Art. 44. Mancata esecuzione dell'accordo 1. Una parte, se ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo, puo' prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza, tale parte chiede e l'altra parte accetta l'avvio di consultazioni al fine di pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Le consultazioni possono svolgersi sotto l'egida del comitato misto di cui all'articolo 41, che puo' risolvere la questione a esso sottoposta mediante una raccomandazione o in ogni altro modo reciprocamente accettabile per le parti. 2. In casi di particolare urgenza, la misura idonea prevista e' notificata immediatamente all'altra parte. Su richiesta dell'altra parte, le consultazioni si tengono per un periodo massimo di quindici giorni per ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Al termine di tale periodo e' applicabile una misura idonea. 3. Nella scelta delle misure idonee, la priorita' va accordata a quelle che interferiscono meno con il funzionamento del presente accordo o di accordi specifici. Tali misure sono immediatamente notificate all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto. 4. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, con l'espressione «misure idonee» di cui al presente articolo si intende la sospensione o il temporaneo mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo, da qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 43, paragrafo 3, o da qualsiasi altra misura raccomandata dal comitato misto. Le misure idonee sono adottate conformemente al diritto internazionale e sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Le parti convengono inoltre che con l'espressione «casi di particolare urgenza» di cui ai paragrafi 1 e 2 si intende: a) il ripudio del presente accordo non autorizzato dalle norme generali di diritto internazionale, oppure b) la violazione di uno degli elementi essenziali dell'accordo richiamati all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 2.