Art. 11. Questioni inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) Le parti promuovono l'impiego delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformita' e sui regolamenti tecnici, in particolare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.