(Accordo-art. 26)
                              Art. 26. 
                   Cooperazione in materia fiscale 
 
    1. Le parti riconoscono e  si  impegnano  ad  applicare,  secondo
quanto enunciato ai paragrafi 2 e 3, i principi del buon governo  nel
settore fiscale al fine  di  rafforzare  e  sviluppare  le  attivita'
economiche  tenendo  conto  anche  dell'esigenza  di  sviluppare   un
adeguato quadro normativo. 
    2. A tal fine e nel  rispetto  delle  rispettive  competenze,  le
parti riconoscono l'importanza  di  combattere  le  pratiche  fiscali
riconosciute  come  dannose  da  entrambe  le  parti,  migliorano  la
cooperazione fiscale internazionale  volta  a  combattere  l'evasione
fiscale e applicano le norme riconosciute  a  livello  internazionale
per la trasparenza e  lo  scambio  di  informazioni  a  fini  fiscali
sancite  dal  modello  di  convenzione  fiscale  sui  redditi  e  sul
patrimonio  dell'OCSE  del  2008,  con  l'obiettivo   di   consentire
l'applicazione efficace delle rispettive norme fiscali. 
    3. Le parti convengono  che  l'applicazione  di  questi  principi
avviene,  in   particolare,   nell'ambito   degli   accordi   fiscali
bilaterali, vigenti o futuri, tra la Repubblica di  Singapore  e  gli
Stati membri.