(Allegato-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
                     Entrata in vigore e Recesso 
 
    1. Il presente Accordo entra in vigore  alla  data  di  ricezione
della seconda delle due notifiche mediante cui le Parti si comunicano
reciprocamente, per via diplomatica, che le rispettive  procedure  di
ratifica sono state completate. 
    2. Il presente Accordo puo' essere  modificato  in  ogni  momento
mediante un accordo scritto tra le  Parti.  Ogni  modifica  entra  in
vigore conformemente alla procedura di cui al comma  1  ed  e'  parte
integrante del presente Accordo. 
    3. Il presente Accordo ha una durata illimitata.  Ciascuna  Parte
puo' tuttavia recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta
all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei (6)
mesi dopo la data della comunicazione di cui sopra. La cessazione  di
efficacia non pregiudica le procedure  avviate  precedentemente,  che
vengono portate a termine sulla base delle disposizioni del  presente
Accordo. 
    In fede di che i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Roma, il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2021,  in
duplice originale in lingua italiana. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico