(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
                               Dogane 
 
    1.  Le  parti  condividono  le   esperienze   ed   esaminano   le
possibilita'  di:  semplificare   le   procedure   di   importazione,
esportazione e le altre procedure doganali, garantire la  trasparenza
dei regolamenti doganali e commerciali,  sviluppare  la  cooperazione
doganale  e  meccanismi  efficaci  di  assistenza,  e  promuovere  la
convergenza di vedute e azioni comuni  nell'ambito  delle  pertinenti
iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione
del commercio. 
    2. Le parti  prestano  particolare  attenzione  al  miglioramento
della  sicurezza  del  commercio   internazionale,   assicurando   un
approccio che concili la facilitazione del  commercio  con  la  lotta
contro le frodi e le irregolarita'.