(Accordo-art. 22)
                              Art. 22. 
             Cooperazione in materia di droghe illecite 
 
    1. Le parti collaborano per garantire  un  approccio  equilibrato
basato su un coordinamento  efficace  tra  le  autorita'  competenti,
comprese, a seconda dei casi, quelle della sanita', della  giustizia,
dell'interno e  delle  dogane,  al  fine  di  ridurre  l'offerta,  il
traffico e la domanda di droghe illecite e  le  conseguenze  negative
per gli  individui  e  la  societa'  nel  suo  insieme  che  derivano
dall'abuso di droghe. Le parti collaborano inoltre per garantire  una
prevenzione piu'  efficace  della  diversione  dei  precursori  delle
droghe. 
    2. Le parti concordano i metodi di  cooperazione  per  conseguire
tali obiettivi. Le azioni si basano su principi concordati,  ispirati
alle  convenzioni  internazionali  pertinenti,   alla   dichiarazione
politica e alla dichiarazione speciale  sui  principi  guida  per  la
riduzione della domanda di droga, adottate dalla  ventesima  sessione
speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998,
e alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla  cooperazione
internazionale verso una strategia integrata e  bilanciata  di  lotta
per  affrontare  il  problema  mondiale  della  droga,  adottati   in
occasione della 52ยช sessione della commissione Stupefacenti  dell'ONU
nel marzo 2009. 
    3. Le parti procedono a scambi di  competenze  in  settori  quali
l'elaborazione della legislazione e  delle  politiche  nazionali,  la
creazione di enti e centri di informazione nazionali,  la  formazione
del personale, la ricerca sugli stupefacenti e la  prevenzione  della
diversione dei precursori utilizzati per la  produzione  illecita  di
stupefacenti e sostanze psicotrope.