(Accordo-art. 30)
                              Art. 30. 
               Cooperazione scientifica e tecnologica 
 
    1. Le parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione
nei settori delle scienze, della  tecnologia  e  dell'innovazione  in
settori  di  reciproco  interesse,  conformemente  alle  disposizioni
legislative e regolamentari di entrambe le parti. 
    2. La cooperazione persegue i seguenti obiettivi: 
      a) incoraggiare  lo  scambio  di  informazioni  in  materia  di
scienze, tecnologia e innovazione e per quanto riguarda le  politiche
e i programmi pertinenti; 
      b) promuovere relazioni durature tra le comunita' scientifiche,
i centri di ricerca, le universita' e  i  settori  industriali  delle
parti; 
      c) promuovere la formazione e la mobilita'  dei  ricercatori  e
degli studenti degli istituti di istruzione superiore. 
    3.  Nel  rispetto  della  discussione  tra  le  parti  e   previa
consultazione delle agenzie che  finanziano  la  ricerca  in  ciascun
paese, la cooperazione puo'  concretizzarsi  in  progetti  comuni  di
ricerca  e/o  scambi,  riunioni,  seminari  e  nella  formazione   di
scienziati e studenti degli  istituti  di  istruzione  superiore  nel
quadro di programmi di mobilita' internazionale che  garantiscano  la
massima diffusione dei risultati della ricerca. 
    4.  Nell'ambito  della  cooperazione,  le  parti  promuovono   la
partecipazione  dei  rispettivi  istituti  di  istruzione  superiore,
centri di ricerca e settori produttivi, PMI comprese. 
    5.  Le  parti   convengono   di   impegnarsi   in   un'opera   di
sensibilizzazione  in  merito  alle  possibilita'   di   cooperazione
scientifica e tecnologica offerte dai rispettivi programmi.