(Accordo-art. 15)
                              Art. 15. 
                               Servizi 
 
    Le  parti  possono  avviare  un  dialogo   regolare   volto,   in
particolare, allo scambio di  informazioni  sui  rispettivi  contesti
normativi, alla promozione dell'accesso ai mercati dell'altra parte e
alle fonti di capitale  e  alla  tecnologia,  nonche'  all'espansione
degli scambi di servizi tra le due regioni e sui  mercati  dei  paesi
terzi.