(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Accordo tra il Governo della Repubblica  Italiana e il Governo  della
  Repubblica  di  San  Marino   concernente   il   riconoscimento   e
  l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro  e  confisca,
  nonche' la destinazione dei beni confiscati 
 
    Il  Governo  della  Repubblica Italiana  e   il   Governo   della
Repubblica di San Marino (di seguito Parti); 
    intendendo migliorare l'efficacia della cooperazione  giudiziaria
gia' in essere attraverso gli strumenti internazionali vigenti; 
    visto il Capo III della Convenzione di amicizia e  buon  vicinato
tra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939; 
    richiamando, in particolare, la Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale  firmata  a  Strasburgo  nel  1959,  la
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca  e  la
confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo  nel  1990  e  la
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio,  la  ricerca,  il
sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del
terrorismo firmata a Varsavia nel 2005; 
    confermando, in particolare,  l'impegno  volto  a  facilitare  le
attivita' di reciproco riconoscimento ed esecuzione  delle  decisioni
di sequestro e confisca dei proventi illeciti diretti e indiretti, in
modo che la Parte richiesta riconosca ed esegua nel suo territorio  i
provvedimenti   definitivi   di   confisca   emessi    dall'Autorita'
giudiziaria della Parte richiedente, anche al fine di suddividere tra
le Parti i beni sottoposti a confisca o il  ricavato  della  relativa
vendita; 
    desiderando, a tal fine, concludere un Accordo per l'adozione  di
tutte le misure necessarie al riconoscimento e  all'esecuzione  delle
decisioni di sequestro e confisca e alla suddivisione  tra  le  Parti
dei beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita; 
    convengono quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente Accordo, 
      (a) per sequestro si intende qualsiasi provvedimento  cautelare
emesso dall'Autorita' giudiziaria  (ivi  compresi,  per  l'Italia,  i
sequestri di cui al Codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di
prevenzione di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159) con cui si  sottraggono
al titolare o al possessore i proventi, i prodotti e gli strumenti di
reato o beni di valore equivalente ai suddetti proventi,  prodotti  e
strumenti  o,   comunque,   i   beni   provenienti   direttamente   o
indirettamente da attivita' illecite e i frutti dei medesimi; 
      (b) per confisca si intende qualsiasi provvedimento  definitivo
emesso dall'Autorita' giudiziaria (ivi  comprese,  per  l'Italia,  le
confische di cui al Codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di
prevenzione di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159) con cui si  sottraggono
al titolare o  al  possessore  e  si  acquisiscono  coattivamente  al
patrimonio pubblico i proventi, i prodotti e gli strumenti di reato o
beni di valore equivalente ai suddetti proventi, prodotti e strumenti
o, comunque, i beni  provenienti  direttamente  o  indirettamente  da
attivita' illecite e i frutti dei medesimi; 
      (c) per cooperazione si intende qualsiasi forma  di  assistenza
che si rende necessaria  per  riconoscere  ed  eseguire  nel  proprio
territorio   una   decisione   di   sequestro   o   confisca   emessa
dall'Autorita' giudiziaria dell'altra Parte contraente; 
      (d) per beni si intendono i beni di qualsiasi  natura  riguardo
ai quali l'Autorita' giudiziaria della Parte richiedente ha stabilito
che sono il provento  o  il  prodotto  di  un  reato;  che  ne  siano
l'equivalente, in tutto o in parte; che siano lo strumento del reato;
che siano  ritenuti  provenienti  direttamente  o  indirettamente  da
attivita' illecite o siano il frutto dei medesimi beni.