Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «comma» e' sostituita dalle seguenti «commi 3-bis, 4 e»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto»; d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: «8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007. 8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformita' alle disposizioni del presente decreto. 8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Norme transitorie e di coordinamento). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3-bis, 4 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. 1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. 2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a tale data il relativo procedimento penale non sia stato definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti all'Autorita' o al Ministero competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. 3. Le disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotta dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso. 4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto. 5. I pagamenti dei diritti amministrativi per gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali verranno definiti dal Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'Autorita', anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 7. Le funzioni attribuite dal presente Codice all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, commi 1, lettera f), e 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021. 8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003. 8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007. 8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformita' alle disposizioni del presente decreto. 8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.»