(Accordo-art. 23)
                              Art. 23. 
              Cooperazione in materia di diritti umani 
 
    1. Le parti decidono di cooperare, ove reciprocamente concordato,
al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche
attraverso l'applicazione degli strumenti  internazionali  pertinenti
in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti. 
    2. La cooperazione puo' comprendere fra l'altro: 
      a) la promozione dei diritti umani e l'educazione ai medesimi; 
      b) il rafforzamento delle  opportune  istituzioni  nazionali  e
regionali che si occupano di diritti umani; 
      c) l'instaurazione  di  un  dialogo  ampio  e  costruttivo  sui
diritti umani; 
      d) il rafforzamento della cooperazione in seno alle istituzioni
delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.