Articolo 12 Entrata in vigore e Recesso 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante cui le Parti si comunicano reciprocamente, per via diplomatica, che le rispettive procedure di ratifica sono state completate. 2. Il presente Accordo puo' essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entra in vigore conformemente alla procedura di cui al comma 1 ed e' parte integrante del presente Accordo. 3. Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' tuttavia recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei (6) mesi dopo la data della comunicazione di cui sopra. La cessazione di efficacia non pregiudica le procedure avviate precedentemente, che vengono portate a termine sulla base delle disposizioni del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2021, in duplice originale in lingua italiana. Parte di provvedimento in formato grafico