Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1. In applicazione di  quanto  previsto  dall'articolo  182,  comma
1-quinquies,  del  Codice   possono   acquisire   la   qualifica   di
restauratore, previo superamento di prove di idoneita' con valore  di
esame di Stato abilitante svolte con le modalita' di cui al  presente
regolamento: 
    a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore
restauratore  di  beni  culturali  ai  sensi   del   comma   1-sexies
dell'articolo 182 del Codice; 
    b) coloro  i  quali,  entro  il  termine  e  nel  rispetto  delle
condizioni previste dal comma 1-ter, dell'articolo  182  del  Codice,
abbiano conseguito: 
      1) le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e
il restauro dei beni culturali); 
      2) le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali); 
      3) le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione  e
restauro del patrimonio storico-artistico); 
      4) le lauree magistrali della  classe  LM-11  (Conservazione  e
restauro dei beni culturali); 
      5)  i  diplomi  accademici  di  primo  e  di  secondo   livello
sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie  di  belle  arti,
attraverso un percorso di studi della durata  complessiva  di  almeno
cinque anni; 
      6) i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale
resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge  24
dicembre 2012, n. 228, e dal decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 aprile 2019, n. 331; 
      7) le lauree della classe L-1 (Beni culturali); 
      8) le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali). 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'articolo  182,  comma  1-quinquies,
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 182, commi 1-ter  e
          1-sexies, del citato decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42: 
                «Art. 182 (Disposizioni transitorie). - Omissis. 
                1-ter. La procedura di  selezione  pubblica,  indetta
          entro il 31 dicembre 2012, consiste nella  valutazione  dei
          titoli  e  delle  attivita',  e  nella   attribuzione   dei
          punteggi, indicati nell'allegato  B  del  presente  codice.
          Entro lo stesso  termine  con  decreto  del  Ministro  sono
          definite le linee guida per l'espletamento della  procedura
          di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto  dal
          presente    articolo,     sentite     le     organizzazioni
          imprenditoriali  e  sindacali  piu'   rappresentative.   La
          qualifica di restauratore di beni  culturali  e'  acquisita
          con un punteggio  pari  al  numero  dei  crediti  formativi
          indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto
          del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il  punteggio  previsto
          dalla tabella 1 dell'allegato B  spetta  per  i  titoli  di
          studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per
          quelli conseguiti entro la data del  31  dicembre  2014  da
          coloro i quali risultino iscritti ai  relativi  corsi  alla
          data del  30  giugno  2012.  Il  punteggio  previsto  dalla
          tabella 2  dell'allegato  B  spetta  per  la  posizione  di
          inquadramento formalizzata entro  la  data  del  30  giugno
          2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B
          spetta per l'attivita' di restauro  presa  in  carico  alla
          data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  e
          conclusasi entro il 31 dicembre 2014. 
                Omissis. 
                1-sexies. Nelle  more  dell'attuazione  dell'articolo
          29, comma 10,  acquisisce  la  qualifica  di  collaboratore
          restauratore  di  beni  culturali,  in  esito  ad  apposita
          procedura  di  selezione  pubblica  indetta  entro  il   31
          dicembre 2012, colui il quale, alla data  di  pubblicazione
          del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
                  a) abbia  conseguito  la  laurea  specialistica  in
          Conservazione e restauro del  patrimonio  storico-artistico
          (12/S) ovvero  la  laurea  magistrale  in  Conservazione  e
          restauro dei beni culturali (LM11), ovvero  il  diploma  di
          laurea in Conservazione dei beni culturali,  se  equiparato
          dalle  universita'  alle  summenzionate  classi,  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 
                  b) abbia conseguito la  laurea  in  Beni  culturali
          (L1)  ovvero  in  Tecnologie  per  la  conservazione  e  il
          restauro dei beni culturali (L43); 
                  c) abbia conseguito un diploma in  Restauro  presso
          accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; 
                  d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di
          restauro  statale  ovvero   un   attestato   di   qualifica
          professionale presso una scuola di  restauro  regionale  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  21  dicembre  1978,  n.
          845, con insegnamento non inferiore a due anni; 
                  e)   risulti    inquadrato    nei    ruoli    delle
          amministrazioni pubbliche preposte  alla  tutela  dei  beni
          culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso
          relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; 
                  f) abbia  svolto  attivita'  di  restauro  di  beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici, per non meno di quattro anni, con  regolare
          esecuzione  certificata  nell'ambito  della  procedura   di
          selezione  pubblica.  L'attivita'  svolta   e'   dimostrata
          mediante  dichiarazione  del  datore  di   lavoro,   ovvero
          autocertificazione  dell'interessato  ai  sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
                Omissis.». 
              - La legge 24 dicembre 2012, n. 228, «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato» (Legge di  stabilita'  2013),  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.