(Accordo-art. 29)
                              Art. 29. 
       Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media 
 
    Le parti convengono di promuovere  la  cooperazione  nei  settori
degli  audiovisivi  e  dei  media  in  generale.  Le   attivita'   di
cooperazione comprendono tra l'altro, ma non esclusivamente: 
      a)  lo  scambio  di  opinioni  sulla  politica  in  materia  di
audiovisivi e media; 
      b) l'organizzazione congiunta di  manifestazioni  di  reciproco
interesse; 
      c) le attivita' di formazione in comune; 
      d) la facilitazione delle coproduzioni e l'avvio di discussioni
in materia di accordi di coproduzione audiovisiva.