Art. 7 
 
                   Abrogazioni e norme transitorie 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati: 
    a) il decreto del Ministro delle comunicazioni  28  maggio  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno  2003,  e  il
decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre  2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2005; 
    b) all'articolo 35  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  i
commi 4 e 4-bis. 
  2. I soggetti gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003 n. 259,  e  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
126 del 3 giugno 2003, sono  obbligati  a  comunicare  ai  competenti
uffici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, i dati di cui all'articolo 11, comma 5, lettera l),
del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   35   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione   finanziaria)   convertito,   con
          modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011, n.  164,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 35 (Disposizioni  in  materia  di  salvaguardia
          delle  risorse  ittiche,  semplificazioni  in  materia   di
          impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del
          costo dell'energia). - 1. In esecuzione di quanto  previsto
          dal regolamento (CE) n. 1198/2006  del  Consiglio,  del  27
          luglio 2006, al fine di assicurare  un'adeguata  protezione
          delle risorse ittiche, e' disposta, per impresa, la  misura
          di  arresto  temporaneo  dell'attivita'  di  pesca  per  le
          imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico  e/o
          volante, per un  periodo  massimo  di  45  giorni,  secondo
          quanto previsto al comma 3. 
                2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di  cui  al
          comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
          forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di  pesca
          una compensazione che non concorre  alla  formazione  della
          base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne'  del
          valore  della  produzione  netta   ai   fini   dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive.  Tale  compensazione
          non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e
          109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni. La  compensazione
          da concedere  e'  rapportata  ai  parametri  stabiliti  nel
          Programma operativo, approvato dalla  Commissione  europea,
          per l'applicazione in  Italia  del  Fondo  europeo  per  la
          pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima  di  22
          milioni di euro per l'anno 2011, si provvede  quanto  a  13
          milioni di euro con le specifiche assegnazioni  finanziarie
          dell'Asse prioritario 1 - misure  per  l'adeguamento  della
          flotta da pesca  comunitaria  -  del  regolamento  (CE)  n.
          1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a  9
          milioni di euro a valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo
          rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183. 
                3.   Le   modalita'   di   attuazione    dell'arresto
          temporaneo, l'entita' del premio, le  relative  erogazioni,
          la  definizione  degli   eventuali   periodi   di   arresto
          temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure
          di gestione  e  controllo,  tenuto  conto  del  sistema  di
          localizzazione satellitare, per  la  tutela  delle  risorse
          ittiche giovanili nella fascia costiera  e  nelle  zone  di
          tutela biologica, sono definite con  decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la
          Commissione   consultiva   centrale   per   la   pesca    e
          l'acquacoltura. 
                4. (abrogato) 
                4-bis. (abrogato) 
                5. All'articolo 87, comma 9, del decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole:  "un  provvedimento
          di  diniego"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  un  parere
          negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i
          controlli, di cui all'articolo 14 della legge  22  febbraio
          2001, n. 36". 
                6. All'articolo  3,  comma  1,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) e' aggiunta
          la seguente: "d-bis),  in  via  sperimentale,  il  rispetto
          degli orari di apertura  e  di  chiusura,  l'obbligo  della
          chiusura domenicale e festiva, nonche' quello  della  mezza
          giornata  di   chiusura   infrasettimanale   dell'esercizio
          ubicato nei comuni inclusi negli  elenchi  regionali  delle
          localita' turistiche o citta' d'arte;". 
                7. Le regioni e gli enti locali adeguano  le  proprie
          disposizioni legislative e regolamentari alla  disposizione
          introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012. 
                8. All'articolo 5-bis del decreto-legge  10  febbraio
          2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2009, n. 33,  dopo  le  parole:  "di  localizzazione
          territoriale" sono inserite le  seguenti:  ",  nonche'  che
          condizionino  o   limitino   la   suddetta   riconversione,
          obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto
          ambientale, fra combustibili diversi o imponendo  specifici
          vincoli all'utilizzo dei combustibili. 
                9. L'articolo 5-bis  del  decreto-legge  10  febbraio
          2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica
          anche ai procedimenti in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del  decreto-legge  n.  5
          del 2009.» 
              - Per il testo degli  articoli  11  e  68  del  decreto
          legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, si veda  nelle  note
          all'articolo 1.