Art. 3 
 
              Domanda di partecipazione e modalita' di 
                svolgimento delle prove di idoneita' 
 
  1. Le prove di idoneita' sono  indette  con  decreto  del  Ministro
della cultura, di concerto con il Ministro dell'universita'  e  della
ricerca, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito internet istituzionale  del  Ministero
della cultura, https://cultura.gov.it che ne stabilisce le  modalita'
di svolgimento. Sono ammessi a partecipare  alle  distinte  prove  di
idoneita' i soggetti di cui all'articolo 2. 
  2. La domanda  di  partecipazione,  da  presentare  entro  sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  decreto  di
cui al comma 1, secondo le  modalita'  ivi  stabilite,  e'  corredata
della   dichiarazione   del   possesso   dei   requisiti    richiesti
dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice, per ciascuna  delle
categorie dei soggetti legittimati a partecipare alle distinte  prove
di idoneita', con la seguente specificazione: 
    a) i candidati di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),
dichiarano, ai sensi della vigente normativa, di aver  conseguito  la
qualifica di collaboratore restauratore di beni  culturali  ai  sensi
del comma 1-sexies dell'articolo 182 del Codice e indicano fino a  un
massimo di due  settori  di  competenza  scelti  tra  quelli  di  cui
all'Allegato A al  presente  regolamento  e  per  cui  richiedono  la
qualifica professionale; 
    b) i candidati di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),
dichiarano, ai sensi della vigente  normativa,  i  titoli  di  studio
conseguiti e indicano fino a un massimo di due settori di  competenza
scelti tra quelli di cui all'Allegato A al presente regolamento e per
cui richiedono la qualifica professionale. 
  3.  Nella  domanda  sono  altresi'  indicati  i  dati  relativi  al
versamento della tassa di iscrizione, che e' destinata alla copertura
degli oneri relativi alla procedura, ivi compreso il  rimborso  delle
eventuali spese sostenute dai commissari. 
  4. I candidati che non partecipano alle prove o che vengono esclusi
dallo svolgimento delle stesse non hanno diritto  al  rimborso  della
tassa versata. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'articolo 182, comma  1-sexies,  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si  veda  nelle
          note all'art. 2.