Art. 3. Cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali 1. Le parti si impegnano a scambiarsi opinioni e a collaborare nelle sedi e nelle organizzazioni regionali e internazionali quali le Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale dell'ASEAN, il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ove convengano in merito al reciproco vantaggio di tali scambi e di tale cooperazione. 2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti, sempre che consensuale, tra think-tank, universita', organizzazioni non governative e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attivita' correlate.