Art. 24. Cooperazione in materia di servizi finanziari Le parti si adoperano per incentivare la cooperazione in materia di servizi finanziari su temi di reciproco interesse nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi e, se del caso, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo di libero scambio di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale cooperazione avviene tra le autorita' di regolamentazione e di vigilanza finanziaria dell'Unione e della Repubblica di Singapore sui temi della regolamentazione e della vigilanza finanziaria. Le autorita' di regolamentazione e di vigilanza finanziaria si consultano per definire gli strumenti di cooperazione piu' adeguati.