Art. 16. Protezione della proprieta' intellettuale Le parti considerano rilevanti i diritti di proprieta' intellettuale(1), riconoscendone l'importanza crescente per la creazione di prodotti, servizi e tecnologie innovativi nei rispettivi paesi e convengono di continuare a collaborare e a scambiarsi informazioni non riservate in merito ad attivita' e progetti definiti di comune accordo, con l'obiettivo di promuovere, proteggere e far rispettare tali diritti, anche attraverso un'applicazione efficace ed efficiente a livello doganale. __________ (1) Ai fini del presente articolo, l'espressione "diritti di proprieta' intellettuale" comprende: a) tutte le categorie di proprieta' intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio che figura nell'allegato1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, in particolare: i) diritto d'autore e diritti connessi; ii) brevetti; iii) marchi; iv) disegni industriali; v) topografie di prodotti a semiconduttori; vi) indicazioni geografiche; vii) protezione di informazioni segrete; b) privative per ritrovati vegetali. Ai fini del presente accordo, i "brevetti" comprendono, in relazione all'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari