Art. 15. Servizi Le parti possono avviare un dialogo regolare volto, in particolare, allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai mercati dell'altra parte e alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.