Art. 4 
 
Ulteriori modifiche al codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 
 
  1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «Ministro dello sviluppo  economico»  e  «Ministero
dello  sviluppo  economico»,  ovunque  ricorrano,  sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro delle imprese e  del  made
in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
    b) all'articolo 1,  comma  5,  la  parola:  «Amministrazioni»  e'
sostituita dalla seguente: «amministrazioni»; 
    c) all'articolo 2, comma 1: 
      1) alla lettera c), nel titolo della  definizione,  le  parole:
«Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Agenzia»; 
      2)  alla  lettera  d),  le  parole:  «radio   elettrico»   sono
sostituite dalla seguente: «radioelettrico»; 
    d) alla  parte  prima,  titolo  I,  capo  II,  dopo  la  rubrica:
«Autorizzazione generale»,  le  parole:  «(ARTT.  12-19  CCEE)»  sono
soppresse; 
    e) all'articolo 11, comma 10, la parola: «indicati» e' sostituita
dalla seguente: «indicate»; 
    f) all'articolo 12, ai commi 3 e 4,  le  parole:  «di  uso»  sono
sostituite dalle seguenti: «d'uso»; 
    g) all'articolo  13,  comma  5,  la  parola:  «comunicazioni»  e'
sostituita dalla seguente: «comunicazione»; 
    h) all'articolo 15 alla rubrica la parola: «eeccc» e'  sostituita
dalla seguente: «eecc»; 
    i) all'articolo 17,  comma  2,  le  parole:  «primo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1»; 
    l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «disposizioni di  cui  al
presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni  di  cui
alla parte III, titolo III»; 
    m) all'articolo 30, comma 22, le parole: «ai sensi dei commi  13,
21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi  13,
19, 20 e 21»; 
    n) all'articolo 30, comma  18,  le  parole:  «all'articoli»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo»; 
    o) all'articolo 30,  al  comma  19,  e'  inserito,  in  fine,  il
seguente segno di interpunzione: «.»; 
    p)  all'articolo  42,   comma   3,   le   parole:   «all'articolo
98-octiesdecies,   comma   2»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«all'articolo 54, comma 2»; 
    q) all'articolo 44, al comma 1, e' inserito, in fine, il seguente
segno di interpunzione: «.»; 
    r) all'articolo 49: 
      1) al comma 2, le parole:  «od  integrazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «o l'integrazione»; 
      2) al comma  6,  la  parola:  «indicati»  e'  sostituita  dalla
seguente: «indicate»; 
    s) all'articolo 61, comma 6, la parola: «debbono»  e'  sostituita
dalla seguente: «devono»; 
    t) all'articolo 62,  comma  3,  le  parole:  «sono  essere»  sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere»; 
    u) all'articolo 64: 
        1) al comma 1, le parole:  «di  uso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «d'uso»; 
        2) al comma 4, al primo periodo dopo la  parola:  «Ministero»
il segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
    v) all'articolo 69, comma 7, le parole: «decreto  legislativo  n.
33 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo  15
febbraio 2016, n. 33»; 
    z) all'articolo 73, comma 3, le parole: «entro un lasso di  tempo
appropriato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  un   adeguato
preavviso»; 
    aa) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole:  «dell'accesso»  il
segno di interpunzione: «.» e' soppresso; 
    bb) all'articolo 87: 
      1) al comma 1, la  parola:  «designante»  e'  sostituita  dalla
seguente:   «designate»   e   le   parole:   «di   comunicazione   di
comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «di comunicazione»; 
      2) al comma 4, le parole: «qualora stabilisce» sono  sostituite
dalle seguenti: «qualora stabilisca»; 
    cc) all'articolo 88, comma 1,  le  parole:  «incluso  alle»  sono
sostituite dalle seguenti: «incluse le»; 
    dd) all'articolo 98, comma 2, le parole: «decreto legislativo del
3 luglio  2017  n.  17»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; 
    ee) all'articolo 98-sexies, la  parola:  «domini»  e'  sostituita
dalla seguente: «dominio»; 
    ff) all'articolo 98-novies, al comma 1, terzo  periodo,  dopo  la
parola: «materia» e' inserito il  seguente  segno  di  interpunzione:
«,»; 
    gg) all'articolo 98-terdecies, comma 2, le parole: «cimma1»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1»; 
    hh) all'articolo 98-septiesdecies: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «accessibili al pubblico» e  «da
macchina a macchina» e' inserito il seguente segno di  interpunzione:
«,»; 
      2) al comma 7,  la  parola:  «stipulata»  e'  sostituita  dalla
seguente: «stipula»; 
    ii) all'articolo 98-octiesdecies, al comma  3,  dopo  le  parole:
«contratto»  e  «Ministero»  e'  inserito  il   seguente   segno   di
interpunzione: «,»; 
    ll) all'articolo 98-noviesdecies: 
      1) al comma 1, le parole: «l'articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli articoli»; 
      2) al comma 5,  la  parola  «l'articoli»  e'  sostituita  dalla
seguente: «articoli»; 
    mm) all'articolo 98-viciessemel, al  comma  3,  dopo  la  parola:
«articolo» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
    nn) all'articolo 98-vicies bis,  al  comma  5,  dopo  le  parole:
«strettamente  necessario»  e'  inserito   il   seguente   segno   di
interpunzione: «.»; 
    oo) all'articolo 98-vicies quinquies: 
      1) al comma 2, la parola:  «favoriscano»  e'  sostituita  dalla
seguente: «favoriscono»; 
      2) al comma  3,  la  parola:  «adottano»  e'  sostituita  dalla
seguente: «adotta»; 
    pp) alla parte IV, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Reti
e attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo degli articoli 1, 2, 11, 12, 13, 15, 30,
          42, 44, 49, 69, 98-sexies del decreto  legislativo  n.  259
          del 1° agosto 2003, si veda nelle note all'articolo 1; 
              - Si riporta il testo degli articoli 17,  25,  61,  62,
          64, 73, 82, 87, 88, 98, 98-novies, 98-terdecies, 98-septies
          decies, 98-octies decies, 98-novies decies, 98-vicie semel,
          98- vicies bis 98-vicies quinquies del decreto  legislativo
          n. 259 del 1° agosto  2003,  gia'  modificato  dal  decreto
          legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021, come ulteriormente
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  17   (Separazione   contabile   e   rendiconti
          finanziari) (ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003). -
          1. Il Ministero  o  l'Autorita',  ciascuno  per  quanto  di
          propria competenza prescrivono alle imprese che  forniscono
          reti pubbliche di comunicazione elettronica  o  servizi  di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico e  godono
          di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi
          in altri settori nello stesso Stato membro o  in  un  altro
          Stato membro: 
                  a) di  tenere  una  contabilita'  separata  per  le
          attivita' attinenti alla fornitura di  reti  o  servizi  di
          comunicazione  elettronica   nella   misura   che   sarebbe
          richiesta se dette attivita' fossero svolte da soggetti con
          personalita' giuridica distinta, onde individuare  tutti  i
          fattori di costo e ricavo,  congiuntamente  alla  base  del
          loro  calcolo  e  ai  metodi  dettagliati  di   imputazione
          utilizzati,  relativi  a  tali  attivita',   compresa   una
          ripartizione suddivisa per voci  delle  immobilizzazioni  e
          dei costi strutturali; 
                  b) di provvedere, in alternativa, a una separazione
          strutturale per le attivita' attinenti  alla  fornitura  di
          reti o servizi di comunicazione elettronica. 
                2. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano
          alle imprese il cui fatturato  annuo  sia  inferiore  a  50
          milioni di euro nelle attivita' attinenti alla fornitura di
          reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione. 
                3. Se le imprese che  forniscono  reti  pubbliche  di
          comunicazione  elettronica  o  servizi   di   comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico non  sono  soggette  ai
          requisiti del diritto delle societa'  e  non  soddisfano  i
          criteri relativi alle  piccole  e  medie  imprese  previsti
          dalla vigente normativa nazionale  e  comunitaria,  i  loro
          rendiconti finanziari sono elaborati  e  presentati  a  una
          revisione   contabile   indipendente   e    successivamente
          pubblicati. La revisione e' effettuata in conformita' delle
          pertinenti  norme  dell'Unione  europea  e  nazionali.   Il
          presente comma si applica anche alla separazione  contabile
          di cui al comma 1, lettera a).» 
                «Art. 25 (Risoluzione delle controversie  tra  utenti
          finali e operatori) (ex art.  25  eecc  e  art.  84  Codice
          2003). - 1. L'Autorita', ai sensi  dell'articolo  1,  commi
          11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  prevede
          con  propri  regolamenti   le   procedure   extragiudiziali
          trasparenti, non discriminatorie, semplici e  poco  onerose
          per  l'esame  delle  controversie  tra  utenti   finali   e
          operatori, inerenti alle disposizioni  di  cui  alla  parte
          III, titolo III e relative all'esecuzione dei  contratti  e
          alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una
          equa   e   tempestiva   risoluzione   delle    controversie
          prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o
          di indennizzo, ferma  restando  la  tutela  giurisdizionale
          prevista dalla vigente normativa. 
                2. L'Autorita', anche per  il  tramite  dei  Comitati
          regionali per  le  comunicazioni,  svolge  la  funzione  di
          risoluzione delle controversie di cui  al  comma  1  ed  e'
          inserita nell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire
          le controversie nazionali e  transfrontaliere  nel  settore
          delle  comunicazioni  elettroniche  e   postali,   di   cui
          all'articolo 141-decies del Codice del consumo, di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206  (di  seguito
          "Codice del consumo"). 
                3.   In   alternativa    alla    procedura    dinanzi
          all'Autorita' le parti hanno la facolta'  di  rimettere  la
          controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo
          elenco di cui al comma 2. 
                4. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   anche   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio  1997,  n.
          249, promuove la  creazione,  con  l'attuale  dotazione  di
          personale e con i  beni  strumentali  acquisibili  con  gli
          ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente  invarianza
          di spesa, di servizi on-line e  di  uffici  a  un  adeguato
          livello territoriale, al fine di facilitare  l'accesso  dei
          consumatori  e  degli  utenti  finali  alle  strutture   di
          composizione delle controversie. 
                5. L'Autorita' stabilisce le modalita' con  le  quali
          gli  utenti   possono   segnalare   le   violazioni   delle
          disposizioni  normative   nelle   materie   di   competenza
          dell'Autorita' e richiederne l'intervento al di fuori delle
          forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e
          4. 
                6.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  Codice   del
          consumo, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di
          Stati  membri  diversi,  l'Autorita'   collabora   con   le
          Autorita' competenti degli altri Stati membri  al  fine  di
          pervenire a una risoluzione della controversia.» 
                «Art. 61 (Concessione di  diritti  d'uso  individuali
          dello spettro radio) (ex art. 48  eecc  -  art.  27  Codice
          2003). - 1. Qualora sia necessario concedere diritti  d'uso
          individuali dello spettro radio, il Ministero li  rilascia,
          a richiesta, a ogni impresa per  la  fornitura  di  reti  o
          servizi  di   comunicazione   elettronica   in   forza   di
          un'autorizzazione generale  di  cui  all'articolo  11,  nel
          rispetto  dell'articolo  13,  dell'articolo  21,  comma  1,
          lettera c), dell'articolo 67 e di ogni  altra  disposizione
          che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma del
          presente decreto. 
                2.  Fatti  salvi  criteri  specifici   definiti   dal
          Ministero e dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, per concedere i diritti d'uso individuali dello
          spettro radio ai fornitori  di  servizi  di  diffusione  di
          contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento  di
          obiettivi d'interesse  generale  conformemente  al  diritto
          dell'Unione, i  diritti  d'uso  individuali  dello  spettro
          radio sono concessi mediante procedure  aperte,  obiettive,
          trasparenti,  non   discriminatorie   e   proporzionate   e
          conformemente all'articolo 58. 
                3. Una deroga ai requisiti per  le  procedure  aperte
          puo' essere applicata  quando  la  concessione  di  diritti
          d'uso individuali  dello  spettro  radio  ai  fornitori  di
          servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi
          e' necessaria per  conseguire  un  obiettivo  di  interesse
          generale stabilito dal Ministero, sentita  l'Autorita'  per
          gli  aspetti  di  competenza,  conformemente   al   diritto
          dell'Unione europea. 
                4. Il Ministero esamina le domande di  diritti  d'uso
          individuali dello spettro radio nell'ambito di procedure di
          selezione improntate a criteri di ammissibilita' oggettivi,
          trasparenti,   proporzionati    e    non    discriminatori,
          previamente  definiti  e  conformi   alle   condizioni   da
          associare a  tali  diritti.  Il  Ministero  e  l'Autorita',
          nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la  facolta'
          di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie
          a valutarne, sulla base di detti criteri, la  capacita'  di
          soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude  che
          il richiedente non possiede le capacita' necessarie,  emana
          una decisione debitamente motivata in tal senso. 
                5.  Al  momento   della   concessione   dei   diritti
          individuali d'uso  per  lo  spettro  radio,  il  Ministero,
          sentita l'Autorita' per i profili di competenza,  specifica
          se tali diritti possono essere trasferiti o  affittati  dal
          titolare dei diritti e a quali condizioni, in  applicazione
          degli articoli 58 e 64. 
                6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le
          decisioni  in  materia  di  concessione  di  diritti  d'uso
          individuali dello spettro radio non appena  possibile  dopo
          il  ricevimento  della  domanda  completa  ed   entro   sei
          settimane  nel  caso   dello   spettro   radio   dichiarato
          disponibile per servizi di  comunicazione  elettronica  nel
          piano nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze  e  ove
          applicabile  e  non  diversamente  disposto  nei  piani  di
          assegnazione delle risorse. Detto  termine  non  pregiudica
          l'articolo 67, comma 9,  e  l'eventuale  applicabilita'  di
          accordi internazionali in  materia  di  uso  dello  spettro
          radio o delle  posizioni  orbitali  dei  satelliti.  Se  la
          domanda risulta incompleta, il Ministero, entro  i  termini
          sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla.
          I  termini  vengono  sospesi  fino  al  recepimento   delle
          integrazioni, che devono pervenire al Ministero entro e non
          oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato  ricevimento
          nei  termini  delle  integrazioni   richieste   costituisce
          rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.» 
                «Art. 62 (Durata dei diritti) (ex art. 49 eecc,  art.
          27, comma 4, cod. 2003). -  1.  Qualora  autorizzino  l'uso
          dello spettro radio mediante diritti d'uso individuali  per
          un  periodo   limitato,   il   Ministero   e   l'Autorita',
          nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono  a  che
          il diritto d'uso  sia  concesso  per  una  durata  adeguata
          tenuto conto  degli  obiettivi  perseguiti  in  conformita'
          dell'articolo 67  comma  2  e  3,  e  della  necessita'  di
          assicurare la  concorrenza  nonche'  in  particolare  l'uso
          effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere
          l'innovazione e investimenti efficienti,  anche  prevedendo
          un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. 
                2. Qualora concedano per un periodo limitato  diritti
          d'uso individuali dello spettro radio per  cui  sono  state
          stabilite condizioni armonizzate mediante  misure  tecniche
          di attuazione adottate in conformita'  della  decisione  n.
          676/2002/CE al fine di permetterne l'uso per i  servizi  di
          comunicazione elettronica a  banda  larga  senza  fili,  il
          Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive
          competenze, garantiscono per un  periodo  di  almeno  venti
          anni la prevedibilita' regolamentare  per  i  titolari  dei
          diritti relativamente alle condizioni  di  investimento  in
          infrastrutture che utilizzano detto spettro radio,  tenendo
          conto dei requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo
          e' soggetto,  se  del  caso,  a  qualsiasi  modifica  delle
          condizioni associate a tali diritti  d'uso  in  conformita'
          dell'articolo 18. A tal fine, il  Ministero  e  l'Autorita'
          garantiscono che detti  diritti  siano  validi  per  almeno
          quindici  anni  e  comprendano,  qualora   necessario   per
          conformarsi al comma 1, un'adeguata proroga di tale durata,
          alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e
          l'Autorita'  mettono  a  disposizione  di  tutte  le  parti
          interessate i criteri generali per la proroga della  durata
          dei diritti d'uso in modo trasparente  prima  di  concedere
          diritti  d'uso,  nell'ambito  delle  condizioni   stabilite
          all'articolo 67 commi 5  e  8.  Tali  criteri  generali  si
          riferiscono: 
                  a) all'esigenza di garantire un  uso  effettivo  ed
          efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi
          perseguiti all'articolo 58 comma 2,  lettere  a)  e  b),  o
          all'esigenza di conseguire obiettivi di interesse  generale
          relativi alla tutela della sicurezza della vita, all'ordine
          pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; 
                  b) all'esigenza di assicurare una concorrenza senza
          distorsioni. 
                3. Con decreto del Ministro delle imprese e del  made
          in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, le autorizzazioni possono  essere  prorogate,  nel
          corso della loro durata, per un  periodo  non  superiore  a
          venti anni, previa presentazione di  un  dettagliato  piano
          tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita'
          del  piano  viene  valutata  d'intesa   dal   Ministero   e
          dall'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in
          relazione anche alle  vigenti  disposizioni  comunitarie  e
          all'esigenza  di   garantire   l'omogeneita'   dei   regimi
          autorizzatori. 
                4. Al piu' tardi due anni prima della scadenza  della
          durata  iniziale   di   un   diritto   d'uso   individuale,
          l'Autorita',   d'intesa   col   Ministero,   effettua   una
          valutazione oggettiva e prospettica  dei  criteri  generali
          stabiliti per la proroga  della  durata  di  detto  diritto
          d'uso alla luce dell'articolo 58  comma  2  lettera  c).  A
          condizione  di  non   aver   avviato   una   procedura   di
          contestazione per inadempimento delle condizioni  associate
          ai diritti d'uso a norma dell'articolo  32,  il  Ministero,
          sentita l'Autorita', concede la proroga  della  durata  del
          diritto d'uso, a meno che concluda  che  tale  proroga  non
          sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma  2,
          quarto e quinto periodo, lettere a) o  b).  Sulla  base  di
          tale valutazione, il Ministero  notifica  al  titolare  del
          diritto d'uso la possibilita' di concedere la proroga della
          durata del diritto. Nel caso in cui tale  proroga  non  sia
          concessa,  il  Ministero  applica  l'articolo  61  per   la
          concessione di diritti d'uso per quella specifica banda  di
          spettro radio. Tutte le misure di  cui  al  presente  comma
          devono   essere   proporzionate,    non    discriminatorie,
          trasparenti e motivate. In deroga all'articolo 23, le parti
          interessate hanno l'opportunita' di presentare osservazioni
          in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma
          2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente
          comma, primo e secondo periodo, entro tre  mesi  dalla  sua
          adozione. Il presente comma non  pregiudica  l'applicazione
          degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per  i
          diritti d'uso, il Ministero e l'Autorita' tengono conto del
          meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma. 
                5.  Ove  debitamente  giustificato,  il  Ministero  e
          l'Autorita' possono derogare ai commi 2 e  4  nei  seguenti
          casi: 
                  a) in zone geografiche limitate  in  cui  l'accesso
          alle reti  ad  alta  velocita'  sia  gravemente  carente  o
          assente  e   cio'   sia   necessario   per   garantire   il
          raggiungimento degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  58,
          comma 2; 
                  b) per specifici progetti a breve termine; 
                  c) per uso sperimentale; 
                  d)  per  usi  dello  spettro  radio   che   possano
          coesistere, in conformita' all'articolo 58, commi  5  e  6,
          con servizi a banda larga senza fili; 
                  e) per un uso alternativo dello  spettro  radio  in
          conformita' all'articolo 58, comma 3 e 4. 
                6. Il Ministero, sentita l'Autorita',  puo'  adeguare
          la durata dei diritti d'uso stabiliti al presente  articolo
          al fine di garantire la simultaneita' della scadenza  della
          durata dei diritti in una o piu' bande.» 
                «Art. 64 (Trasferimento o affitto  di  diritti  d'uso
          individuali dello spettro radio) (art. 51 EEC e art. 14-ter
          Codice  2003).  -  1.  Le  imprese  titolari   di   diritti
          individuali d'uso delle radiofrequenze possono trasferire o
          affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso,  con  le
          modalita' di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere  del
          Ministero e dell'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, di stabilire che la predetta  facolta'  non  si
          applichi qualora il diritto d'uso in  questione  sia  stato
          inizialmente concesso  a  titolo  gratuito  in  termini  di
          contributi per l'uso ottimale dello spettro o assegnato per
          la radiodiffusione televisiva. 
                2. Il trasferimento o  l'affitto  dei  diritti  d'uso
          delle  radiofrequenze  e'  efficace  previa  autorizzazione
          rilasciata  dal  Ministero  entro  novanta   giorni   dalla
          notifica  della  relativa  istanza  da  parte  dell'impresa
          subentrante. 
                3. All'esito dell'istruttoria  svolta  dall'Autorita'
          che, sentita l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato, accerta che non si verifichino  distorsioni  della
          concorrenza, il Ministero in conformita' dell'articolo  65,
          concede l'autorizzazione al  trasferimento  o  affitto  dei
          diritti d'uso dello spettro radio, o comunica i motivi  che
          ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni
          originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la
          predetta verifica: 
                  a) sottopone i trasferimenti  e  gli  affitti  alla
          procedura meno onerosa possibile; 
                  b) non rifiuta l'affitto  di  diritti  d'uso  dello
          spettro radio quando il  locatore  si  impegna  a  rimanere
          responsabile per il rispetto  delle  condizioni  originarie
          associate ai diritti d'uso; 
                  c) non rifiuta il trasferimento  di  diritti  d'uso
          dello spettro radio, salvo se vi e' il rischio evidente che
          il nuovo  titolare  non  sia  in  grado  di  soddisfare  le
          condizioni originarie associate ai diritti d'uso. 
                4. Il Ministero puo' apporre  all'autorizzazione,  se
          necessario,    le    specifiche     condizioni     proposte
          dall'Autorita'. In caso di  spettro  radio  armonizzato,  i
          trasferimenti rispettano tale uso  armonizzato.  I  diritti
          amministrativi  imposti  alle  imprese  in   relazione   al
          trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di
          diritti d'uso dello spettro radio  devono  essere  conformi
          all'articolo 16. Le  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  3
          lasciano impregiudicata  la  competenza  del  Ministero  di
          garantire  l'osservanza  delle  condizioni   associate   ai
          diritti d'uso dello spettro  radio  in  qualsiasi  momento,
          riguardo sia al locatore sia al locatario. 
                5.  L'Autorita'   e   il   Ministero   agevolano   il
          trasferimento o l'affitto di diritti  d'uso  dello  spettro
          radio  prendendo  in  considerazione   tempestivamente   le
          eventuali richieste di adattare le condizioni associate  ai
          diritti e  assicurando  che  tali  diritti  o  il  relativo
          spettro radio possano essere suddivisi o  disaggregati  nel
          miglior grado possibile. 
                6. In vista del trasferimento o  affitto  di  diritti
          d'uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico,  in
          un   formato   elettronico   standardizzato,   i   dettagli
          pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili  al
          momento  della  creazione  dei  diritti  e  conserva   tali
          informazioni fintantoche' i diritti esistono. 
                7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi  di  una
          disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto
          all'assegnazione   dei   diritti   d'uso   delle   relative
          frequenze,  e  che  riguarda  un  bacino  territoriale  non
          superiore a una regione italiana,  il  Ministero,  d'intesa
          con l'Autorita', puo' stabilire una procedura semplificata. 
                8. Il Ministero per i diritti d'uso assegnati tramite
          una disciplina di gara, puo' disporre che il  trasferimento
          o l'affitto  di  rami  d'azienda  o  il  trasferimento  del
          controllo della  societa'  che  detiene  i  diritti  d'uso,
          valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni
          di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento
          Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i  casi
          delle societa' quotate  in  borsa  soggetti  alla  relativa
          disciplina, siano considerati equivalenti al  trasferimento
          o affitto dei  diritti  d'uso.  In  tali  casi,  il  legale
          rappresentante  della  societa'  che  acquisisce  il   ramo
          d'azienda o il  controllo  sulla  societa'  che  detiene  i
          diritti, e' tenuto  a  notificare  al  Ministero  la  nuova
          catena di controllo della  societa'  acquirente.  Ove  esso
          dichiari che il soggetto o i  soggetti  che  congiuntamente
          detengono il controllo  della  societa'  acquirente,  o  la
          societa'  acquirente,   non   detengono,   direttamente   o
          indirettamente,  altri  diritti  d'uso  di  frequenze   per
          servizi di comunicazioni elettroniche  in  Italia,  non  e'
          richiesto il parere dell'Autorita' di cui al comma 3. 
                9. Salva la disciplina dei  diritti  d'uso  stabilita
          nei regolamenti di gara  che  hanno  condotto  al  rilascio
          degli stessi, sono assimilati all'affitto dei diritti d'uso
          di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al  presente
          articolo, gli accordi  di  condivisione  di  frequenze  ove
          almeno un soggetto parte dell'accordo  puo'  utilizzare  in
          maniera attiva frequenze rientranti nei diritti  d'uso  per
          servizi di comunicazione elettronica di un  altro  soggetto
          per la propria offerta commerciale.» 
                «Art. 73 (Sistemi di accesso  condizionato  ed  altre
          risorse) (ex art. 62 eecc - art.  43  Codice  2003).  -  1.
          All'accesso   condizionato   ai   servizi   televisivi    e
          radiofonici digitali trasmessi  ai  telespettatori  e  agli
          ascoltatori  si  applicano,  a  prescindere  dai  mezzi  di
          trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte
          1. 
                2.  Qualora,  in  base  a   un'analisi   di   mercato
          effettuata  in  conformita'  dell'articolo  78,  comma   1,
          l'Autorita' appuri che una o piu' imprese non dispongono di
          un significativo potere di mercato sul mercato  pertinente,
          puo' modificare o revocare le condizioni per  tali  imprese
          conformemente alle procedure previste dagli articoli  23  e
          33 solo se: 
                  a)  l'accessibilita'  per  gli  utenti   finali   a
          programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi  di
          diffusione specificati  ai  sensi  dell'articolo  98-vicies
          sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; 
                  b) le prospettive di un'effettiva  concorrenza  nei
          mercati  seguenti  non  risultano  pregiudicate   da   tale
          modifica o revoca: 
                    i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale
          al dettaglio; 
                    ii)  sistemi  di  accesso  condizionato  e  altre
          risorse correlate. 
                3. Le parti a cui si applica la modifica o la  revoca
          di tali obblighi sono informate con un adeguato preavviso. 
                4. Le condizioni applicate  in  virtu'  del  presente
          articolo lasciano impregiudicata la facolta'  all'Autorita'
          di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e
          di analoghi menu e interfacce di navigazione. 
                5. In deroga al comma  1,  l'Autorita',  con  cadenza
          periodica, riesamina le condizioni applicate in virtu'  del
          presente  articolo   attraverso   un'analisi   di   mercato
          conformemente all'articolo 78 comma 1, per  determinare  se
          mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.» 
                «Art. 87 (Trattamento normativo dei nuovi elementi di
          rete ad altissima capacita') (ex art. 76  eecc).  -  1.  Le
          imprese che sono state  designate  come  detentrici  di  un
          significativo potere di  mercato  in  uno  o  piu'  mercati
          rilevanti  ai  sensi  dell'articolo  78,  possono   offrire
          impegni in conformita' della procedura di cui  all'articolo
          90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al
          coinvestimento  la  realizzazione  di  una  nuova  rete  ad
          altissima capacita'  che  consista  di  elementi  in  fibra
          ottica fino ai locali degli utenti finali o  alla  stazione
          di base, ad  esempio  proponendo  la  contitolarita'  o  la
          condivisione  del  rischio  a  lungo   termine   attraverso
          cofinanziamento  o  accordi  di  acquisto  che   comportano
          diritti specifici di  carattere  strutturale  da  parte  di
          altri  fornitori  di  reti  o  servizi   di   comunicazione
          elettronica. 
                2. Quando valuta tali impegni, l'Autorita' determina,
          acquisendo ove opportuno, il parere dell'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del   mercato,   se   l'offerta   di
          coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti: 
                  a)  e'  aperta  in  qualsiasi  momento  durante  il
          periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti  o
          servizi di comunicazione elettronica; 
                  b) consentirebbe ad altri  coinvestitori  che  sono
          fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di
          competere efficacemente e in  modo  sostenibile  sul  lungo
          termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come
          detentrice di un significativo potere di mercato e' attiva,
          secondo modalita' che comprendono: 
                    1)   condizioni   eque,   ragionevoli    e    non
          discriminatorie   che   consentano   l'accesso   all'intera
          capacita' della rete nella misura in cui essa sia  soggetta
          al coinvestimento; 
                    2) flessibilita' in termini del  valore  e  della
          tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore; 
                    3)   la   possibilita'   di   incrementare   tale
          partecipazione in futuro; 
                    4) la concessione  di  diritti  reciproci  fra  i
          coinvestitori  dopo  la  realizzazione  dell'infrastruttura
          oggetto del coinvestimento; 
                  c) e' resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo
          e, se l'impresa non possiede  le  caratteristiche  elencate
          all'articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima  dell'avvio
          della realizzazione della nuova rete; 
                  d) i richiedenti l'accesso che non  partecipano  al
          coinvestimento possono beneficiare  fin  dall'inizio  della
          stessa qualita' e velocita', delle  medesime  condizioni  e
          della   stessa   raggiungibilita'   degli   utenti   finali
          disponibili prima della realizzazione, accompagnate  da  un
          meccanismo di adeguamento nel corso del  tempo,  confermato
          dall'Autorita', alla luce degli  sviluppi  sui  mercati  al
          dettaglio  correlati,  che   mantenga   gli   incentivi   a
          partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che  i
          richiedenti l'accesso  abbiano  accesso  agli  elementi  ad
          altissima capacita' della rete contemporaneamente  e  sulla
          base di condizioni trasparenti  e  non  discriminatorie  in
          modo da  rispecchiare  adeguatamente  i  gradi  di  rischio
          sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle  diverse  fasi
          della  realizzazione  e  tengano  conto  della   situazione
          concorrenziale sui mercati al dettaglio; 
                  e)  e'  conforme   almeno   ai   criteri   di   cui
          all'allegato  5  ed  e'  presentata  secondo  i  canoni  di
          diligenza, correttezza,  completezza  e  veridicita'  delle
          informazioni fornite. 
                3.   L'Autorita',   se   conclude,    prendendo    in
          considerazione i risultati del test  del  mercato  condotto
          conformemente   all'articolo   91,   che    l'impegno    di
          coinvestimento offerto soddisfa le condizioni  indicate  al
          comma 2 del presente articolo, rende  l'impegno  vincolante
          ai sensi dell'articolo 90, comma 3, e in conformita' con il
          principio   di   proporzionalita'   non   impone   obblighi
          supplementari a norma dell'articolo 79 per quanto  concerne
          gli  elementi  della  nuova  rete  ad  altissima  capacita'
          oggetto   degli   impegni,   se   almeno   un    potenziale
          coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con
          l'impresa designata come  detentrice  di  un  significativo
          potere di mercato. 
                4. Il comma 3 lascia  impregiudicato  il  trattamento
          normativo  delle  circostanze  che,   tenendo   conto   dei
          risultati  di  eventuali  test  del  mercato  condotti   in
          conformita' all'articolo 90, comma  2,  non  soddisfano  le
          condizioni indicate al comma 1 del  presente  articolo,  ma
          incidono sulla concorrenza e sono prese  in  considerazione
          ai fini degli articoli 78 e  79.  In  deroga  al  comma  3,
          l'Autorita'  puo',  in   casi   debitamente   giustificati,
          imporre,  mantenere  o  adeguare   misure   correttive   in
          conformita' degli articoli da 79 a 85 per  quanto  concerne
          le nuove reti ad altissima capacita' al fine  di  risolvere
          notevoli  problemi  di  concorrenza  in  mercati  specifici
          qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche
          di  tali  mercati,  detti  problemi  di   concorrenza   non
          potrebbero essere risolti altrimenti. 
                5. L'Autorita'  monitora  costantemente  il  rispetto
          delle  condizioni  di  cui  al  comma  1  e  puo'   imporre
          all'impresa designata come detentrice di  un  significativo
          potere di mercato  di  fornire  una  propria  dichiarazione
          annuale  di  conformita'.  Il  presente   articolo   lascia
          impregiudicato  il  potere   dell'Autorita'   di   adottare
          decisioni  a  norma  dell'articolo  26,  comma  1,  qualora
          insorga una controversia  tra  imprese  nell'ambito  di  un
          accordo  di  coinvestimento  che  si  ritiene  rispetti  le
          condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo. 
                6. L'Autorita' tiene  conto  delle  linee  guida  del
          BEREC di cui all'articolo 76, paragrafo 4, della  direttiva
          (UE) 2018/1972.» 
                «Art. 88 (Separazione funzionale) (ex art.  77  eecc-
          art. 50-bis Codice 2003). - 1. L'Autorita', qualora accerti
          che  gli  obblighi  appropriati  imposti  ai  sensi   degli
          articoli da  80  a  85  si  sono  rivelati  inefficaci  per
          conseguire  un'effettiva   concorrenza   e   che   esistono
          importanti  e  persistenti  problemi   di   concorrenza   o
          fallimenti  del  mercato  individuati  in  relazione   alla
          fornitura all'ingrosso di taluni  mercati  di  prodotti  di
          accesso,  puo',  in   via   eccezionale   e   conformemente
          all'articolo 79 comma 2, secondo  paragrafo,  imporre  alle
          imprese verticalmente integrate l'obbligo di  collocare  le
          attivita' relative alla  fornitura  all'ingrosso  di  detti
          prodotti di accesso in un'entita' commerciale  operante  in
          modo indipendente. Tale entita'  commerciale  deve  fornire
          prodotti e servizi di accesso a tutte le  imprese,  incluse
          le altre entita'  commerciali  all'interno  della  societa'
          madre,  negli  stessi  tempi,   agli   stessi   termini   e
          condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi  e
          servizi  e  attraverso  gli  stessi  sistemi  e  le  stesse
          procedure. 
                2. Ove intenda  imporre  un  obbligo  di  separazione
          funzionale,  l'Autorita'  presenta   una   richiesta   alla
          Commissione europea fornendo: 
                  a)  le  prove  degli   esiti   degli   accertamenti
          effettuati dall'Autorita' descritti al comma 1; 
                  b) una valutazione motivata dalla quale  si  deduca
          che  le  prospettive  di  una   concorrenza   effettiva   e
          sostenibile  basata  sulle  infrastrutture  sono  scarse  o
          assenti; 
                  c) un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorita',
          sull'impresa,   in   particolare   sulla    forza    lavoro
          dell'impresa  separata,  sul  settore  delle  comunicazioni
          elettroniche  nel  suo  insieme   e   sugli   incentivi   a
          investirvi,  in  particolare   per   quanto   riguarda   la
          necessita' di garantire la coesione sociale e territoriale,
          nonche'  sugli  altri  soggetti  interessati,  compreso  in
          particolare l'impatto previsto  sulla  concorrenza  e  ogni
          potenziale effetto risultante sui consumatori; 
                  d) un'analisi delle ragioni per  cui  l'obbligo  in
          questione sarebbe lo strumento piu' efficace per  applicare
          le  misure  correttive  volte  a  ovviare  ai  problemi  di
          concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati. 
                3. Il progetto di misura  di  separazione  funzionale
          comprende i seguenti elementi: 
                  a) la natura e il livello di  separazione  precisi,
          specificando,   in   particolare,   lo   status   giuridico
          dell'entita' commerciale separata; 
                  b)   l'individuazione   dei    beni    dell'entita'
          commerciale separata  e  i  prodotti  o  servizi  che  tale
          entita' deve fornire; 
                  c)  le  disposizioni  gestionali   per   assicurare
          l'indipendenza  del  personale   dell'entita'   commerciale
          separata e gli incentivi corrispondenti; 
                  d)  le  norme  per  garantire  l'osservanza   degli
          obblighi; 
                  e) le norme per  assicurare  la  trasparenza  delle
          procedure operative, in  particolare  nei  confronti  delle
          altre parti interessate; 
                  f)  un  programma  di  controllo   per   assicurare
          l'osservanza degli obblighi, inclusa  la  pubblicazione  di
          una relazione annuale. 
                4.  A  seguito  della  decisione  della   Commissione
          europea  sul  progetto  di  misura  adottato  conformemente
          all'articolo 79, comma 3, l'Autorita'  effettua  un'analisi
          coordinata dei  diversi  mercati  collegati  alla  rete  di
          accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78.  Sulla
          base  di  detta  analisi,  l'Autorita'  impone,   mantiene,
          modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure
          indicate gli articoli 23 e 33. 
                5.  Un'impresa  alla  quale  sia  stata  imposta   la
          separazione funzionale puo' essere soggetta a uno qualsiasi
          degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato
          specifico  nel  quale  e'  stato  stabilito  che  l'impresa
          dispone di un significativo  potere  di  mercato  ai  sensi
          dell'articolo  78  oppure   a   qualsiasi   altro   obbligo
          autorizzato   dalla   Commissione   europea   conformemente
          all'articolo 79 comma 2.» 
                «Art. 98 (Controllo delle spese). - 1. Nel fornire le
          prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui
          all'articolo 94, i fornitori  di  un  servizio  di  accesso
          adeguato  a  internet  a  banda  larga  e  di  servizi   di
          comunicazione vocale in conformita' degli articoli da 94  a
          97 definiscono le condizioni e modalita' in modo  tale  che
          l'utente finale non sia costretto a  pagare  prestazioni  o
          servizi  che  non   sono   necessari   o   che   non   sono
          indispensabili per il servizio richiesto. 
                2. I fornitori di un servizio di accesso  adeguato  a
          internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale
          indicati all'articolo  94  che  prestano  servizi  a  norma
          dell'articolo  96  offrono  le  prestazioni  e  i   servizi
          specifici di cui all'allegato 6, parte  A,  secondo  quanto
          applicabile, di modo che i consumatori possano  sorvegliare
          e controllare le proprie spese. Tali fornitori  attuano  un
          sistema  per  evitare  una  cessazione  ingiustificata  dei
          servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso
          adeguato a internet a banda larga per i consumatori di  cui
          all'articolo 95, comprendente un  meccanismo  adeguato  per
          verificare  il  perdurare  dell'interesse  a   fruire   del
          servizio. Il presente comma si applica  anche  agli  utenti
          finali che sono microimprese e organizzazioni  senza  scopo
          di lucro di cui al decreto legislativo del 3  luglio  2017,
          n. 117. 
                3. L'Autorita', se constata che le  prestazioni  sono
          ampiamente disponibili, puo' disapplicare  le  disposizioni
          del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte  di
          esso.» 
                «Art.  98-novies  (Numeri  armonizzati  destinati   a
          servizi armonizzati a valenza sociale,  compresi  i  numeri
          per assistenza a minori e minori  scomparsi)  (ex  art.  96
          eecc; art. 77-bis Codice delle  comunicazioni  elettroniche
          ante  riforma  2021).  -  1.  I  Ministeri  competenti  per
          materia,  promuovono  i  numeri  specifici   nell'arco   di
          numerazione che inizia con  il  codice  '116'  identificati
          nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea,  del
          15  febbraio  2007,  che  riserva  l'arco  di   numerazione
          nazionale che  inizia  con  il  116  a  numeri  armonizzati
          destinati a servizi armonizzati a valenza  sociale  e  resi
          disponibili   dall'Autorita'.    Essi    incoraggiano    la
          prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati.
          In  particolare,  i  Ministeri  competenti   per   materia,
          provvedono affinche'  gli  utenti  finali  abbiano  accesso
          gratuitamente  a  un  servizio  che  operi  uno   sportello
          telefonico accessibile al numero  «116000»  per  denunciare
          casi di minori scomparsi. 
                2. I  Ministeri  competenti  per  materia  provvedono
          affinche' gli utenti finali con disabilita'  possano  avere
          un accesso ai servizi forniti nell'arco  della  numerazione
          che inizia con il codice  '116'.  Le  misure  adottate  per
          facilitare l'accesso degli utenti finali con disabilita'  a
          tali servizi mentre viaggiano in altri  Stati  membri  sono
          fondate sul rispetto delle norme o  specifiche  in  materia
          stabilite a norma dell'articolo 39. 
                3. I Ministeri assegnatari di numerazione con  codice
          '116'   adottano   misure   adeguate   a    garantire    la
          disponibilita'   delle   risorse    necessarie    per    il
          funzionamento   del   relativo   sportello   telefonico   e
          provvedono affinche' gli utenti finali siano  adeguatamente
          informati dell'esistenza e dell'utilizzo dei servizi attivi
          forniti con tali numerazioni. 
                4. L'Autorita' provvede ad  includere  nei  Piani  di
          numerazione dei  servizi  di  comunicazione  elettronica  e
          modalita' di assegnazione dei numeri armonizzati  destinati
          a servizi armonizzati a valenza sociale con codice '116'  e
          provvede altresi' alla relativa assegnazione  ai  Ministeri
          competenti.» 
                «Art. 98-terdecies (Tutela dei diritti  fondamentali)
          (ex art. 100 eecc). - Le misure  nazionali  in  materia  di
          accesso a servizi e applicazioni  o  di  uso  delle  stesse
          attraverso reti di comunicazione elettronica  da  parte  di
          utenti finali rispettano la Carta dei diritti  fondamentali
          dell'Unione europea («Carta») e  i  principi  generali  del
          diritto dell'Unione. 
                Qualunque  provvedimento  riguardante   l'accesso   a
          servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti
          di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali,
          che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle liberta'
          fondamentali riconosciuti dalla Carta e'  imposto  soltanto
          se e' previsto dalla  legge  e  rispetta  detti  diritti  e
          liberta',  e'  proporzionato  e   necessario   e   risponde
          effettivamente  agli  obiettivi   di   interesse   generale
          riconosciuti dal  diritto  dell'Unione  o  all'esigenza  di
          proteggere i diritti e le liberta'  altrui  in  conformita'
          dell'articolo 65, comma  1,  della  Carta  e  dei  principi
          generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto  a  un
          ricorso effettivo e a un giusto processo.  Di  conseguenza,
          tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto  del
          principio della presunzione d'innocenza e del diritto  alla
          protezione dei dati personali, secondo quanto previsto  dal
          Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno
          2003,  n.  196  nonche',  ove  applicabile,   dal   decreto
          legislativo  18  maggio  2018,  n.  51.  E'  garantita  una
          procedura  preliminare  equa  ed  imparziale,  compresi  il
          diritto della persona o delle persone interessate di essere
          ascoltate, fatta  salva  la  necessita'  di  presupposti  e
          regimi  procedurali  appropriati   in   casi   di   urgenza
          debitamente accertata conformemente alla Carta.» 
                «Art.  98-septies  decies  (Durata  dei  contratti  e
          diritto di recesso). - 1. L'Autorita' provvede affinche' le
          condizioni e le procedure  di  recesso  dei  contratti  non
          fungano da disincentivo  al  cambiamento  di  fornitore  di
          servizi e affinche' i contratti stipulati tra consumatori e
          fornitori   di   servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili   al   pubblico,   diversi   dai   servizi   di
          comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e  dai
          servizi di trasmissione  utilizzati  per  la  fornitura  di
          servizi da macchina a macchina, non impongano un periodo di
          impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere  che
          tra le offerte commerciali  almeno  una  abbia  una  durata
          massima iniziale di 12 mesi. 
                2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano  alla
          durata  di  un  contratto  a  rate  se  il  consumatore  ha
          convenuto  in  un  contratto  separato  di   rateizzare   i
          pagamenti  esclusivamente  per   l'installazione   di   una
          connessione fisica, in  particolare  a  reti  ad  altissima
          capacita'. Un contratto a rate per l'installazione  di  una
          connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale,
          a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di
          esercitare i loro diritti in virtu' del presente articolo. 
                3. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche agli utenti finali  che  sono  microimprese,  piccole
          imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a  meno  che
          non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali
          disposizioni. 
                4. Se il contratto prevede la proroga  automatica  di
          un  contratto  a  durata   determinata   per   servizi   di
          comunicazione   elettronica   diversi   dai   servizi    di
          comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e  dai
          servizi di trasmissione  utilizzati  per  la  fornitura  di
          servizi da macchina a macchina, dopo  la  proroga  l'utente
          finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi
          momento con  un  preavviso  di  massimo  un  mese  e  senza
          incorrere in alcuna penale  ne'  costi  di  disattivazione,
          eccetto quelli addebitati per  la  ricezione  del  servizio
          durante il periodo di preavviso. Con  almeno  due  mesi  di
          anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto,  i
          fornitori informano  l'utente  finale,  in  modo  chiaro  e
          tempestivo  e  su  un  supporto  durevole,  circa  la  fine
          dell'impegno contrattuale e in  merito  alle  modalita'  di
          recesso dal contratto e migliori tariffe relative  ai  loro
          servizi.  I  fornitori  offrono  agli  utenti  finali  tali
          informazioni in merito alle  migliori  tariffe  almeno  una
          volta all'anno. 
                5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal
          contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere  in
          alcuna penale  ne'  costi  di  disattivazione,  al  momento
          dell'avvenuta comunicazione di modifiche  delle  condizioni
          contrattuali  proposte  dal   fornitore   di   servizi   di
          comunicazione elettronica accessibili al  pubblico  diversi
          dai servizi di  comunicazione  interpersonale  indipendenti
          dal numero, tranne nel caso in cui  le  modifiche  proposte
          siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale,  siano
          di carattere puramente amministrativo e non  abbiano  alcun
          effetto  negativo  sull'utente  finale  o   siano   imposte
          direttamente  dal  diritto  dell'Unione  o   nazionale.   I
          fornitori informano gli utenti finali,  con  preavviso  non
          inferiore a trenta  giorni,  di  qualsiasi  modifica  delle
          condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di
          recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale ne'
          ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove
          condizioni. Il  diritto  di  recedere  dal  contratto  puo'
          essere  esercitato  entro  sessanta  giorni   dall'avvenuta
          comunicazione di modifica  delle  condizioni  contrattuali.
          L'Autorita'  provvede  affinche'   la   comunicazione   sia
          effettuata in modo chiaro e comprensibile  su  un  supporto
          durevole. 
                6. In caso di discrepanza significativa, continuativa
          o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di
          un servizio di comunicazione  elettronica,  diverso  da  un
          servizio  di  accesso  a  internet  o  da  un  servizio  di
          comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e  la
          prestazione indicata nel contratto  il  consumatore  ha  il
          diritto di risolvere il contratto senza incorrere in  alcun
          costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti  dal
          contratto  o  dalla  regolamentazione  di  settore  per   i
          disservizi subiti. 
                7. Ove un utente finale abbia il diritto di  recedere
          da  un  contratto  per  la  prestazione   di   servizi   di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico,  diversi
          da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal
          numero, prima della scadenza contrattuale  concordata,  non
          e'  dovuto  alcun  corrispettivo,  a  qualsiasi  titolo,  a
          eccezione  di  quanto  previsto  per   le   apparecchiature
          terminali abbinate al contratto al momento della stipula  e
          fornite dall'operatore che l'utente sceglie  di  mantenere.
          In  tale  ipotesi  gli  importi  eventualmente  dovuti  non
          superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato
          al momento della  conclusione  del  contratto  o  la  quota
          rimanente della tariffa per i servizi  prestati  fino  alla
          fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore. 
                8. L'Autorita' puo' stabilire  altri  metodi  per  il
          calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che
          non comportino un livello  eccedente  quello  calcolato  in
          conformita' al comma 7. Il fornitore elimina  gratuitamente
          le  eventuali  condizioni  associate   all'utilizzo   delle
          apparecchiature terminali  su  altre  reti  in  un  momento
          specificato dall'Autorita' al piu'  tardi  al  momento  del
          pagamento di tali importi. 
                9. Per quanto  riguarda  i  servizi  di  trasmissione
          utilizzati per servizi da macchina a macchina, del  diritto
          di recesso di cui ai commi  5  e  7  beneficiano  solo  gli
          utenti finali che sono consumatori,  microimprese,  piccole
          imprese o organizzazioni senza scopo di lucro. 
                10. Restano ferme le disposizioni di cui  all'art.  1
          del decreto legge 31 gennaio  2007  n.  7,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.» 
                «Art. 98-octiesdecies (Passaggio a un altro fornitore
          e portabilita' del numero)  (ex  art.  106  eecc;  art.  80
          Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021).
          - 1. Nel caso di passaggio da un fornitore  di  servizi  di
          accesso a internet a  un  altro,  i  fornitori  interessati
          offrono all'utente finale  informazioni  adeguate  prima  e
          durante  la  procedura  di  passaggio  e  garantiscono   la
          continuita' del  servizio  di  accesso  a  internet,  salvo
          laddove  non  sia  tecnicamente  fattibile.  Il   fornitore
          ricevente assicura che l'attivazione dei servizi di accesso
          a internet abbia luogo nel piu' breve tempo possibile  alla
          data e comunque entro la data e nei  termini  espressamente
          concordati  con  l'utente  finale.  Il  fornitore   cedente
          continua a prestare il servizio di accesso a internet  alle
          stesse condizioni finche' il fornitore ricevente non attiva
          il suo servizio di accesso a internet.  L'interruzione  del
          servizio  durante  la  procedura  di  passaggio  non   puo'
          superare  un  giorno  lavorativo.  L'Autorita'   garantisce
          l'efficienza e la semplicita' della procedura di  passaggio
          per l'utente finale. 
                2.  L'Autorita'  e  il  Ministero  nell'ambito  delle
          rispettive  competenze,  provvedono  affinche'  tutti   gli
          utenti  finali  con  numeri  appartenenti   al   piano   di
          numerazione nazionale abbiano il diritto  di  conservare  i
          propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall'impresa
          fornitrice del servizio, a norma dell'allegato 6, parte C. 
                3. Qualora un utente  finale  risolva  un  contratto,
          l'Autorita' e il Ministero,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, provvedono affinche' possa mantenere il diritto
          di trasferire un numero dal piano di numerazione  nazionale
          verso un altro fornitore per  almeno  un  mese  dalla  data
          della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto. 
                4. L'Autorita' provvede affinche' la tariffazione tra
          fornitori  in  relazione  alla  portabilita'  del   numero,
          qualora prevista,  sia  orientata  ai  costi  e  non  siano
          applicati oneri diretti agli utenti finali. 
                5. Il trasferimento dei numeri e la  loro  successiva
          attivazione sono effettuati nel piu' breve tempo  possibile
          alla data  e  nei  termini  esplicitamente  concordati  con
          l'utente finale.  In  ogni  caso,  gli  utenti  finali  che
          abbiano  concluso  un  accordo  per  il  trasferimento  del
          proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l'attivazione
          del numero in questione entro un  giorno  lavorativo  dalla
          data concordata con l'utente finale.  In  caso  di  mancato
          successo delle operazioni di  trasferimento,  il  fornitore
          cedente  riattiva  il  numero   e   i   servizi   correlati
          dell'utente   finale   fino    al    completamento    della
          portabilita'. Il fornitore cedente continua  a  prestare  i
          servizi   agli   stessi   termini   e    condizioni    fino
          all'attivazione dei servizi  del  fornitore  ricevente.  In
          ogni  caso,  l'interruzione   del   servizio   durante   le
          operazioni di passaggio di fornitore  e  trasferimento  dei
          numeri  non  puo'  superare  un  giorno   lavorativo.   Gli
          operatori  le  cui  reti  o  le  risorse  di  accesso  sono
          utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente,
          o  da  entrambi,  provvedono   affinche'   non   vi   siano
          interruzioni del servizio che ritarderebbero le  operazioni
          di passaggio di fornitore e di portabilita' del numero. 
                6. Il fornitore ricevente conduce  le  operazioni  di
          passaggio di fornitore e di portabilita' del numero di  cui
          ai commi 1  e  5  ed  entrambi  i  fornitori,  ricevente  e
          cedente, cooperano in  buona  fede.  Non  causano  abusi  o
          ritardi nelle operazioni di passaggio  di  fornitore  e  di
          portabilita' del numero ne' effettuano il trasferimento  di
          numeri o il passaggio di utenti finali  senza  il  consenso
          esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali
          con il fornitore cedente sono  risolti  automaticamente  al
          termine delle operazioni di trasferimento. L'Autorita' puo'
          stabilire i dettagli delle operazioni  di  cambiamento  del
          fornitore e di portabilita' del numero, tenendo conto delle
          disposizioni  nazionali  in  materia  di  contratti,  della
          fattibilita' tecnica e della necessita' di assicurare  agli
          utenti finali la continuita' del servizio. Cio'  comprende,
          ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la
          portabilita'  sia  ultimata  via   etere,   salvo   diversa
          richiesta dell'utente finale.  L'Autorita'  adotta  inoltre
          misure tali da assicurare l'adeguata informazione e  tutela
          degli  utenti  finali  durante  tutte  le   operazioni   di
          trasferimento  e  di  portabilita',  evitando  altresi'  il
          trasferimento ad altro operatore contro la loro volonta'. I
          fornitori  cedenti  rimborsano  su  richiesta   l'eventuale
          credito  residuo  ai  consumatori  che  utilizzano  servizi
          prepagati.  Il  rimborso  puo'  essere   soggetto   a   una
          trattenuta solo  se  indicato  nel  contratto.  L'eventuale
          trattenuta  e'  proporzionata  e   commisurata   ai   costi
          effettivi sostenuti dal fornitore  cedente  nell'erogazione
          del rimborso. 
                7. L'Autorita' stabilisce norme relative ai  rimborsi
          e indennizzi in favore degli utenti finali e alle  sanzioni
          in caso di mancato rispetto  degli  obblighi  previsti  dal
          presente  articolo  da  parte  del  fornitore,  compresi  i
          ritardi o abusi relativi alle operazioni di  passaggio  tra
          fornitori e nel trasferimento del  numero  e  alla  mancata
          presentazione   ad   appuntamenti   di   servizio   e    di
          installazione. 
                8.  Oltre  alle  informazioni  richieste   ai   sensi
          dell'allegato 8, l'Autorita' provvede affinche' gli  utenti
          finali   siano   adeguatamente    informati    in    merito
          all'esistenza del diritto al rimborso e indennizzo  di  cui
          al comma 7.» 
                «Art.98-novies decies (Offerte di pacchetti) (ex art.
          107 eecc). - 1. Se un pacchetto di servizi o  un  pacchetto
          di  servizi  e  apparecchiature  terminali  offerto  a   un
          consumatore comprende  almeno  un  servizio  di  accesso  a
          internet o  un  servizio  di  comunicazione  interpersonale
          basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano gli
          articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies  comma  1,
          98-septies decies e 98-octies decies a tutti  gli  elementi
          del pacchetto, compresi, se del caso quelli non  altrimenti
          contemplati da tali disposizioni. 
                2. Se il  consumatore  ha  il  diritto  di  risolvere
          qualsiasi elemento del pacchetto di cui al  comma  1  prima
          della  scadenza  contrattuale  concordata  per  ragioni  di
          mancata conformita' al contratto o di mancata fornitura, ha
          il diritto di risolvere il contratto in relazione  a  tutti
          gli elementi del pacchetto. 
                3. La sottoscrizione  di  servizi  o  apparecchiature
          terminali supplementari forniti o distribuiti dal  medesimo
          fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi  di
          comunicazione interpersonale basati sul numero  accessibili
          al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto
          a  cui  tali  servizi  o  apparecchiature  terminali   sono
          aggiunti,   salvo   qualora   il    consumatore    convenga
          diversamente,  in  maniera  espressa,  al   momento   della
          sottoscrizione  relativa  a   servizi   o   apparecchiature
          terminali supplementari. 
                4. I commi 1 e  3  si  applicano  anche  agli  utenti
          finali   che   sono   microimprese,   piccole   imprese   o
          organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano
          espressamente acconsentito a non applicare la  totalita'  o
          parti di tali disposizioni. 
                5. L'Autorita' puo' altresi' applicare  gli  articoli
          98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies
          decies e 98-octies decies richiamati al comma 1 per  quanto
          concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.» 
                «Art.  98-vicies  semel  (Disposizioni  per  favorire
          l'attuazione del numero di  emergenza  unico  europeo)  (ex
          art. 75-bis Codice 2003). - 1. Al  Ministero  dell'interno,
          di concerto con il Ministero,  sono  attribuiti  poteri  di
          indirizzo   e   coordinamento   per   l'individuazione    e
          l'attuazione  delle  iniziative  volte  all'istituzione  su
          tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza
          europeo «112» attraverso l'istituzione  di  PSAP  di  primo
          livello  da  realizzare  in  ambito  regionale,  denominati
          Centrali  Uniche  di  Risposta-CUR,  secondo  le  modalita'
          definite con appositi protocolli d'intesa tra il  Ministero
          dell'interno e le regioni,  ai  sensi  di  quanto  disposto
          dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dal decreto legislativo
          19 agosto 2016, n. 177. 
                2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma  1,  il
          Ministero  dell'interno  si  avvale  di   una   commissione
          consultiva  costituita  presso  il  medesimo  Ministero   e
          composta dai  rappresentanti  del  Ministero  dell'interno,
          della Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
          per le politiche europee,  dei  Ministeri  dell'economia  e
          delle finanze, delle imprese e del  made  in  Italy,  della
          salute e della difesa, nonche' dai rappresentanti designati
          dalla  Conferenza  Stato-Regioni.   Ai   componenti   della
          commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese. 
                3.   Ai   fini   dell'attuazione   delle   iniziative
          individuate ai sensi del presente  articolo,  il  Ministero
          d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale  fine  si
          avvale della commissione consultiva  di  cui  al  comma  2,
          esercita  le  relative  attribuzioni  nei  confronti  degli
          operatori di comunicazioni elettroniche. 
                4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma 1 si
          completa sull'intero territorio nazionale entro il  termine
          di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.» 
                «Art. 98-vicies bis  (Comunicazioni  di  emergenza  e
          numero unico di emergenza europeo) (ex art. 109). -  1.  Il
          Ministero, d'intesa con il  Ministero  dell'interno  che  a
          tale fine si avvale della commissione consultiva di cui  al
          comma 2 dell'articolo 98-vicies semel,  provvede  affinche'
          tutti gli utenti finali dei servizi  di  cui  al  comma  2,
          compresi gli  utenti  di  telefoni  pubblici  a  pagamento,
          possano  avere  accesso,  gratuitamente   e   senza   dover
          utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso
          tramite le comunicazioni di emergenza digitando  il  numero
          unico di emergenza europeo  «112»  e  qualunque  numero  di
          emergenza nazionale. Il  Ministero  promuove  l'accesso  ai
          servizi di soccorso tramite il numero  unico  di  emergenza
          europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che  non
          sono accessibili al  pubblico  ma  consentono  le  chiamate
          verso le reti pubbliche, in  particolare  quando  l'impresa
          responsabile  di  tale  rete  non   fornisce   un   accesso
          alternativo e agevole a un servizio di soccorso.  I  numeri
          di  emergenza  nazionali  sono  richiesti   dai   Ministeri
          competenti,  sentito  il  Ministero  e   l'Autorita',   che
          provvede  all'assegnazione  e  al  recepimento  nei   piani
          nazionali  di  numerazione  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica. 
                2.  Il   Ministero,   d'intesa   con   il   Ministero
          dell'interno che a tale fine si  avvale  della  commissione
          consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel,
          previa consultazione dell'Autorita', delle  Amministrazioni
          esercenti servizi di emergenza e dei fornitori  di  servizi
          di  comunicazione  elettronica,  provvede   affinche'   sia
          garantito un accesso ai servizi di emergenza da  parte  dei
          fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati
          sul numero accessibili al pubblico, nei casi  in  cui  tali
          servizi  consentono  agli  utenti  finali   di   effettuare
          chiamate  verso  un  numero  che  figura  in  un  piano  di
          numerazione    nazionale    o    internazionale,    tramite
          comunicazioni di emergenza allo PSAP piu' idoneo. 
                3. Il Ministero dell'interno provvede affinche' tutte
          le comunicazioni di emergenza al numero unico di  emergenza
          europeo «112» ricevano adeguata risposta e  siano  trattate
          nel modo piu' consono alla struttura nazionale dei  servizi
          di  soccorso.  Tali  comunicazioni  di  emergenza  ricevono
          risposte e  un  trattamento  con  la  stessa  rapidita'  ed
          efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette
          al numero o ai numeri di  emergenza  nazionali,  se  questi
          continuano ad essere utilizzati. Il Ministero  esercita  le
          relative attribuzioni  nei  confronti  degli  operatori  di
          comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma
          3 dell'articolo 98-vicies semel. 
                4.  Il  Ministero  dell'interno  provvede   affinche'
          l'accesso per gli utenti finali con disabilita' ai  servizi
          di emergenza sia disponibile tramite  le  comunicazioni  di
          emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali
          conformemente al diritto dell'Unione europea che  armonizza
          i requisiti di accessibilita' dei prodotti e  dei  servizi.
          Il  Ministero  esercita  le   relative   attribuzioni   nei
          confronti degli  operatori  di  comunicazioni  elettroniche
          secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo  98-vicies
          semel.  L'Autorita'  e  il  Ministero,  d'intesa   con   il
          Ministero dell'interno che a  tale  fine  si  avvale  della
          commissione consultiva di  cui  al  comma  2  dell'articolo
          98-vicies semel, collaborano con la Commissione  europea  e
          le altre autorita' nazionali di regolamentazione o le altre
          autorita'  competenti  al  fine  dell'adozione  di   misure
          adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in  un  altro
          Stato membro, gli utenti  finali  con  disabilita'  possano
          accedere ai servizi di emergenza su un piano di parita' con
          altri utenti finali  senza  alcuna  preregistrazione.  Tali
          misure mirano a garantire l'interoperabilita' tra gli Stati
          membri e si basano quanto  piu'  possibile  sulle  norme  o
          specifiche europee stabilite conformemente all'articolo  39
          del  presente  decreto.  Tali  misure  non  impediscono  al
          Ministero, d'intesa con il Ministero  dell'interno,  che  a
          tale fine si avvale della commissione consultiva di cui  al
          comma  2  dell'articolo  98-vicies   semel,   di   adottare
          ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli  obiettivi
          di cui al presente articolo. 
                5. Il Ministero dell'interno  provvede  affinche'  le
          informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe
          a disposizione dei PSAP senza indugio  dopo  che  e'  stata
          stabilita la connessione della comunicazione di  emergenza.
          Esse  comprendono  le  informazioni  sulla   localizzazione
          basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla
          localizzazione  del  chiamante  derivanti  dai  dispositivi
          mobili, che sono conservate per il solo tempo  strettamente
          necessario. Il Ministero esercita le relative  attribuzioni
          nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche
          secondo  quanto  indicato  al   comma   3.   Il   Ministero
          dell'interno   provvede   affinche'   sia   realizzata   la
          generazione e  la  trasmissione  delle  informazioni  sulla
          localizzazione del chiamante, le quali  sono  gratuite  per
          l'utente finale e per  i  PSAP  con  riguardo  a  tutte  le
          comunicazioni di emergenza al  numero  unico  di  emergenza
          europeo  «112».  Il  Ministero  dell'interno,  sentiti   il
          Ministero e l'Autorita', puo' estendere tale  obbligo  alle
          comunicazioni  di  emergenza  agli  ulteriori   numeri   di
          emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento
          nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma
          1 dell'articolo 98-vicies semel. Il Ministero dell'interno,
          sentiti  il  Ministero  e  l'Autorita',   anche   ai   fini
          dell'eventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri
          per  l'esattezza  e  l'affidabilita'   delle   informazioni
          fornite sulla localizzazione del chiamante. 
                6. Il Ministero dell'interno provvede  affinche'  gli
          utenti  finali  siano  adeguatamente  informati  in  merito
          all'esistenza e  all'uso  del  numero  unico  di  emergenza
          europeo «112», nonche' alle sue funzioni di accessibilita',
          anche attraverso  iniziative  rivolte  specificamente  alle
          persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro e  agli
          utenti  finali  con  disabilita'.  Tali  informazioni  sono
          fornite in un formato accessibile e concepito  per  diversi
          tipi di disabilita'.  Il  Ministero  esercita  le  relative
          attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni
          elettroniche   secondo   quanto   indicato   al   comma   3
          dell'articolo 98-vicies semel. 
                7. L'Autorita' collabora con il BEREC al  fine  della
          costituzione e mantenimento della  banca  dati  dei  numeri
          E.164 dei servizi  di  emergenza  degli  Stati  membri  per
          garantire che questi siano in grado di contattarsi  da  uno
          Stato membro all'altro anche qualora tale  banca  dati  sia
          mantenuta da un'altra organizzazione.» 
                «Art. 98-vicies quinquies (Servizi  di  consultazione
          degli elenchi) (ex art. 112  eecc;  art.  75  Codice  delle
          comunicazioni  elettroniche  ante  riforma  2021).   -   1.
          L'Autorita' provvede affinche' tutti i fornitori di servizi
          di  comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero  che
          assegnano numeri da  un  piano  di  numerazione  soddisfino
          qualsiasi richiesta ragionevole di rendere  disponibili  le
          informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi
          e di servizi di consultazione accessibili al  pubblico,  in
          una  forma  concordata  e  a  condizioni  eque,  oggettive,
          orientate  ai  costi  e  non  discriminatorie.  L'Autorita'
          provvede affinche' sia rispettato il diritto  degli  utenti
          di servizi telefonici accessibili  al  pubblico  ad  essere
          inseriti o esclusi dagli elenchi. 
                2. L'Autorita' puo'  imporre  obblighi  e  condizioni
          alle imprese che controllano l'accesso degli utenti  finali
          alla fornitura  di  servizi  di  consultazione  elenchi  in
          conformita' dell'articolo 72. Tali  obblighi  e  condizioni
          sono obiettivi, equi,  trasparenti,  non  discriminatori  e
          favoriscono modalita' digitali di  erogazione  e  fruizione
          del servizio. 
                3.  L'Autorita'  non  mantiene   in   essere   alcuna
          limitazione normativa che impedisca agli utenti  finali  di
          uno Stato membro di accedere  direttamente  ai  servizi  di
          consultazione elenchi di  un  altro  Stato  membro  tramite
          chiamata vocale o SMS e adotta le misure per garantire tale
          accesso a norma dell'articolo 98-decies. 
                4. Il presente articolo si  applica  fatte  salve  le
          prescrizioni  del  diritto  dell'Unione   in   materia   di
          protezione dei dati personali e della vita  privata  e,  in
          particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo  129
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»