(Accordo-art. 34)
                              Art. 34. 
                     Ambiente e risorse naturali 
 
    1. Le  parti  convengono  sulla  necessita'  di  salvaguardare  e
gestire in modo sostenibile  le  risorse  naturali  e  la  diversita'
biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni  attuali
e future. 
    2. L'attuazione dei  risultati  della  conferenza  delle  Nazioni
Unite sull'ambiente e lo sviluppo  del  1992,  del  vertice  mondiale
sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle  Nazioni
Unite sullo sviluppo  sostenibile  del  2012  deve  essere  presa  in
considerazione in tutte  le  attivita'  intraprese  dalle  parti  nel
quadro del presente accordo. 
    3. Le parti  si  adoperano  per  proseguire  la  cooperazione  in
materia di protezione dell'ambiente, anche attraverso la condivisione
delle migliori pratiche in settori quali: 
      a) i cambiamenti climatici e l'efficienza energetica; 
      b)  le  tecnologie  pulite  e  rispettose   dell'ambiente,   in
particolare quelle sicure e sostenibili; 
      c) lo sviluppo di capacita'  di  negoziare  e  attuare  accordi
multilaterali in materia di ambiente; 
      d) l'ambiente costiero e marino; 
      e) il contrasto del disboscamento illegale e del commercio  del
relativo legname e la promozione  della  gestione  sostenibile  delle
foreste.