Art. 4 Ulteriori modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy»; b) all'articolo 1, comma 5, la parola: «Amministrazioni» e' sostituita dalla seguente: «amministrazioni»; c) all'articolo 2, comma 1: 1) alla lettera c), nel titolo della definizione, le parole: «Agenzia per la cybersicurezza nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia»; 2) alla lettera d), le parole: «radio elettrico» sono sostituite dalla seguente: «radioelettrico»; d) alla parte prima, titolo I, capo II, dopo la rubrica: «Autorizzazione generale», le parole: «(ARTT. 12-19 CCEE)» sono soppresse; e) all'articolo 11, comma 10, la parola: «indicati» e' sostituita dalla seguente: «indicate»; f) all'articolo 12, ai commi 3 e 4, le parole: «di uso» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso»; g) all'articolo 13, comma 5, la parola: «comunicazioni» e' sostituita dalla seguente: «comunicazione»; h) all'articolo 15 alla rubrica la parola: «eeccc» e' sostituita dalla seguente: «eecc»; i) all'articolo 17, comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «disposizioni di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui alla parte III, titolo III»; m) all'articolo 30, comma 22, le parole: «ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 13, 19, 20 e 21»; n) all'articolo 30, comma 18, le parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»; o) all'articolo 30, al comma 19, e' inserito, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»; p) all'articolo 42, comma 3, le parole: «all'articolo 98-octiesdecies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, comma 2»; q) all'articolo 44, al comma 1, e' inserito, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»; r) all'articolo 49: 1) al comma 2, le parole: «od integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «o l'integrazione»; 2) al comma 6, la parola: «indicati» e' sostituita dalla seguente: «indicate»; s) all'articolo 61, comma 6, la parola: «debbono» e' sostituita dalla seguente: «devono»; t) all'articolo 62, comma 3, le parole: «sono essere» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere»; u) all'articolo 64: 1) al comma 1, le parole: «di uso» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso»; 2) al comma 4, al primo periodo dopo la parola: «Ministero» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso; v) all'articolo 69, comma 7, le parole: «decreto legislativo n. 33 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33»; z) all'articolo 73, comma 3, le parole: «entro un lasso di tempo appropriato» sono sostituite dalle seguenti: «con un adeguato preavviso»; aa) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: «dell'accesso» il segno di interpunzione: «.» e' soppresso; bb) all'articolo 87: 1) al comma 1, la parola: «designante» e' sostituita dalla seguente: «designate» e le parole: «di comunicazione di comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «di comunicazione»; 2) al comma 4, le parole: «qualora stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «qualora stabilisca»; cc) all'articolo 88, comma 1, le parole: «incluso alle» sono sostituite dalle seguenti: «incluse le»; dd) all'articolo 98, comma 2, le parole: «decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; ee) all'articolo 98-sexies, la parola: «domini» e' sostituita dalla seguente: «dominio»; ff) all'articolo 98-novies, al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «materia» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; gg) all'articolo 98-terdecies, comma 2, le parole: «cimma1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; hh) all'articolo 98-septiesdecies: 1) al comma 1, dopo le parole: «accessibili al pubblico» e «da macchina a macchina» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 2) al comma 7, la parola: «stipulata» e' sostituita dalla seguente: «stipula»; ii) all'articolo 98-octiesdecies, al comma 3, dopo le parole: «contratto» e «Ministero» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; ll) all'articolo 98-noviesdecies: 1) al comma 1, le parole: «l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli»; 2) al comma 5, la parola «l'articoli» e' sostituita dalla seguente: «articoli»; mm) all'articolo 98-viciessemel, al comma 3, dopo la parola: «articolo» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; nn) all'articolo 98-vicies bis, al comma 5, dopo le parole: «strettamente necessario» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «.»; oo) all'articolo 98-vicies quinquies: 1) al comma 2, la parola: «favoriscano» e' sostituita dalla seguente: «favoriscono»; 2) al comma 3, la parola: «adottano» e' sostituita dalla seguente: «adotta»; pp) alla parte IV, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Reti e attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato».
Note all'art. 4: - Per il testo degli articoli 1, 2, 11, 12, 13, 15, 30, 42, 44, 49, 69, 98-sexies del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, si veda nelle note all'articolo 1; - Si riporta il testo degli articoli 17, 25, 61, 62, 64, 73, 82, 87, 88, 98, 98-novies, 98-terdecies, 98-septies decies, 98-octies decies, 98-novies decies, 98-vicie semel, 98- vicies bis 98-vicies quinquies del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, gia' modificato dal decreto legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021, come ulteriormente modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Separazione contabile e rendiconti finanziari) (ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003). - 1. Il Ministero o l'Autorita', ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro: a) di tenere una contabilita' separata per le attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attivita' fossero svolte da soggetti con personalita' giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attivita', compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali; b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione. 3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle societa' e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione e' effettuata in conformita' delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).» «Art. 25 (Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori) (ex art. 25 eecc e art. 84 Codice 2003). - 1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l'esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui alla parte III, titolo III e relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa. 2. L'Autorita', anche per il tramite dei Comitati regionali per le comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed e' inserita nell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui all'articolo 141-decies del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito "Codice del consumo"). 3. In alternativa alla procedura dinanzi all'Autorita' le parti hanno la facolta' di rimettere la controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2. 4. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al fine di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie. 5. L'Autorita' stabilisce le modalita' con le quali gli utenti possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative nelle materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento al di fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del consumo, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, l'Autorita' collabora con le Autorita' competenti degli altri Stati membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia.» «Art. 61 (Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio) (ex art. 48 eecc - art. 27 Codice 2003). - 1. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21, comma 1, lettera c), dell'articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto. 2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, i diritti d'uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all'articolo 58. 3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte puo' essere applicata quando la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi e' necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l'Autorita' per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell'Unione europea. 4. Il Ministero esamina le domande di diritti d'uso individuali dello spettro radio nell'ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilita' oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la facolta' di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacita' di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacita' necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso. 5. Al momento della concessione dei diritti individuali d'uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64. 6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l'articolo 67, comma 9, e l'eventuale applicabilita' di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che devono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.» «Art. 62 (Durata dei diritti) (ex art. 49 eecc, art. 27, comma 4, cod. 2003). - 1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti d'uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d'uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformita' dell'articolo 67 comma 2 e 3, e della necessita' di assicurare la concorrenza nonche' in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l'innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. 2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d'uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformita' della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l'uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilita' regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo e' soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d'uso in conformita' dell'articolo 18. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, un'adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e l'Autorita' mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d'uso in modo trasparente prima di concedere diritti d'uso, nell'ambito delle condizioni stabilite all'articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono: a) all'esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all'articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all'esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; b) all'esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni. 3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori. 4. Al piu' tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d'uso individuale, l'Autorita', d'intesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d'uso alla luce dell'articolo 58 comma 2 lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d'uso a norma dell'articolo 32, il Ministero, sentita l'Autorita', concede la proroga della durata del diritto d'uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto d'uso la possibilita' di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero applica l'articolo 61 per la concessione di diritti d'uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all'articolo 23, le parti interessate hanno l'opportunita' di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua adozione. Il presente comma non pregiudica l'applicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti d'uso, il Ministero e l'Autorita' tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma. 5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l'Autorita' possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi: a) in zone geografiche limitate in cui l'accesso alle reti ad alta velocita' sia gravemente carente o assente e cio' sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 58, comma 2; b) per specifici progetti a breve termine; c) per uso sperimentale; d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformita' all'articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili; e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformita' all'articolo 58, comma 3 e 4. 6. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' adeguare la durata dei diritti d'uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneita' della scadenza della durata dei diritti in una o piu' bande.» «Art. 64 (Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro radio) (art. 51 EEC e art. 14-ter Codice 2003). - 1. Le imprese titolari di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facolta' non si applichi qualora il diritto d'uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l'uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva. 2. Il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso delle radiofrequenze e' efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa subentrante. 3. All'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorita' che, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero in conformita' dell'articolo 65, concede l'autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d'uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica: a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile; b) non rifiuta l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d'uso; c) non rifiuta il trasferimento di diritti d'uso dello spettro radio, salvo se vi e' il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d'uso. 4. Il Ministero puo' apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall'Autorita'. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d'uso dello spettro radio devono essere conformi all'articolo 16. Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire l'osservanza delle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario. 5. L'Autorita' e il Ministero agevolano il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile. 6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantoche' i diritti esistono. 7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all'assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d'intesa con l'Autorita', puo' stabilire una procedura semplificata. 8. Il Ministero per i diritti d'uso assegnati tramite una disciplina di gara, puo' disporre che il trasferimento o l'affitto di rami d'azienda o il trasferimento del controllo della societa' che detiene i diritti d'uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle societa' quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d'uso. In tali casi, il legale rappresentante della societa' che acquisisce il ramo d'azienda o il controllo sulla societa' che detiene i diritti, e' tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della societa' acquirente. Ove esso dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della societa' acquirente, o la societa' acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d'uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non e' richiesto il parere dell'Autorita' di cui al comma 3. 9. Salva la disciplina dei diritti d'uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all'affitto dei diritti d'uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell'accordo puo' utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d'uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta commerciale.» «Art. 73 (Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse) (ex art. 62 eecc - art. 43 Codice 2003). - 1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte 1. 2. Qualora, in base a un'analisi di mercato effettuata in conformita' dell'articolo 78, comma 1, l'Autorita' appuri che una o piu' imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, puo' modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se: a) l'accessibilita' per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 98-vicies sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca: i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate. 3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate con un adeguato preavviso. 4. Le condizioni applicate in virtu' del presente articolo lasciano impregiudicata la facolta' all'Autorita' di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione. 5. In deroga al comma 1, l'Autorita', con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtu' del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente all'articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.» «Art. 87 (Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacita') (ex art. 76 eecc). - 1. Le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78, possono offrire impegni in conformita' della procedura di cui all'articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacita' che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarita' o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica. 2. Quando valuta tali impegni, l'Autorita' determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) e' aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica; b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato e' attiva, secondo modalita' che comprendono: 1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacita' della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento; 2) flessibilita' in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore; 3) la possibilita' di incrementare tale partecipazione in futuro; 4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento; c) e' resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate all'articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della realizzazione della nuova rete; d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualita' e velocita', delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilita' degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall'Autorita', alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacita' della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio; e) e' conforme almeno ai criteri di cui all'allegato 5 ed e' presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicita' delle informazioni fornite. 3. L'Autorita', se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all'articolo 91, che l'impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 90, comma 3, e in conformita' con il principio di proporzionalita' non impone obblighi supplementari a norma dell'articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacita' oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. 4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti in conformita' all'articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l'Autorita' puo', in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformita' degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacita' al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti. 5. L'Autorita' monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e puo' imporre all'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformita'. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell'Autorita' di adottare decisioni a norma dell'articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo. 6. L'Autorita' tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.» «Art. 88 (Separazione funzionale) (ex art. 77 eecc- art. 50-bis Codice 2003). - 1. L'Autorita', qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, puo', in via eccezionale e conformemente all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attivita' relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entita' commerciale operante in modo indipendente. Tale entita' commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluse le altre entita' commerciali all'interno della societa' madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. 2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorita' presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo: a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Autorita' descritti al comma 1; b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti; c) un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorita', sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessita' di garantire la coesione sociale e territoriale, nonche' sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori; d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento piu' efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati. 3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi: a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entita' commerciale separata; b) l'individuazione dei beni dell'entita' commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entita' deve fornire; c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entita' commerciale separata e gli incentivi corrispondenti; d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi; e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate; f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale. 4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 79, comma 3, l'Autorita' effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. Sulla base di detta analisi, l'Autorita' impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33. 5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale puo' essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale e' stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79 comma 2.» «Art. 98 (Controllo delle spese). - 1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformita' degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalita' in modo tale che l'utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto. 2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 94 che prestano servizi a norma dell'articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all'articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117. 3. L'Autorita', se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, puo' disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.» «Art. 98-novies (Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi) (ex art. 96 eecc; art. 77-bis Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021). - 1. I Ministeri competenti per materia, promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il codice '116' identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall'Autorita'. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. In particolare, i Ministeri competenti per materia, provvedono affinche' gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico accessibile al numero «116000» per denunciare casi di minori scomparsi. 2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinche' gli utenti finali con disabilita' possano avere un accesso ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il codice '116'. Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti finali con disabilita' a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell'articolo 39. 3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice '116' adottano misure adeguate a garantire la disponibilita' delle risorse necessarie per il funzionamento del relativo sportello telefonico e provvedono affinche' gli utenti finali siano adeguatamente informati dell'esistenza e dell'utilizzo dei servizi attivi forniti con tali numerazioni. 4. L'Autorita' provvede ad includere nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e modalita' di assegnazione dei numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale con codice '116' e provvede altresi' alla relativa assegnazione ai Ministeri competenti.» «Art. 98-terdecies (Tutela dei diritti fondamentali) (ex art. 100 eecc). - Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell'Unione. Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle liberta' fondamentali riconosciuti dalla Carta e' imposto soltanto se e' previsto dalla legge e rispetta detti diritti e liberta', e' proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le liberta' altrui in conformita' dell'articolo 65, comma 1, della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonche', ove applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. E' garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.» «Art. 98-septies decies (Durata dei contratti e diritto di recesso). - 1. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinche' i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacita'. Un contratto a rate per l'installazione di una connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu' del presente articolo. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni. 4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale ne' costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalita' di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all'anno. 5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale ne' costi di disattivazione, al momento dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale ne' ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto puo' essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L'Autorita' provvede affinche' la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole. 6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti. 7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non e' dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipula e fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore. 8. L'Autorita' puo' stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformita' al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall'Autorita' al piu' tardi al momento del pagamento di tali importi. 9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro. 10. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.» «Art. 98-octiesdecies (Passaggio a un altro fornitore e portabilita' del numero) (ex art. 106 eecc; art. 80 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021). - 1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all'utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuita' del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l'attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel piu' breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e nei termini espressamente concordati con l'utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finche' il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L'interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non puo' superare un giorno lavorativo. L'Autorita' garantisce l'efficienza e la semplicita' della procedura di passaggio per l'utente finale. 2. L'Autorita' e il Ministero nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinche' tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma dell'allegato 6, parte C. 3. Qualora un utente finale risolva un contratto, l'Autorita' e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinche' possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto. 4. L'Autorita' provvede affinche' la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilita' del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali. 5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel piu' breve tempo possibile alla data e nei termini esplicitamente concordati con l'utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l'utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell'utente finale fino al completamento della portabilita'. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all'attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei numeri non puo' superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinche' non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilita' del numero. 6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilita' del numero di cui ai commi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilita' del numero ne' effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento. L'Autorita' puo' stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilita' del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilita' tecnica e della necessita' di assicurare agli utenti finali la continuita' del servizio. Cio' comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilita' sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell'utente finale. L'Autorita' adotta inoltre misure tali da assicurare l'adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilita', evitando altresi' il trasferimento ad altro operatore contro la loro volonta'. I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l'eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso puo' essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L'eventuale trattenuta e' proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell'erogazione del rimborso. 7. L'Autorita' stabilisce norme relative ai rimborsi e indennizzi in favore degli utenti finali e alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore, compresi i ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio tra fornitori e nel trasferimento del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione. 8. Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'allegato 8, l'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza del diritto al rimborso e indennizzo di cui al comma 7.» «Art.98-novies decies (Offerte di pacchetti) (ex art. 107 eecc). - 1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano gli articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, se del caso quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni. 2. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformita' al contratto o di mancata fornitura, ha il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto. 3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari. 4. I commi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalita' o parti di tali disposizioni. 5. L'Autorita' puo' altresi' applicare gli articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies richiamati al comma 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.» «Art. 98-vicies semel (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo) (ex art. 75-bis Codice 2003). - 1. Al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte all'istituzione su tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo «112» attraverso l'istituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta-CUR, secondo le modalita' definite con appositi protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministero dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute e della difesa, nonche' dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese. 3. Ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo, il Ministero d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2, esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche. 4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma 1 si completa sull'intero territorio nazionale entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.» «Art. 98-vicies bis (Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo) (ex art. 109). - 1. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, provvede affinche' tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero promuove l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l'impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e l'Autorita', che provvede all'assegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. 2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, previa consultazione dell'Autorita', delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvede affinche' sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP piu' idoneo. 3. Il Ministero dell'interno provvede affinche' tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo piu' consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidita' ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. 4. Il Ministero dell'interno provvede affinche' l'accesso per gli utenti finali con disabilita' ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell'Unione europea che armonizza i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. L'Autorita' e il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea e le altre autorita' nazionali di regolamentazione o le altre autorita' competenti al fine dell'adozione di misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilita' possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parita' con altri utenti finali senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l'interoperabilita' tra gli Stati membri e si basano quanto piu' possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all'articolo 39 del presente decreto. Tali misure non impediscono al Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno, che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo. 5. Il Ministero dell'interno provvede affinche' le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dei PSAP senza indugio dopo che e' stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, che sono conservate per il solo tempo strettamente necessario. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero dell'interno provvede affinche' sia realizzata la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per l'utente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero e l'Autorita', puo' estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza agli ulteriori numeri di emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 98-vicies semel. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero e l'Autorita', anche ai fini dell'eventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilita' delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante. 6. Il Ministero dell'interno provvede affinche' gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonche' alle sue funzioni di accessibilita', anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro e agli utenti finali con disabilita'. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilita'. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. 7. L'Autorita' collabora con il BEREC al fine della costituzione e mantenimento della banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro anche qualora tale banca dati sia mantenuta da un'altra organizzazione.» «Art. 98-vicies quinquies (Servizi di consultazione degli elenchi) (ex art. 112 eecc; art. 75 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021). - 1. L'Autorita' provvede affinche' tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli elenchi. 2. L'Autorita' puo' imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformita' dell'articolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e favoriscono modalita' digitali di erogazione e fruizione del servizio. 3. L'Autorita' non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adotta le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo 98-decies. 4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»