Art. 28. Societa' dell'informazione 1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono elementi essenziali della vita moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si adoperano per coordinare le rispettive politiche in materia al fine di promuovere lo sviluppo economico. 2. La cooperazione in questo campo riguarda in particolare: a) la partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare sulle politiche relative alle comunicazioni elettroniche e sulle migliori pratiche di regolamentazione in settori comprendenti tra l'altro, ma non esclusivamente, il rilascio di licenze per i servizi di telecomunicazione, il trattamento dei nuovi servizi di comunicazione elettronica, come i servizi di telefonia via Internet (VoIP), l'eliminazione dello spamming, il controllo del comportamento del vettore dominante e una maggiore trasparenza ed efficienza dell'autorita' di regolamentazione; b) l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi delle parti; c) la standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; d) la promozione della cooperazione di ricerca tra le parti nel settore delle TIC; e) la cooperazione nell'ambito di progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC; f) i profili di sicurezza della societa' dell'informazione, secondo quanto reciprocamente concordato; g) la valutazione della conformita' delle apparecchiature di telecomunicazione, comprese le apparecchiature radio.