(Accordo-art. 36)
                              Art. 36. 
                               Sanita' 
 
    1. Le parti convengono di cooperare nel settore sanitario al fine
di migliorare le  condizioni  di  salute  trattando  tra  l'altro  le
principali  malattie  trasmissibili,  come  l'HIV/AIDS,   l'influenza
aviaria e altre influenze con  potenziale  pandemico,  le  principali
malattie non trasmissibili e i relativi  fattori  di  rischio,  anche
mediante  lo  scambio  di  informazioni  e  la   collaborazione   per
l'individuazione precoce, la  prevenzione  e  il  controllo,  nonche'
mediante accordi internazionali in materia sanitaria. 
    2. Compatibilmente con le risorse  disponibili,  la  cooperazione
puo' avvenire tramite: 
      a)  progetti  relativi   all'epidemiologia   delle   principali
malattie trasmissibili e non trasmissibili; 
      b) scambi, borse di studio e programmi di formazione; 
      c) programmi e progetti per migliorare i servizi sanitari e  le
condizioni di salute; 
      d)  la  condivisione  di  informazioni  e   la   collaborazione
scientifica in materia  di  regolamentazione  dei  medicinali  e  dei
dispositivi medici; 
      e) la promozione di una piena e tempestiva  applicazione  degli
accordi internazionali in materia  sanitaria,  quali  il  regolamento
sanitario internazionale e la convenzione  quadro  per  la  lotta  al
tabagismo.