Art. 36. Sanita' 1. Le parti convengono di cooperare nel settore sanitario al fine di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili, come l'HIV/AIDS, l'influenza aviaria e altre influenze con potenziale pandemico, le principali malattie non trasmissibili e i relativi fattori di rischio, anche mediante lo scambio di informazioni e la collaborazione per l'individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, nonche' mediante accordi internazionali in materia sanitaria. 2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione puo' avvenire tramite: a) progetti relativi all'epidemiologia delle principali malattie trasmissibili e non trasmissibili; b) scambi, borse di studio e programmi di formazione; c) programmi e progetti per migliorare i servizi sanitari e le condizioni di salute; d) la condivisione di informazioni e la collaborazione scientifica in materia di regolamentazione dei medicinali e dei dispositivi medici; e) la promozione di una piena e tempestiva applicazione degli accordi internazionali in materia sanitaria, quali il regolamento sanitario internazionale e la convenzione quadro per la lotta al tabagismo.