Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni competenti  provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui alla presente  legge  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.