(Allegato-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
                  Versamento delle somme ripartite 
 
    1. Salvo diverso accordo tra le Parti, le somme che devono essere
versate  ai  sensi  dell'articolo  3  del  presente  Accordo  vengono
corrisposte nella valuta della  Parte  richiesta,  mediante  bonifico
bancario o altra modalita' di trasferimento elettronico dei fondi. 
    2. La corresponsione di tali somme sara' effettuata: 
      (a) a  favore  del  Fondo  Unico  Giustizia,  quando  la  Parte
beneficiaria sia la Repubblica Italiana, oppure 
      (b) a favore dell'Ecc.ma Camera sul conto di  Tesoreria  presso
la Banca Centrale della Repubblica di San  Marino,  quando  la  Parte
beneficiaria sia la Repubblica di San Marino; 
      (c) nel caso di cui  all'articolo  7  del  presente  Accordo  a
favore del diverso destinatario indicato quale avente  diritto  dalla
Parte beneficiaria con apposita comunicazione all'altra Parte.