Art. 22. Cooperazione in materia di droghe illecite 1. Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato basato su un coordinamento efficace tra le autorita' competenti, comprese, a seconda dei casi, quelle della sanita', della giustizia, dell'interno e delle dogane, al fine di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze negative per gli individui e la societa' nel suo insieme che derivano dall'abuso di droghe. Le parti collaborano inoltre per garantire una prevenzione piu' efficace della diversione dei precursori delle droghe. 2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le azioni si basano su principi concordati, ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sui principi guida per la riduzione della domanda di droga, adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998, e alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e bilanciata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga, adottati in occasione della 52ยช sessione della commissione Stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009. 3. Le parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali, la creazione di enti e centri di informazione nazionali, la formazione del personale, la ricerca sugli stupefacenti e la prevenzione della diversione dei precursori utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.