Art. 5 
 
      Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  207,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «comma» e'  sostituita  dalle  seguenti
«commi 3-bis, 4 e»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni  di  cui  all'articolo
18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli
43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259,  nelle
more  della  pubblicazione   dei   modelli   per   la   presentazione
dell'istanza unica, di  cui  all'articolo  24  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di  cui  all'allegato
12-bis del medesimo decreto»; 
    d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 
      «8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n.
259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.  Il
presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
      8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del
made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede  ad
adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007. 
      8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a statuto speciale
e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  devono  procedere
all'armonizzazione  della  normativa  vigente  in  conformita'   alle
disposizioni del presente decreto. 
      8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle  imprese
e del made in Italy provvede ad  adeguare  il  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,  n.  37,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo n. 207 dell'8 novembre  2021,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 5 (Norme transitorie e di coordinamento). -  1.
          Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi  di  cui  agli
          articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259  del  2003,
          introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte
          salve le disposizioni di cui all'articolo 40, commi  3-bis,
          4 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,
          anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. 
                1-bis.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del  decreto-legge  24
          febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  21  aprile  2023,  n.  41,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni del presente decreto. 
                2. Le disposizioni previste dagli articoli  30  e  31
          del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003,   introdotte
          dall'articolo 1 del presente decreto,  si  applicano  anche
          alle  violazioni  commesse  anteriormente  all'entrata   in
          vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se  a
          tale data il relativo procedimento  penale  non  sia  stato
          definito. In questo caso  il  giudice  trasmette  gli  atti
          all'Autorita' o al Ministero competenti  per  l'irrogazione
          delle sanzioni amministrative. 
                3. Le  disposizioni  previste  dall'articolo  30  del
          decreto   legislativo   n.   259   del   2003,   introdotta
          dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano per  gli
          illeciti  commessi  successivamente  alla  sua  entrata  in
          vigore  e,  laddove  contengano  disposizioni  di   maggior
          favore, anche ai procedimenti in corso. 
                4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli
          articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1°  agosto
          2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per
          la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.114,  si
          utilizza la modulistica  di  cui  all'allegato  12-bis  del
          medesimo decreto. 
                5. I pagamenti dei  diritti  amministrativi  per  gli
          operatori di rete radiofonici nazionali e  locali  verranno
          definiti dal Ministero sulla base dei criteri  che  saranno
          stabiliti  dall'Autorita',   anche   con   riferimento   al
          fatturato degli operatori di rete, da  adottarsi  entro  un
          anno dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                6. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  9  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
                7.  Le  funzioni  attribuite  dal   presente   Codice
          all'Agenzia   per   la   cybersicurezza   nazionale    sono
          esercitate,  in  via  transitoria,  dal   Ministero   dello
          sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni  di
          cui  all'articolo  7,  commi  1,  lettera  f),  e  4,   del
          decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,  disposto
          ai  sensi  dell'articolo  17,   comma   5,   dello   stesso
          decreto-legge n. 82 del 2021. 
                8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42  e
          dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259  del  2003,
          introdotte  dall'articolo  1  del  presente   decreto,   si
          applicano dalla data  del  1°  gennaio  2022.  Fino  al  31
          dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35
          e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003. 
                8-bis. I  contributi  dovuti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione
          ordinaria decennale. Il  presente  comma  si  applica  agli
          obblighi  contributivi  dovuti  a  partire  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                8-ter. Entro il 30 giugno  2024,  il  Ministro  delle
          imprese e del made in Italy, di concerto  con  il  Ministro
          dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del  Ministro
          delle  comunicazioni  8  gennaio  2007,  pubblicato   nella
          Gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007. 
                8-quater. Entro  il  30  giugno  2024  le  regioni  a
          statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa
          vigente  in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
          decreto. 
                8-quinquies. Entro il  30  giugno  2024  il  Ministro
          delle imprese e del made in Italy provvede ad  adeguare  il
          decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  gennaio
          2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61  del
          12 marzo 2008.»