Art. 21. Cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo 1. Le parti convengono sulla necessita' di adoperarsi e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite, conformemente alle raccomandazioni della task force «Azione finanziaria» (FATF). 2. Le parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione e l'applicazione di disposizioni regolamentari e il funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei. 3. La cooperazione consente, in particolare e per quanto possibile, lo scambio di informazioni e competenze pertinenti in materia di adozione di norme adeguate per la lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali che operano nel settore, come la FATF.