Art. 18. Protezione dei dati 1. Le parti convengono di istituire un dialogo per migliorare la protezione dei dati personali facendo riferimento ai principi e alle migliori pratiche internazionali, come quelli contenuti negli orientamenti ONU per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione n. 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990). 2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di competenze.