(Accordo-art. 42)
                              Art. 42. 
                         Clausola evolutiva 
 
    1. Al fine di intensificare la cooperazione,  le  parti  possono,
ove reciprocamente convenuto,  ampliare  il  presente  accordo  anche
integrandolo  con  accordi  o  protocolli  su  settori  o   attivita'
specifici. 
    2. In relazione all'applicazione del presente  accordo,  ciascuna
parte puo'  formulare  suggerimenti  per  estendere  il  campo  della
cooperazione, tenendo conto dell'esperienza applicativa acquisita.