Art. 17. Stato di diritto e cooperazione giudiziaria 1. Nella loro cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. 2. La cooperazione tra le parti comprende anche reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.