Art. 5 
 
              Composizione e compiti della Commissione 
 
  1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto
con il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  entro  sessanta
giorni dal termine di scadenza stabilito per l'invio delle domande da
parte dei candidati, e' nominata la  Commissione  esaminatrice  delle
prove di cui all'articolo 4, di seguito denominata  Commissione,  che
ha sede presso il Ministero della cultura ed e'  composta  da  undici
membri, di cui: 
    a) uno con qualifica di dirigente di prima o  di  seconda  fascia
appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con funzione di
Presidente; 
    b) quattro scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero
della cultura, aventi le caratteristiche del  corpo  docente  per  le
discipline di restauro previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 87 del 2009; 
    c)  quattro  designati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca tra professori universitari  di  prima  o  seconda  fascia  o
ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui
all'Allegato B al presente regolamento, attinenti alla  conservazione
del patrimonio storico e artistico, ovvero  docenti  di  ruolo  delle
Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie  afferenti  alla
conservazione e al restauro del patrimonio storico e artistico; 
    d) due da individuare tra i restauratori  iscritti  nell'apposito
elenco del Ministero della cultura di  cui  all'articolo  182,  comma
1-bis, del Codice. 
  2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente
per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria sono  nominati,
con il medesimo decreto di cui al comma 1, uno o piu' dipendenti  del
Ministero della cultura appartenenti all'area  Funzionari  (ex  terza
area). 
  3. Entro sessanta giorni dalla adozione del decreto di cui al comma
1, la Commissione forma gli elenchi dei candidati ammessi alle  prove
di esame di cui all'articolo 4,  previa  verifica  del  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 2. 
  4. Gli elenchi di  cui  al  comma  3  sono  pubblicati  con  avviso
pubblico sui siti internet istituzionali del Ministero della  cultura
e del Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  5. Con avviso successivo alla pubblicazione degli elenchi di cui al
comma 3, la Commissione provvede all'indicazione delle date  e  delle
sedi di svolgimento delle prove. 
  6. La Commissione, inoltre: 
    a) definisce i criteri per la  valutazione  della  prova  tecnica
tenendo conto dei parametri di seguito indicati: 
      1)  conoscenza  approfondita  delle  materie  che   definiscono
l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica; 
      2) capacita' di impostazione interdisciplinare; 
      3) padronanza lessico-tecnica; 
      4) svolgimento della prova di cui all'articolo 4, comma 3,  nei
termini stabiliti; 
      5)  corrispondenza  della  soluzione  del   quesito   complesso
rispetto alla traccia assegnata. 
    b) predispone le prove di  cui  all'articolo  4  sulla  base  dei
quesiti proposti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4; 
    c) al termine delle prove di idoneita', predispone  l'elenco  dei
candidati idonei ad acquisire la qualifica di  restauratore  di  beni
culturali e lo trasmette al Ministero della cultura. 
  7. Ai componenti della Commissione  non  spetta  alcun  compenso  o
emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al  rimborso  delle
eventuali spese sostenute dai membri della  Commissione  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse acquisite con la tassa di  iscrizione
di cui all'articolo 3, comma 3. 
  8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 182,  comma  1-bis,
          del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
                «Art. 182 (Disposizioni transitorie). - Omissis. 
                1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali
          e' attribuita, in esito ad apposita procedura di  selezione
          pubblica  da  concludere  entro  il  30  giugno  2015,  con
          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
          in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
          reso accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla  tenuta
          dell'elenco provvede  il  Ministero  medesimo,  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Gli  elenchi  vengono   tempestivamente
          aggiornati, anche mediante inserimento  dei  nominativi  di
          coloro  i  quali   conseguono   la   qualifica   ai   sensi
          dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 
                Omissis.»