(Accordo-art. 21)
                              Art. 21. 
Cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al  finanziamento
                           del terrorismo 
 
    1. Le parti convengono sulla necessita' di adoperarsi e cooperare
al fine  di  impedire  che  i  rispettivi  sistemi  finanziari  siano
utilizzati  per  riciclare  i  proventi  delle  attivita'   illecite,
conformemente  alle  raccomandazioni   della   task   force   «Azione
finanziaria» (FATF). 
    2. Le parti procedono a scambi di  competenze  in  settori  quali
l'elaborazione e l'applicazione di disposizioni  regolamentari  e  il
funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei. 
    3.  La  cooperazione  consente,  in  particolare  e  per   quanto
possibile, lo scambio di  informazioni  e  competenze  pertinenti  in
materia di adozione di norme adeguate per la lotta al riciclaggio del
denaro e  al  finanziamento  del  terrorismo,  equivalenti  a  quelle
adottate dagli organismi internazionali che operano nel settore, come
la FATF.