(Accordo-art. 24)
                              Art. 24. 
            Cooperazione in materia di servizi finanziari 
 
    Le parti si adoperano per incentivare la cooperazione in  materia
di servizi finanziari su temi di reciproco interesse nell'ambito  dei
rispettivi  programmi  e  quadri  legislativi   e,   se   del   caso,
conformemente alle disposizioni  pertinenti  dell'accordo  di  libero
scambio di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale cooperazione avviene
tra le autorita'  di  regolamentazione  e  di  vigilanza  finanziaria
dell'Unione  e  della  Repubblica  di  Singapore   sui   temi   della
regolamentazione e  della  vigilanza  finanziaria.  Le  autorita'  di
regolamentazione  e  di  vigilanza  finanziaria  si  consultano   per
definire gli strumenti di cooperazione piu' adeguati.