(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
                            Investimenti 
 
    Le parti possono incoraggiare lo sviluppo di un contesto  stabile
e attraente  per  gli  investimenti  reciproci  mediante  un  dialogo
regolare volto a rafforzare la  comprensione  e  la  cooperazione  in
materia di investimenti, a ricercare i meccanismi amministrativi  per
agevolare i flussi di investimenti  e  a  promuovere  norme  stabili,
trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.