Art. 29. Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media in generale. Le attivita' di cooperazione comprendono tra l'altro, ma non esclusivamente: a) lo scambio di opinioni sulla politica in materia di audiovisivi e media; b) l'organizzazione congiunta di manifestazioni di reciproco interesse; c) le attivita' di formazione in comune; d) la facilitazione delle coproduzioni e l'avvio di discussioni in materia di accordi di coproduzione audiovisiva.