(Accordo-art. 44)
                              Art. 44. 
                   Mancata esecuzione dell'accordo 
 
    1. Una parte,  se  ritiene  che  l'altra  sia  venuta  meno  agli
obblighi derivanti dal presente accordo, puo' prendere le misure  del
caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi  di  particolare
urgenza, tale  parte  chiede  e  l'altra  parte  accetta  l'avvio  di
consultazioni al fine di pervenire  a  una  soluzione  reciprocamente
soddisfacente della questione.  Le  consultazioni  possono  svolgersi
sotto l'egida del comitato misto di cui  all'articolo  41,  che  puo'
risolvere la questione a esso sottoposta mediante una raccomandazione
o in ogni altro modo reciprocamente accettabile per le parti. 
    2. In casi di particolare urgenza, la misura idonea  prevista  e'
notificata immediatamente all'altra parte.  Su  richiesta  dell'altra
parte, le consultazioni si tengono per un periodo massimo di quindici
giorni per ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente della
questione. Al termine di  tale  periodo  e'  applicabile  una  misura
idonea. 
    3. Nella scelta delle misure idonee, la priorita' va accordata  a
quelle che interferiscono meno  con  il  funzionamento  del  presente
accordo o di  accordi  specifici.  Tali  misure  sono  immediatamente
notificate all'altra parte  e,  se  quest'ultima  lo  richiede,  sono
oggetto di consultazioni in sede di comitato misto. 
    4.  Le   parti   convengono   che,   ai   fini   della   corretta
interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, con
l'espressione «misure idonee» di cui al presente articolo si  intende
la sospensione  o  il  temporaneo  mancato  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal presente accordo, da qualsiasi accordo specifico di cui
all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 43,  paragrafo  3,  o  da
qualsiasi altra misura raccomandata dal  comitato  misto.  Le  misure
idonee sono adottate conformemente al diritto internazionale  e  sono
proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente
accordo. Le parti convengono inoltre che con l'espressione  «casi  di
particolare urgenza» di cui ai paragrafi 1 e 2 si intende: 
      a) il ripudio del presente accordo non autorizzato dalle  norme
generali di diritto internazionale, oppure 
      b) la violazione di uno degli elementi essenziali  dell'accordo
richiamati all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo  7,  paragrafo
2.