(Accordo-art. 32)
                              Art. 32. 
                              Trasporti 
 
    1. Le parti convengono di rafforzare ulteriormente  e  di  comune
accordo la cooperazione in tutti i settori pertinenti della  politica
dei trasporti allo scopo di migliorare la circolazione delle merci  e
dei passeggeri, promuovere la  sicurezza,  contrastare  gli  atti  di
pirateria e di rapina a mano armata contro  le  navi,  promuovere  la
protezione dell'ambiente e standard  operativi  elevati,  nonche'  al
fine di rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 
    Le  parti,  nel  richiamare  quanto  disposto  dall'articolo   1,
paragrafo 5, del presente accordo, ribadiscono che la cooperazione in
tutti  i  settori  pertinenti  dei  trasporti  e'  assoggettata  alle
rispettive  disposizioni  legislative,  normative   e   regolamentari
interne. 
    2. La cooperazione tra le parti a norma del paragrafo 1 e'  volta
a promuovere: 
      a) lo scambio di informazioni  sulle  rispettive  politiche  in
materia di trasporti, in particolare per quanto concerne il trasporto
urbano e  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'  delle  reti  di
trasporto multimodali, nonche' la gestione delle ferrovie, dei  porti
e degli aeroporti; 
      b) l'uso dei sistemi globali di  navigazione  satellitare,  con
particolare riferimento alle  questioni  di  reciproco  interesse  in
materia industriale, di regolamentazione e di sviluppo dei mercati; 
      c) un dialogo nel settore del trasporto aereo, con  l'obiettivo
di  intensificare   la   cooperazione   sui   temi   della   politica
dell'aviazione e di adottare azioni congiunte nel campo  dei  servizi
del  trasporto  aereo  mediante,  tra  l'altro,  la  negoziazione   e
l'applicazione di accordi. Le parti sviluppano ulteriormente le  loro
relazioni e, se del caso,  prendono  in  esame  l'istituzione  di  un
futuro accordo globale sui  servizi  aerei.  Inoltre,  ove  cio'  sia
reciprocamente vantaggioso, intensificano la cooperazione  tecnica  e
regolamentare in settori quali la sicurezza aerea intesa come  safety
e security, la gestione del traffico  aereo,  compresa  una  gestione
piu' ecologica di  quest'ultimo,  l'applicazione  del  diritto  della
concorrenza e la regolamentazione economica  del  settore  aereo,  al
fine di favorire la  convergenza  normativa  e  l'eliminazione  degli
ostacoli alle attivita' di impresa. Le parti intensificano  anche  il
dialogo sulle questioni ambientali nel settore  dell'aviazione,  come
l'uso di strumenti di mercato nella lotta  al  riscaldamento  globale
anche attraverso lo scambio di quote di emissioni. Su queste basi, le
parti valutano  la  possibilita'  di  una  cooperazione  ancora  piu'
stretta nel settore dell'aviazione civile; 
      d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo finalizzato ai
seguenti  obiettivi:  accesso   senza   restrizioni,   a   condizioni
commerciali e non discriminatorie, ai mercati e agli scambi marittimi
internazionali, nella prospettiva di sostenere gli impegni tesi  alla
graduale eliminazione dei sistemi di  riserva  dei  carichi;  la  non
introduzione di clausole di ripartizione del carico;  il  diritto  di
stabilimento  alle  imprese  che  forniscono  servizi  di   trasporto
marittimo, compresi quelli ausiliari; il  trattamento  nazionale  per
l'accesso delle navi battenti la bandiera dell'altra parte o  gestite
da cittadini o societa'  dell'altra  parte  ai  servizi  ausiliari  e
portuali; il diritto di organizzare servizi  di  trasporto  «porta  a
porta»; 
      e) l'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento,
in  particolare  per  quanto  concerne  i   trasporti   marittimi   e
l'aviazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali pertinenti
di cui le parti sono firmatarie, inclusa la cooperazione  nelle  sedi
internazionali  competenti  al  fine  di   garantire   una   migliore
applicazione della regolamentazione internazionale.