(Accordo-art. 16)
                              Art. 16. 
              Protezione della proprieta' intellettuale 
 
    Le  parti  considerano  rilevanti   i   diritti   di   proprieta'
intellettuale(1),  riconoscendone  l'importanza  crescente   per   la
creazione di prodotti, servizi e tecnologie innovativi nei rispettivi
paesi e  convengono  di  continuare  a  collaborare  e  a  scambiarsi
informazioni non riservate in merito ad attivita' e progetti definiti
di comune accordo, con l'obiettivo di promuovere,  proteggere  e  far
rispettare tali diritti, anche attraverso un'applicazione efficace ed
efficiente a livello doganale. 
 
__________ 
    (1) Ai fini del  presente  articolo,  l'espressione  "diritti  di
proprieta' intellettuale" comprende: 
    a) tutte le categorie di proprieta'  intellettuale  di  cui  alla
parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di
proprieta'  intellettuale   attinenti   al   commercio   che   figura
nell'allegato1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale
del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, in particolare: 
    i) diritto d'autore e diritti connessi; 
    ii) brevetti; 
    iii) marchi; 
    iv) disegni industriali; 
    v) topografie di prodotti a semiconduttori; 
    vi) indicazioni geografiche; 
    vii) protezione di informazioni segrete; 
    b) privative per ritrovati vegetali. 
    Ai fini  del  presente  accordo,  i  "brevetti"  comprendono,  in
relazione all'Unione, i diritti derivanti da  certificati  protettivi
complementari