(Accordo-art. 35)
                              Art. 35. 
                    Occupazione e affari sociali 
 
    1. Le parti  convengono  di  intensificare  la  cooperazione  nel
settore  dell'occupazione  e  degli  affari  sociali,   compresa   la
cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e
la sicurezza sul lavoro, la parita' di genere, il lavoro dignitoso  e
il dialogo sociale, al fine di potenziare la dimensione sociale della
globalizzazione. 
    2. Le parti ribadiscono la necessita' di sostenere il processo di
globalizzazione, che comporta vantaggi per  tutti,  e  di  promuovere
l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali  fattori
essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della
poverta',  conformemente  alla  risoluzione  n.  60/1  dell'Assemblea
generale  dell'ONU  del  24  ottobre  2005   e   alla   dichiarazione
ministeriale del segmento ad alto livello  della  sessione  ordinaria
del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 2006  (E/2006/L.8  del
Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006)  e  secondo
quanto sancito dalla dichiarazione sulla giustizia  sociale  per  una
globalizzazione giusta dell'Organizzazione internazionale del  lavoro
(OIL)  del  2008.   Le   parti   tengono   conto   delle   rispettive
caratteristiche  e  della  diversa  natura  della   loro   situazione
socioeconomica. 
    3. Le parti, nel rispetto degli  obblighi  derivanti  dalla  loro
adesione all'OIL e  conformemente  alla  dichiarazione  dell'OIL  sui
principi e diritti fondamentali nel lavoro e suoi  seguiti,  adottata
dalla 86ยช sessione della Conferenza  internazionale  del  lavoro  nel
1998, si impegnano a rispettare, promuovere e applicare efficacemente
i principi relativi ai diritti fondamentali nel lavoro, ossia: 
      a) la liberta' di associazione e  il  riconoscimento  effettivo
del diritto di contrattazione collettiva; 
      b)  l'eliminazione  di  ogni  forma   di   lavoro   forzato   o
obbligatorio; 
      c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile; 
      d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e
di occupazione. 
    Le  parti  riaffermano  il  loro   impegno   a   dare   effettiva
applicazione alle convenzioni dell'OIL  ratificate,  rispettivamente,
dalla Repubblica  di  Singapore  e  dagli  Stati  membri  dell'Unione
europea. Le  parti  si  adoperano  con  costanza  e  continuita'  per
ratificare e porre  effettivamente  in  applicazione  le  convenzioni
fondamentali dell'OIL e si scambiano informazioni in merito. Le parti
prendono  inoltre  in  considerazione  la  ratifica   e   l'effettiva
applicazione di  altre  convenzioni  dell'OIL,  tenendo  conto  della
situazione interna. Le parti si scambiano informazioni in merito. 
    4.  Le  parti   possono   avviare   attivita'   di   cooperazione
reciprocamente vantaggiose  che  possono  comprendere,  tra  l'altro,
programmi e progetti  specifici,  stabiliti  di  comune  accordo,  il
dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse  comune  in
ambiti bilaterali o multilaterali quali l'ASEM, l'ASEAN-UE e l'OIL.