Art. 27. Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI 1. Le parti, tenendo conto delle politiche economiche e degli obiettivi economici di entrambe, convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori da esse ritenuti idonei, nell'intento di migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI). 2. Tale cooperazione ha per oggetto: a) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitivita' delle PMI; b) la promozione della responsabilita' sociale e dell'accountability delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, tra cui il consumo e la produzione sostenibili. In questa cooperazione e' integrata la dimensione del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti e il ruolo dei consumatori sul mercato; c) la promozione di contatti tra gli operatori economici e di coinvestimenti e la creazione di joint venture e di reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali esistenti dell'Unione, in modo da stimolare in particolare i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner; d) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, l'informazione e la promozione dell'innovazione. 3. Le parti incoraggiano il rafforzamento delle relazioni tra i loro rispettivi settori privati nelle opportune sedi esistenti o di futura istituzione, anche attraverso meccanismi volti ad aiutare entrambe a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI.