rilasciata la relativa attestazione  equivalente  CEPT
T/R 61-01. 
  4.  L'autorizzazione  temporanea  alla   sperimentazione   di   cui
all'articolo 123, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione
generale per il perseguimento delle finalita' indicate  nell'articolo
134, comma 1, non e' soggetta al  pagamento  dei  contributi  per  la
sperimentazione di cui all'allegato n. 25. 
  5. Il Ministero adotta processi di  informatizzazione  interni  per
fornire ai radioamatori servizi interamente digitali  nella  gestione
dei relativi procedimenti amministrativi.». 
  6. L'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo  n.  259
del 2003 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 136 (Patente) - 1. Per conseguire  l'autorizzazione  generale
per  l'impianto  e  l'esercizio  di  stazione  di   radioamatore   e'
necessario che il richiedente sia in possesso della relativa  patente
di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe N. Con
decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le  modalita'  per
il  conseguimento  della  patente  di  classe  N  conformemente  alla
raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06. 
  2. Per il conseguimento delle patenti di  cui  al  comma  1  devono
essere superate le relative prove di esame. 
  3. Il Ministero puo' affidare,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza  pubblica,  l'organizzazione  e  lo  svolgimento
delle prove di  esame  di  cui  al  comma  2  alle  associazioni  dei
radioamatori legalmente riconosciute che ne fanno  richiesta,  previa
verifica del  possesso  dei  requisiti  minimi  in  base  ai  criteri
stabiliti con decreto del Ministro.». 
  7. All'articolo 137, comma 1, lettera b),  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 259 del 2003 le  parole:  «sedici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «quattordici anni». 
  8. All'articolo  138,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 259 del 2003, al comma 1 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla  seguente:  «b)  indicazione
delle sedi degli impianti;»; 
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)  l'impegno  ad
osservare le norme  tecniche  di  cui  all'allegato  n.  26  per  gli
apparati da utilizzare;»; 
    c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e)  la  richiesta
del nominativo di stazione di cui all'articolo 139;». 
  9. All'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il nominativo e' assegnato dal Ministero,  nel  termine  di
trenta giorni dalla data di ricevimento della  dichiarazione  di  cui
all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato.»; 
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e
l'esercizio di stazione  di  radioamatore  puo'  richiedere,  tramite
specifica  procedura  informatica,  in  aggiunta  al  nominativo   di
stazione l'assegnazione di un nominativo a  scelta  tra  quelli  resi
disponibili dal Ministero  e  determinati  utilizzando  non  piu'  di
cinque caratteri complessivi. 
      2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le  modalita'
di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed e'
fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di  cui
all'allegato n. 25.». 
  10. L'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n.  259
del 2003 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 143 (Stazioni ripetitrici).  -  1.  Le  associazioni  dei
radioamatori legalmente costituite possono conseguire,  nel  rispetto
delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140,
l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio: 
    a) di stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione  di
frequenza o di tempo; 
    b) di impianti destinati ad accesso multiplo. 
  2. Per le singole persone fisiche,  l'autorizzazione  generale  per
l'impianto e l'esercizio  di  stazione  di  radioamatore  costituisce
requisito per  il  conseguimento,  nel  rispetto  delle  disposizioni
richiamate al comma  1,  dell'autorizzazione  generale  per  stazioni
ripetitrici automatiche non presidiate. 
  3.  L'installazione   e   l'esercizio   di   stazioni   ripetitrici
automatiche  presso  la  residenza  o  il  domicilio   del   titolare
dell'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione
di radioamatore sono soggetti  a  comunicazione;  il  titolare  della
stazione di radioamatore e' tenuto al controllo delle apparecchiature
della  stazione  ripetitrice  al  fine  di  assicurarne  il  corretto
funzionamento  in   osservanza   delle   norme   tecniche   contenute
nell'allegato n. 26 per tali tipologie di impianti. 
  4. L'installazione e l'esercizio di stazioni di  radiofari  ad  uso
amatoriale sono soggetti a comunicazione;  la  stazione  deve  essere
identificata dal nominativo  di  cui  all'articolo  139  relativo  al
radioamatore installatore seguito dalla lettera B  preceduta  da  una
sbarra.». 
  11. All'articolo 144 del codice di cui al  decreto  legislativo  n.
259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e  loro
articolazioni  se  statutariamente  previste,  anche   per   stazioni
operanti presso i siti marconiani;»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. L'esercizio della stazione deve,  nei  detti  casi,  essere
affidata ad operatori in  occasione  di  manifestazioni  a  carattere
radiantistico di rilievo nazionale e  internazionale  e  l'uso  della
stazione e' consentito anche ai partecipanti non muniti di patente  e
previo consenso, per  i  minorenni,  da  parte  di  chi  esercita  la
responsabilita'  genitoriale  o  la  tutela,  esclusivamente  per  le
finalita'  di  promozione  del  radiantismo  e   sotto   la   diretta
responsabilita'  e   vigilanza   del   titolare   dell'autorizzazione
generale.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 99, 102 e 104  del
          decreto  legislativo  n.  259  del  1°  agosto  2003,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  99  (Installazione  ed  esercizio  di  reti  e
          servizi di comunicazione elettronica ad uso privato). -  1.
          L'attivita' di installazione di reti ed esercizio di reti o
          servizi di comunicazioni elettroniche  ad  uso  privato  e'
          libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le  condizioni
          stabilite nel presente Titolo e  le  eventuali  limitazioni
          introdotte  da   disposizioni   legislative   regolamentari
          amministrative che prevedano un regime  particolare  per  i
          cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea o  allo  Spazio  Economico  Europeo,  o  che  siano
          giustificate da esigenze della  difesa  e  della  sicurezza
          dello  Stato,  della  protezione  civile,   della   sanita'
          pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da  specifiche
          disposizioni, ivi comprese  quelle  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del Codice. 
                2. Le disposizioni del presente Titolo  si  applicano
          anche ai cittadini o  imprese  di  Paesi  non  appartenenti
          all'Unione  europea,  nel  caso  in   cui   lo   Stato   di
          appartenenza  applichi,  nelle  materie  disciplinate   dal
          presente Titolo, condizioni di piena  reciprocita'.  Rimane
          salvo  quanto  previsto  da  trattati  internazionali   cui
          l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 
                3. L'attivita' di installazione ed esercizio di  reti
          o servizi di  comunicazione  elettronica  ad  uso  privato,
          fatta  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma   5,   e'
          assoggettata ad una autorizzazione  generale  che  consegue
          alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. 
                4. Il soggetto interessato presenta al Ministero  una
          dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
          legale  rappresentante  della  persona  giuridica,   o   da
          soggetti  da  loro  delegati,  contenente  l'intenzione  di
          installare o esercire una rete di comunicazione elettronica
          ad uso privato. La dichiarazione  costituisce  segnalazione
          certificata di inizio attivita'. Il soggetto interessato e'
          abilitato ad iniziare  la  propria  attivita'  a  decorrere
          dall'avvenuta  presentazione.  Ai  sensi  dell'articolo  19
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, il Ministero, entro  e  non  oltre  sessanta
          giorni dalla presentazione  della  dichiarazione,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti  e  dispone,  se  del  caso,  con   provvedimento
          motivato da notificare agli interessati entro  il  medesimo
          termine, il divieto di  prosecuzione  dell'attivita'.  Sono
          fatte salve le disposizioni in materia di  conferimento  di
          diritto d'uso di frequenze. 
                5. Sono in ogni  caso  libere  le  attivita'  di  cui
          all'articolo 105, nonche' la installazione, per proprio uso
          esclusivo,  di  reti  di  comunicazione   elettronica   per
          collegamenti nel proprio fondo o in piu' fondi dello stesso
          proprietario,  possessore  o  detentore  purche'  contigui,
          ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare  una
          parte di proprieta' del privato con altra  comune,  purche'
          non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad  uso
          pubblico. Parti dello  stesso  fondo  o  piu'  fondi  dello
          stesso proprietario, possessore o detentore si  considerano
          contigui anche se  separati,  purche'  collegati  da  opere
          permanenti di uso esclusivo del proprietario, possessore  o
          detentore  e  sempre  che  non  siano   destinati   all'uso
          pubblico. 
                «Art. 102 (Violazione degli obblighi). - 1.  Chiunque
          installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica
          ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso  della
          frequenza  da  utilizzare,  e'  punito  con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro. 
                2.  Chiunque  installa  od  esercisce  una  rete   di
          comunicazione  elettronica  ad  uso  privato,  senza   aver
          conseguito l'autorizzazione  generale,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  300,00  a  3.000,00
          euro. 
                3. Il  trasgressore  e'  tenuto,  in  ogni  caso,  al
          pagamento  di  una  somma  pari  ai   contributi   di   cui
          all'articolo  116,  commisurati  al  periodo  di  esercizio
          abusivo accertato e comunque per un periodo  non  inferiore
          all'anno. Nel caso in cui trovi  applicazione  l'art.  112,
          comma 3, il trasgressore  e'  tenuto  al  pagamento  di  un
          contributo commisurato  al  periodo  di  esercizio  abusivo
          accertato. 
                4.  L'effettuazione  di  servizi   di   comunicazione
          elettronica  ad  uso  privato  in  difformita'  da   quanto
          indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso
          di frequenza  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. 
                5.  L'effettuazione  di  servizi   di   comunicazione
          elettronica  ad  uso  privato  in  difformita'  da   quanto
          previsto per le autorizzazioni generali e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  250,00  a  2.500,00
          euro. 
                6. I trasgressori che per  effetto  della  violazione
          commessa, di cui ai commi 4  e  5,  si  sono  sottratti  al
          pagamento  di  un  maggior  contributo,   sono   tenuti   a
          corrispondere una somma pari  al  contributo  cui  si  sono
          sottratti;  tale  somma  non  puo'  essere   inferiore   al
          contributo previsto per un anno. Nel caso di autorizzazione
          generale  temporanea   i   trasgressori   sono   tenuti   a
          corrispondere  una  somma   pari   l   contributo   dovuto,
          commisurato al periodo di validita' dell'autorizzazione. 
                7.  Indipendentemente   dai   provvedimenti   assunti
          dall'autorita'  giudiziaria,  e   fermo   restando   quanto
          disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore
          non provveda a  disattivare  l'impianto  ritenuto  abusivo,
          puo' procedere direttamente,  a  spese  del  possessore,  a
          suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.» 
                «Art.  104  (Attivita'  soggette  ad   autorizzazione
          generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in  ogni  caso
          necessaria nei seguenti casi: 
                  a)   installazione   di   una   o   piu'   stazioni
          radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di
          terra e  via  satellite  richiedenti  una  assegnazione  di
          frequenza, con particolare riferimento a: 
                    1)  sistemi  fissi,  mobili   terrestri,   mobili
          marittimi, mobili aeronautici; 
                    2)   sistemi    di    radionavigazione    e    di
          radiolocalizzazione; 
                    3) sistemi di ricerca spaziale; 
                    4) sistemi di esplorazione della Terra; 
                    5) sistemi di operazioni spaziali; 
                    6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; 
                    7) sistemi di ausilio alla meteorologia; 
                    8) sistemi di radioastronomia; 
                  b)  installazione  od  esercizio  di  una  rete  di
          comunicazione  elettronica  su  supporto  fisico,  ad  onde
          convogliate e con sistemi ottici, ad  eccezione  di  quanto
          previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a); 
                  c)  installazione  o  esercizio  di   sistemi   che
          impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: 
                    1) senza protezione da disturbi tra utenti  delle
          stesse bande e con protezione da interferenze provocate  da
          stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli  statuti
          dei servizi previsti dal piano  nazionale  di  ripartizione
          delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
          in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di
          radioamatore nonche' le stazioni  e  gli  impianti  di  cui
          all'articolo 143, comma 1; 
                    2) senza alcuna protezione, mediante  dispositivi
          di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale
          e' richiesta nel caso: 
                    2.1) di installazione od esercizio di reti locali
          a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di  quanto  disposto
          dall'articolo 105, comma 1, lettera a); 
                    2.2)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature in ausilio al traffico ed al  trasporto  su
          strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
          sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai  trasporti  a
          fune, al controllo delle  foreste,  alla  disciplina  della
          caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna; 
                    2.3)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature  in   ausilio   ad   imprese   industriali,
          commerciali,  artigiane  ed  agrarie,  comprese  quelle  di
          spettacolo o di radiodiffusione; 
                    2.4)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature per collegamenti riguardanti  la  sicurezza
          della vita umana  in  mare,  o  comunque  l'emergenza,  fra
          piccole imbarcazioni e stazioni collocate  presso  sedi  di
          organizzazioni  nautiche  nonche'   per   collegamenti   di
          servizio fra diversi punti di una stessa nave; 
                    2.5)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature  in  ausilio  alle  attivita'  sportive  ed
          agonistiche; 
                    2.6) di installazione od esercizio di  apparecchi
          per ricerca persone; 
                    2.7)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature in  ausilio  alle  attivita'  professionali
          sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate; 
                    2.8)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo
          diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8); 
                    2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati
          concentratori  in   tecnologie   LPWAN   rispondenti   alla
          raccomandazione    della    Conferenza    europea     delle
          amministrazioni  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni
          CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le  esigenze  di  difesa  e
          sicurezza dello Stato. A tal fine il Ministero, con proprio
          decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa
          definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024. 
                    2. Le bande di  frequenze  e  le  caratteristiche
          tecniche delle apparecchiature sono definite  a  norma  del
          piano nazionale di ripartizione delle frequenze.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 107
          del decreto legislativo n. 259 del  1°  agosto  2003,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  107  (Autorizzazione  generale).  -   1.   Per
          conseguire  un'autorizzazione   generale   all'espletamento
          delle attivita' di cui all'articolo 104, comma  1,  lettera
          a), il soggetto  interessato  e'  tenuto  a  presentare  al
          Ministero una dichiarazione, conforme al modello  riportato
          nell'allegato   n.    13-bis,    contenente    informazioni
          riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di  impegno
          ad osservare specifici obblighi,  quali  il  pagamento  dei
          contributi di cui all'allegato n. 25, nonche'  il  rispetto
          delle norme di  sicurezza,  di  protezione  ambientale,  di
          salute della popolazione ed urbanistiche. 
                2. Alla dichiarazione di cui all'allegato  n.  13-bis
          deve essere acclusa la domanda di concessione  dei  diritti
          d'uso  di   frequenza,   corredata   dalla   documentazione
          seguente: 
                  a)  un  progetto  tecnico   del   collegamento   da
          realizzare, redatto in conformita' alle normative  tecniche
          vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello  spettro  radio
          con particolare riferimento,  fra  l'altro,  alle  aree  di
          copertura, alla potenza massima irradiata,  alla  larghezza
          di banda di canale, al numero di ripetitori;  il  progetto,
          sottoscritto da soggetto abilitato, e' elaborato secondo  i
          modelli di cui agli allegati nn. 15  e  16.  Tale  progetto
          deve contenere una  descrizione  tecnica  particolareggiata
          del sistema che si intende gestire.  In  particolare,  esso
          deve indicare: 
                    1) il tipo,  l'ubicazione  e  le  caratteristiche
          tecniche delle stazioni radioelettriche; 
                    2) le frequenze, comprese nelle bande  attribuite
          al tipo di servizio che  si  intende  gestire,  di  cui  si
          propone l'utilizzazione; 
                    3)  il  numero  delle  stazioni   radioelettriche
          previste per il collegamento; 
                  b)  la  dichiarazione  sostitutiva   di   atto   di
          notorieta' conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i
          quali va acquisita la documentazione  antimafia,  ai  sensi
          del decreto legislativo  8  agosto  1994,  n.  490,  e  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.
          252. 
                3 -16 (omissis)» 
              - Si riporta il testo degli articoli 137, 138, 139, 144
          del decreto legislativo n. 259 del  1°  agosto  2003,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 137 (Requisiti). - 1. L'impianto e  l'esercizio
          della stazione di radioamatore sono consentiti a chi: 
                  a)  abbia  la  cittadinanza  di   uno   dei   Paesi
          dell'Unione europea o dello Spazio  Economico  Europeo,  di
          Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita',
          fermo restando quanto disposto dall'articolo  2,  comma  2,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero  sia
          residente in Italia; 
                  b) abbia eta' non inferiore a quattordici anni; 
                  c) sia in possesso della relativa patente; 
                  d) non abbia riportato  condanne  per  delitti  non
          colposi a pena restrittiva superiore a due anni e  non  sia
          stato sottoposto a misure di  sicurezza  e  di  prevenzione
          finche' durano gli effetti dei provvedimenti e  sempre  che
          non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.» 
                «Art. 138 (Dichiarazione). - 1. La  dichiarazione  di
          cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda: 
                  a)  cognome,  nome,  luogo  e  data   di   nascita,
          residenza o domicilio dell'interessato; 
                  b) indicazione delle sedi degli impianti; 
                  c) gli estremi della patente di operatore; 
              d) l'impegno ad osservare  le  norme  tecniche  di  cui
          all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare; 
                  e) la richiesta del nominativo di stazione  di  cui
          all'articolo 139; 
                  f) il possesso dei requisiti  di  cui  all'articolo
          137. 
                2. Alla dichiarazione sono allegate: 
                  a) l'attestazione  del  versamento  dei  contributi
          dovuti, di cui all'allegato n. 25; 
                  b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione
          di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da
          parte di chi esercita la potesta' o la tutela.» 
                «Art. 139 (Nominativo). - 1. A ciascuna  stazione  di
          radioamatore e' assegnato dal Ministero un nominativo,  che
          non puo' essere modificato se non dal Ministero stesso. 
                2. Il nominativo  e'  assegnato  dal  Ministero,  nel
          termine di trenta giorni dalla data  di  ricevimento  della
          dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto
          autorizzato. 
                2-bis. Il titolare  di  autorizzazione  generale  per
          l'impianto e l'esercizio di stazione di  radioamatore  puo'
          richiedere, tramite  specifica  procedura  informatica,  in
          aggiunta al nominativo di  stazione  l'assegnazione  di  un
          nominativo "a  scelta"  tra  quelli  resi  disponibili  dal
          Ministero e determinati  utilizzando  non  piu'  di  cinque
          caratteri complessivi. 
                2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate  le
          modalita' di assegnazione e gestione dei nominativi di  cui
          al comma 3 nonche' fissata la maggiorazione  al  contributo
          dovuto dal richiedente di cui all'allegato n.25.» 
                «Art. 144 (Autorizzazioni speciali). - 1.  Oltre  che
          da singole persone fisiche, l'autorizzazione  generale  per
          l'impianto e l'esercizio di stazioni di  radioamatore  puo'
          essere conseguita da: 
                  a) Universita' ed Enti  di  ricerca  scientifica  e
          tecnologica; 
                  b) scuole ed istituti di istruzione di ogni  ordine
          e grado, statali e legalmente  riconosciuti,  ad  eccezione
          delle scuole elementari;  la  relativa  dichiarazione  deve
          essere  inoltrata  tramite  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  che  deve  attestare  la
          qualifica della scuola o dell'istituto; 
                  c) scuole e corsi  di  istruzione  militare  per  i
          quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della
          difesa; 
                  d)   associazioni   dei   radioamatori   legalmente
          costituite  e   loro   articolazioni   se   statutariamente
          previste,  anche  per  stazioni  operanti  presso  i   siti
          marconiani 
                2. L'esercizio della stazione deve, nei  detti  casi,
          essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni
          a  carattere   radiantistico   di   rilievo   nazionale   e
          internazionale l'uso della stazione e' consentito anche  ai
          partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i
          minorenni, da parte  di  chi  esercita  la  responsabilita'
          genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalita' di
          promozione   del   radiantismo   e   sotto    la    diretta
          responsabilita'     e      vigilanza      del      titolare
          dell'autorizzazione generale.»