Art. 40. Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi 1. Le parti convengono di scambiarsi informazioni sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo, allo scopo di instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. 2. Le parti promuovono inoltre azioni comuni volte a fornire assistenza tecnica e a favorire lo sviluppo delle risorse umane nei paesi meno sviluppati del sud-est asiatico e non solo in quelli.