(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                       ACCORDO DI PARTENARIATO 
                 E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA 
                       E I SUOI STATI MEMBRI, 
                            DA UNA PARTE, 
                    E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, 
                             DALL'ALTRA 
 
    L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione», 
    e 
    IL REGNO DEL BELGIO, 
    LA REPUBBLICA DI BULGARIA, 
    LA REPUBBLICA CECA, 
    IL REGNO DI DANIMARCA, 
    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
    LA REPUBBLICA DI ESTONIA, 
    L'IRLANDA, 
    LA REPUBBLICA ELLENICA, 
    IL REGNO DI SPAGNA, 
    LA REPUBBLICA FRANCESE, 
    LA REPUBBLICA DI CROAZIA, 
    LA  REPUBBLICA  ITALIANA, 
    LA REPUBBLICA DI CIPRO, 
    LA REPUBBLICA DI LETTONIA, 
    LA REPUBBLICA DI LITUANIA, 
    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, 
    L'UNGHERIA, 
    LA REPUBBLICA DI MALTA, 
    IL REGNO DEI PAESI BASSI, 
    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, 
    LA REPUBBLICA DI POLONIA, 
    LA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
    LA ROMANIA, 
    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, 
    LA REPUBBLICA SLOVACCA, 
    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, 
    IL REGNO DI SVEZIA, 
    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 
    parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri», 
 
                           da una parte, e 
 
    LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, 
 
                             dall'altra, 
 
    di seguito denominati congiuntamente «le parti», 
      
    CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra  le  parti  e
gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono; 
    CONSIDERANDO la particolare importanza  che  le  parti  ascrivono
alla natura globale delle loro relazioni reciproche; 
    CONSIDERANDO che per le parti il presente accordo rientra in  una
piu' ampia e coerente relazione governata da accordi sottoscritti  da
entrambe; 
    RIBADENDO  l'adesione  delle  parti  al  rispetto  dei   principi
democratici, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali  sanciti
dalla DICHIARAZIONE universale  dei  diritti  dell'uomo  e  da  altri
strumenti internazionali applicabili in materia di diritti  umani  di
cui le parti sono parti contraenti; 
    RIBADENDO l'adesione delle  parti  ai  principi  dello  stato  di
diritto e del buon governo e il loro comune desiderio  di  promuovere
il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo  conto  dei
principi dello  sviluppo  sostenibile  e  dell'esigenza  di  tutelare
l'ambiente; 
    RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione in
materia di stabilita',  giustizia  e  sicurezza  internazionali  come
requisito indispensabile per promuovere uno  sviluppo  socioeconomico
sostenibile, l'eliminazione della poverta' e il  conseguimento  degli
obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (ONU); 
    ESPRIMENDO un impegno deciso volto a combattere tutte le forme di
terrorismo e a creare efficaci strumenti internazionali  per  la  sua
definitiva eliminazione nel rispetto degli strumenti  pertinenti,  in
particolare della risoluzione n.  1373,  adottati  dal  Consiglio  di
sicurezza delle Nazioni Unite; 
    CONSIDERANDO che l'Unione ha adottato nel 2001 e  aggiornato  nel
2004 un piano d'azione globale per la lotta contro il terrorismo e ha
conseguentemente  preso  una  serie  di  misure;   considerando   che
all'indomani degli attentati di Madrid il Consiglio  europeo  ha,  in
data 25 marzo 2004, adottato un'importante dichiarazione sulla  lotta
al terrorismo e che nel dicembre 2005 l'Unione ha anche adottato  una
strategia antiterrorismo; 
    RIBADENDO che i delitti piu' gravi che riguardano l'insieme della
comunita' internazionale non possono rimanere impuniti e che la  loro
repressione  deve  essere  efficacemente  garantita  mediante  misure
adottate a  livello  nazionale  e  mediante  il  rafforzamento  della
cooperazione internazionale; 
    CONSIDERANDO che il corretto e indipendente  funzionamento  della
Corte penale internazionale rappresenta  un  importante  sviluppo  ai
fini della pace e della giustizia nel mondo; 
    CONSIDERANDO  che  il  Consiglio  europeo  ha  individuato  nella
proliferazione delle armi di distruzione  di  massa  e  dei  relativi
vettori una grave minaccia  per  la  sicurezza  internazionale  e  ha
adottato il 12 dicembre 2003 una strategia contro  la  proliferazione
delle armi di distruzione di massa, dopo che il Consiglio dell'Unione
europea aveva gia' adottato in data 17  novembre  2003  una  politica
dell'Unione per l'integrazione delle politiche di non  proliferazione
nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi; considerando  altresi'
che l'adozione per consenso della risoluzione n. 1540  del  Consiglio
di sicurezza delle Nazioni  Unite  sottolinea  l'impegno  dell'intera
comunita' internazionale a combattere la proliferazione delle armi di
distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, come ribadito  con
l'adozione delle  risoluzioni  nn.  1673  e  1810  del  Consiglio  di
Sicurezza delle Nazioni Unite; 
    CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha definito le armi leggere
e di piccolo calibro (SALW) una minaccia crescente per  la  pace,  la
sicurezza e lo sviluppo e ha adottato, in data 16 dicembre 2005,  una
strategia volta a combattere l'accumulazione e il  traffico  illeciti
di  armi  leggere  e  di  piccolo  calibro  e   relative   munizioni,
sottolineando l'esigenza di garantire un approccio globale e coerente
tra le politiche di sicurezza e di sviluppo; 
    RICONOSCENDO l'importanza  dell'accordo  di  cooperazione  del  7
marzo 1980 tra la  Comunita'  economica  europea  e  l'Indonesia,  la
Malaysia, le  Filippine,  Singapore  e  la  Tailandia,  Stati  membri
dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico  (ASEAN)  e  dei
successivi protocolli di adesione; 
    RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni  tra
le parti al fine di intensificare la loro cooperazione, e  la  comune
volonta' di consolidare, approfondire e  diversificare  le  relazioni
nei settori di reciproco  interesse  su  basi  di  parita',  rispetto
dell'ambiente naturale e mutuo vantaggio; 
    CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, in piena sintonia
con le attivita' condotte in ambito regionale,  la  cooperazione  fra
l'Unione e la Repubblica di Singapore sulla base di valori  comuni  e
di un mutuo vantaggio; 
    CONFERMANDO il loro desiderio di migliorare la  comprensione  tra
l'Asia e l'Europa su basi di parita',  di  rispetto  reciproco  delle
rispettive norme  culturali  e  politiche  e  di  accettazione  delle
differenze di opinione; 
    CONFERMANDO  il  loro  desiderio  di  rafforzare   le   relazioni
commerciali  attraverso  la  conclusione  di  un  accordo  di  libero
scambio; 
    OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano
nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea  vincolano  il  Regno  Unito  e
l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in  quanto  Stati
membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione, il Regno  Unito  e/o
l'Irlanda non abbiano congiuntamente notificato  alla  Repubblica  di
Singapore che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati  in  quanto
Stati membri dell'Unione, conformemente al  protocollo  n.  21  sulla
posizione del Regno Unito e  dell'Irlanda  rispetto  allo  spazio  di
liberta', sicurezza e  giustizia  allegato  al  trattato  sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione  europea.  Se  il
Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto Stati
membri dell'Unione conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n.
21,  l'Unione  insieme  al  Regno  Unito  e/o   all'Irlanda   informa
immediatamente  la  Repubblica  di  Singapore  di  ogni   cambiamento
intervenuto nella loro posizione, nel qual caso il  Regno  Unito  e/o
l'Irlanda restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a
titolo  individuale.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano  alla
Danimarca conformemente al protocollo n.  22  sulla  posizione  della
Danimarca allegato ai suddetti trattati, 
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
                               Art. 1. 
                          Principi generali 
 
    1. Il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e
dei diritti umani fondamentali,  quali  sanciti  dalla  Dichiarazione
universale  dei   diritti   dell'uomo   e   dagli   altri   strumenti
internazionali applicabili in materia di  diritti  umani  di  cui  le
parti sono parti contraenti, e' alla base delle politiche  interne  e
internazionali delle parti e costituisce un elemento  essenziale  del
presente accordo. 
    2. Le parti confermano i loro valori comuni enunciati nella Carta
delle Nazioni Unite (Carta dell'ONU). 
    3. Le  parti  ribadiscono  l'impegno  a  promuovere  lo  sviluppo
sostenibile,  a  cooperare  per  affrontare  le   sfide   poste   dai
cambiamenti climatici e dalla  globalizzazione  e  a  contribuire  al
conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. 
    4. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon  governo,
allo  stato  di   diritto,   compresa   l'indipendenza   del   potere
giudiziario, e alla lotta contro la corruzione. 
    5. Le parti  cooperano  a  norma  del  presente  accordo  secondo
modalita' conformi alle  loro  rispettive  disposizioni  legislative,
normative e regolamentari interne.