Art. 42. Clausola evolutiva 1. Al fine di intensificare la cooperazione, le parti possono, ove reciprocamente convenuto, ampliare il presente accordo anche integrandolo con accordi o protocolli su settori o attivita' specifici. 2. In relazione all'applicazione del presente accordo, ciascuna parte puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza applicativa acquisita.