Art. 23. Cooperazione in materia di diritti umani 1. Le parti decidono di cooperare, ove reciprocamente concordato, al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche attraverso l'applicazione degli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti. 2. La cooperazione puo' comprendere fra l'altro: a) la promozione dei diritti umani e l'educazione ai medesimi; b) il rafforzamento delle opportune istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani; c) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani; d) il rafforzamento della cooperazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.