Art. 10. Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS) Le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di certificazione e di controllo, segnatamente nel quadro dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994. La cooperazione puo' riguardare: a) l'esame dei problemi sanitari e fitosanitari bilaterali sollevati da una delle parti; b) lo scambio di informazioni su questioni sanitarie e fitosanitarie; c) la promozione dell'impiego delle norme internazionali, ove esistenti; d) l'istituzione di un meccanismo di dialogo sulle migliori pratiche in materia di norme, procedure di prova e di certificazione, e la valutazione delle norme regionali o nazionali al fine di stabilirne l'equivalenza.