Articolo 6 Canali di comunicazione Tutte le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti fra le Parti intercorrono tra il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I) per la Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino, che assumono il ruolo di Autorita' centrali. Le medesime Autorita' sono competenti a stipulare gli accordi previsti dai precedenti articoli del presente Accordo.