Art. 32. Trasporti 1. Le parti convengono di rafforzare ulteriormente e di comune accordo la cooperazione in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti allo scopo di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza, contrastare gli atti di pirateria e di rapina a mano armata contro le navi, promuovere la protezione dell'ambiente e standard operativi elevati, nonche' al fine di rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. Le parti, nel richiamare quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 5, del presente accordo, ribadiscono che la cooperazione in tutti i settori pertinenti dei trasporti e' assoggettata alle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne. 2. La cooperazione tra le parti a norma del paragrafo 1 e' volta a promuovere: a) lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne il trasporto urbano e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' la gestione delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti; b) l'uso dei sistemi globali di navigazione satellitare, con particolare riferimento alle questioni di reciproco interesse in materia industriale, di regolamentazione e di sviluppo dei mercati; c) un dialogo nel settore del trasporto aereo, con l'obiettivo di intensificare la cooperazione sui temi della politica dell'aviazione e di adottare azioni congiunte nel campo dei servizi del trasporto aereo mediante, tra l'altro, la negoziazione e l'applicazione di accordi. Le parti sviluppano ulteriormente le loro relazioni e, se del caso, prendono in esame l'istituzione di un futuro accordo globale sui servizi aerei. Inoltre, ove cio' sia reciprocamente vantaggioso, intensificano la cooperazione tecnica e regolamentare in settori quali la sicurezza aerea intesa come safety e security, la gestione del traffico aereo, compresa una gestione piu' ecologica di quest'ultimo, l'applicazione del diritto della concorrenza e la regolamentazione economica del settore aereo, al fine di favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli alle attivita' di impresa. Le parti intensificano anche il dialogo sulle questioni ambientali nel settore dell'aviazione, come l'uso di strumenti di mercato nella lotta al riscaldamento globale anche attraverso lo scambio di quote di emissioni. Su queste basi, le parti valutano la possibilita' di una cooperazione ancora piu' stretta nel settore dell'aviazione civile; d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo finalizzato ai seguenti obiettivi: accesso senza restrizioni, a condizioni commerciali e non discriminatorie, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nella prospettiva di sostenere gli impegni tesi alla graduale eliminazione dei sistemi di riserva dei carichi; la non introduzione di clausole di ripartizione del carico; il diritto di stabilimento alle imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo, compresi quelli ausiliari; il trattamento nazionale per l'accesso delle navi battenti la bandiera dell'altra parte o gestite da cittadini o societa' dell'altra parte ai servizi ausiliari e portuali; il diritto di organizzare servizi di trasporto «porta a porta»; e) l'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi e l'aviazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali pertinenti di cui le parti sono firmatarie, inclusa la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione della regolamentazione internazionale.