(Accordo-art. 40)
                              Art. 40. 
             Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi 
 
    1.  Le  parti  convengono  di   scambiarsi   informazioni   sulle
rispettive politiche di aiuto allo sviluppo, allo scopo di instaurare
un  dialogo  regolare  sugli  obiettivi  di  tali  politiche  e   sui
rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. 
    2. Le parti promuovono inoltre  azioni  comuni  volte  a  fornire
assistenza tecnica e a favorire lo sviluppo delle risorse  umane  nei
paesi meno sviluppati del sud-est asiatico e non solo in quelli.