(Allegato-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
    Provvedimenti conseguenti al riconoscimento e alla esecuzione 
 
    La  Parte  richiesta  che,  a  seguito   del   riconoscimento   e
dell'esecuzione di un provvedimento di sequestro  o  confisca  emesso
dalla competente Autorita' dell'altra  Parte,  prestando  adeguata  e
necessaria collaborazione, entra in possesso di  beni  sequestrati  o
confiscati, adotta tutti i provvedimenti necessari  per  impedire  la
dispersione dei beni stessi.  A  tal  fine  prende  contatto  con  le
Autorita' della  Parte  richiedente  per  ottenere  informazioni  sui
rischi di dispersione dei beni  e  concordare  le  modalita'  per  la
migliore esecuzione dei provvedimenti di sequestro o confisca  e  per
decidere se  nominare  un  soggetto  incaricato  di  gestire  i  beni
sequestrati o confiscati quando si tratti di aziende, imprese,  quote
sociali, azioni o altri beni che richiedano, per la loro natura o per
la loro destinazione, un'attivita' di amministrazione.