(Accordo-art. 43)
                              Art. 43. 
                            Altri accordi 
 
    1.  Fatte  salve  le   pertinenti   disposizioni   del   trattato
sull'Unione europea e  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, ne' il presente accordo ne' qualsiasi azione  intrapresa  in
applicazione dello stesso pregiudica in alcun  modo  le  attribuzioni
degli  Stati  membri  ad  avviare  con  la  Repubblica  di  Singapore
attivita' di cooperazione bilaterale o a  concludere,  se  del  caso,
nuovi accordi di partenariato e cooperazione  con  la  Repubblica  di
Singapore. 
    2. Il presente accordo  lascia  impregiudicata  l'applicazione  o
l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente  dalle  parti  nei
confronti di terzi. 
    3.  Nonostante  l'articolo  9,  paragrafo  2,  le  parti  possono
integrare il presente accordo anche concludendo accordi specifici  in
qualsiasi settore  di  cooperazione  rientrante  nel  suo  ambito  di
applicazione. Tali accordi specifici  formano  parte  integrante  del
complesso  delle  relazioni  bilaterali  disciplinate  dal   presente
accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.