Art. 26. Cooperazione in materia fiscale 1. Le parti riconoscono e si impegnano ad applicare, secondo quanto enunciato ai paragrafi 2 e 3, i principi del buon governo nel settore fiscale al fine di rafforzare e sviluppare le attivita' economiche tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un adeguato quadro normativo. 2. A tal fine e nel rispetto delle rispettive competenze, le parti riconoscono l'importanza di combattere le pratiche fiscali riconosciute come dannose da entrambe le parti, migliorano la cooperazione fiscale internazionale volta a combattere l'evasione fiscale e applicano le norme riconosciute a livello internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali sancite dal modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE del 2008, con l'obiettivo di consentire l'applicazione efficace delle rispettive norme fiscali. 3. Le parti convengono che l'applicazione di questi principi avviene, in particolare, nell'ambito degli accordi fiscali bilaterali, vigenti o futuri, tra la Repubblica di Singapore e gli Stati membri.