(Accordo-art. 27)
                              Art. 27. 
      Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI 
 
    1. Le parti, tenendo conto delle  politiche  economiche  e  degli
obiettivi  economici  di  entrambe,  convengono  di   promuovere   la
cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori da
esse ritenuti idonei, nell'intento di migliorare, in particolare,  la
competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI). 
    2. Tale cooperazione ha per oggetto: 
      a) lo scambio di informazioni e di esperienze  sulla  creazione
di condizioni quadro atte a migliorare la competitivita' delle PMI; 
      b)   la   promozione   della    responsabilita'    sociale    e
dell'accountability  delle  imprese   e   di   pratiche   commerciali
responsabili, tra cui il consumo  e  la  produzione  sostenibili.  In
questa cooperazione e' integrata la dimensione  del  consumatore,  ad
esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti e  il  ruolo
dei consumatori sul mercato; 
      c) la promozione di contatti tra gli operatori economici  e  di
coinvestimenti  e  la  creazione  di  joint  venture  e  di  reti  di
informazione, in particolare nell'ambito  dei  programmi  orizzontali
esistenti  dell'Unione,  in  modo  da  stimolare  in  particolare   i
trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner; 
      d)   la   facilitazione    dell'accesso    ai    finanziamenti,
l'informazione e la promozione dell'innovazione. 
    3. Le parti incoraggiano il rafforzamento delle relazioni  tra  i
loro rispettivi settori privati nelle opportune sedi esistenti  o  di
futura istituzione, anche  attraverso  meccanismi  volti  ad  aiutare
entrambe a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI.