Art. 30. Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione in settori di reciproco interesse, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti. 2. La cooperazione persegue i seguenti obiettivi: a) incoraggiare lo scambio di informazioni in materia di scienze, tecnologia e innovazione e per quanto riguarda le politiche e i programmi pertinenti; b) promuovere relazioni durature tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali delle parti; c) promuovere la formazione e la mobilita' dei ricercatori e degli studenti degli istituti di istruzione superiore. 3. Nel rispetto della discussione tra le parti e previa consultazione delle agenzie che finanziano la ricerca in ciascun paese, la cooperazione puo' concretizzarsi in progetti comuni di ricerca e/o scambi, riunioni, seminari e nella formazione di scienziati e studenti degli istituti di istruzione superiore nel quadro di programmi di mobilita' internazionale che garantiscano la massima diffusione dei risultati della ricerca. 4. Nell'ambito della cooperazione, le parti promuovono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, PMI comprese. 5. Le parti convengono di impegnarsi in un'opera di sensibilizzazione in merito alle possibilita' di cooperazione scientifica e tecnologica offerte dai rispettivi programmi.