(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
              Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS) 
 
    Le  parti  possono  discutere  e  scambiarsi  informazioni  sulle
rispettive legislazioni e procedure di certificazione e di controllo,
segnatamente nel quadro dell'accordo sull'applicazione  delle  misure
sanitarie e fitosanitarie, contenuto  nell'allegato  1A  dell'accordo
che istituisce  l'Organizzazione  mondiale  del  commercio,  fatto  a
Marrakech il 15 aprile 1994. 
    La cooperazione puo' riguardare: 
      a) l'esame dei  problemi  sanitari  e  fitosanitari  bilaterali
sollevati da una delle parti; 
      b)  lo  scambio  di  informazioni  su  questioni  sanitarie   e
fitosanitarie; 
      c) la promozione dell'impiego delle norme  internazionali,  ove
esistenti; 
      d) l'istituzione di un meccanismo  di  dialogo  sulle  migliori
pratiche in materia di norme, procedure di prova e di certificazione,
e la valutazione  delle  norme  regionali  o  nazionali  al  fine  di
stabilirne l'equivalenza.