(Accordo-art. 17)
                              Art. 17. 
             Stato di diritto e cooperazione giudiziaria 
 
    1. Nella loro cooperazione in materia di  giustizia,  liberta'  e
sicurezza,  le  parti  attribuiscono  particolare   importanza   alla
promozione  dello  stato  di  diritto  e   al   rafforzamento   delle
istituzioni a tutti i livelli per quanto  riguarda,  in  particolare,
l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. 
    2. La cooperazione tra le parti comprende anche reciproci  scambi
di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.