(Accordo-art. 18)
                              Art. 18. 
                         Protezione dei dati 
 
    1. Le parti convengono di istituire un dialogo per migliorare  la
protezione dei dati personali facendo riferimento ai principi e  alle
migliori  pratiche  internazionali,  come  quelli   contenuti   negli
orientamenti ONU per la gestione  degli  schedari  computerizzati  di
dati personali (risoluzione n. 45/95  dell'Assemblea  generale  delle
Nazioni Unite del 14 dicembre 1990). 
    2. La cooperazione in materia di protezione  dei  dati  personali
puo' riguardare,  tra  l'altro,  lo  scambio  di  informazioni  e  di
competenze.